Corte costituzionale

Sentenza n. 193/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1987 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 68 legge 4

maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei

minori), e dell'art. 273 del codice civile, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 2 luglio 1985 dal tribunale per i

minorenni di Bologna nel procedimento civile vertente tra Bigi

Silvana e Giadresco Lenelio, iscritta al n. 716 del registro

ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 8, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;

2) ordinanza emessa il 23 giugno 1986 dal tribunale per i

minorenni di Torino nel procedimento civile vertente tra Bencich

Daniela e Paste' Gianfranco, iscritta al n. 682 del registro

ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 57, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;

Visti l'atto di costituzione di Giadresco Lenelio, nonché gli

atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1987 il giudice relatore

Giovanni Conso;

Uditi l'avv. Mario Guttieres per Giadresco Lenelio e l'avvocato

dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il tribunale per i minorenni di Bologna, dovendo decidere

sull'ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale della

paternità naturale, proposta da Bigi Silvana nei confronti di

Giadresco Lenelio, ha ritenuto rilevante e non manifestamente

infondata, in riferimento agli artt. 3 e 102 della Costituzione,

l'eccezione di legittimità costituzionale - sollevata dal convenuto

con parere favorevole del pubblico ministero - dell'art. 68 della

legge 4 maggio 1983, n.184, nella parte in cui, sostituendo l'art.

38, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile,

ha disposto che tale azione " nel caso di minori" rientri nella

competenza del tribunale per i minorenni. Pertanto, sospeso il

processo, gli atti sono stati rimessi alla Corte costituzionale con

ordinanza emessa il 2 luglio 1985 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n.8, 1ª serie speciale, del 26 febbraio 1986.

Premesso che la rilevanza della questione sarebbe evidente, posto

che l'eventuale sentenza di accoglimento farebbe venir meno la

competenza del giudice a quo a decidere nel merito, la sua non

manifesta infondatezza in riferimento all'art. 3 Cost. sarebbe

ravvisabile nella non giustificabile né ragionevole sottrazione

della competenza sull'azione di dichiarazione giudiziale di

paternità o maternità naturale al giudice ordinario "nel caso di

minori".

Ad avviso del giudice a quo, l'accertamento della procreazione

sarebbe attinente ad un fatto biologico storico ed oggettivo, e, come

tale, da compiere secondo una identica deontologia giurisdizionale,

quale che sia l'età del procreato e senza che possano aver qualche

influenza le sue condizioni od esigenze psicologiche.

La previsione di un diverso giudice a seconda dell'età del

generato si risolverebbe in una disparità di trattamento fra i

soggetti nei confronti dei quali si procede. Quanto alla violazione

dell'art. 102 della Costituzione, si osserva che la disposizione

censurata, non trovando giustificazione nell'esigenza di riservare la

competenza in questione ad un organo specializzato in relazione alle

sue specifiche attitudini a conoscere di rapporti contraddistinti

dalla peculiarità del soggetto coinvolto, si risolverebbe nella

creazione di un giudice speciale.

Ove, poi, si dovesse ammettere che la scelta del legislatore in

favore del giudice minorile sia dovuta alla sua maggiore sensibilità

ed attenzione per i problemi del minore, potrebbe sorgere il dubbio

che l'attribuzione di competenza sia finalizzata ad una pronuncia

più favorevole al minore, con evidente violazione del principio di

eguaglianza.

Si afferma anche che il criticato mutamento di competenza non

potrebbe giustificarsi in vista dei provvedimenti da emettere, a

norma dell'art. 277, secondo comma, del codice civile, nell'interesse

dei figli, perché anche il giudice non minorile è abilitato ad

adottarli, ad esempio nel caso di separazione personale dei coniugi

(art. 155 del codice civile).

2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituito il

convenuto, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Gutierres, con atto

depositato in data 17 aprile 1986, sostenendo ed illustrando le

censure di costituzionalità proposte dal giudice a quo.

Le ragioni della ingiustificata disparità di trattamento vengono

individuate: a) nell'attribuzione della competenza in materia di

azione dichiarativa di uno status personae ad un giudice diverso - il

tribunale per i minorenni - da quello ordinariamente competente per i

giudizi in tale materia; b) nella diversità della disciplina

processuale quanto al giudice competente, a seconda che si tratti di

minorenne o di maggiorenne, diversità non riconducibile a possibili

effetti, nella specie inesistenti, della pronuncia, sulle condizioni

di vita del soggetto coinvolto; c) nella discriminazione tra figli

legittimi e figli naturali, in quanto le questioni di stato relative

ai primi rimangono nella competenza del giudice ordinariamente

competente, con più ampie garanzie difensive, mentre quelle

coinvolgenti i secondi sono deferite ad un giudice specializzato,

nonostante che la decisione non richieda attitudini speciali; d)

nella meno efficace tutela del diritto di difesa offerta dal

procedimento dinanzi al tribunale per i minorenni rispetto a quello

previsto dinanzi ai giudici ordinariamente competenti.

In relazione al possibile contrasto della norma "impugnata" con

l'art. 102 della Costituzione, il convenuto ha ribadito le

argomentazioni proposte dal giudice a quo, affermando che la

determinazione della sussistenza di un rapporto di filiazione ha

carattere obbiettivo e, quindi, non può essere in alcun modo

influenzata dalla considerazione di speciali esigenze sociali o

psicologiche del minore. Pertanto, non si giustificherebbe sotto

alcun profilo la devoluzione della materia "in caso di minori" ad un

giudice diverso da quello che l'ordinamento assegna in via generale.

3. - Anche il Presidente del Consiglio dei Ministri si è

costituito in giudizio tramite l'Avvocatura generale dello Stato, con

atto d'intervento depositato il 18 marzo 1986, per sostenere

l'infondatezza della proposta questione.

Richiamato l'indirizzo seguito dal legislatore, condiviso anche di

recente dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 22 del 1983, in

materia di minori coimputati con adulti, ed ispirato al princìpio

della competenza del giudice minorile in tutte le materie afferenti i

minori, l'Avvocatura osserva che è, bensì, vero che l'accertamento

della procreazione ha e deve avere carattere obiettivo, essendo

basato su un fatto storico, ma i suoi effetti sarebbero diversi a

seconda che il procreato sia maggiorenne ovvero minorenne. In

quest'ultimo caso, infatti, la sentenza, che ha gli stessi effetti

del riconoscimento, fa sorgere la potestà parentale in capo ai

soggetti dichiarati genitori.

Può darsi allora che debbano essere adottati provvedimenti a

tutela del figlio, come prevede lo stesso art. 277, secondo comma,

del codice civile, specie se, come non è improbabile, la persona

dichiarata contro la sua volontà genitore non è la più adatta a

prendersi cura del figlio. Ne conseguirebbe la piena logicità e

coerenza della "novella" del 1983, con la quale si è aggiunta alle

altre ipotesi di esclusione della competenza del giudice generale

anche l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di

maternità "in caso di minori".

L'Avvocatura si sofferma, poi, sull'art. 155 del codice civile,

richiamato nell'ordinanza di rimessione per sostenere che il

tribunale ordinario è per legge competente ad adottare, nel caso di

separazione personale dei coniugi, i provvedimenti necessari ai figli

anche minori. Va tenuto presente che la materia della separazione

appartiene in via generale al tribunale ordinario, mentre la

disciplina del riconoscimento e dell'insorgente potestà dei genitori

è attribuita in via generale al giudice minorile, quando si tratti

di minori. Onde non può ravvisarsi alcuna violazione del divieto di

istituire giudici speciali.

4. - In analogo procedimento intentato da Bencich Daniela nei

confronti di Paste' Gianfranco il tribunale per i minorenni di

Torino, vista l'eccezione sollevata dal convenuto e dal pubblico

ministero, ha rimesso alla Corte costituzionale, con ordinanza 23

giugno 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 57, 1ª serie

speciale, del 3 dicembre 1986, questione di legittimità

costituzionale:

a) dell'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n.184, nella parte

in cui dispone la competenza del tribunale per i minorenni a

provvedere ai sensi dell'art. 269, primo comma, del codice civile,

"nel caso di minori", per violazione degli artt. 3 e 102 della

Costituzione;

b) dell'art. 273 del codice civile, nella parte in cui non

prevede che si valuti l'interesse del minore alla dichiarazione

giudiziale di paternità o di maternità, per violazione dell'art. 3

della Costituzione.

5. - Quanto alla questione sub a), il giudice remittente svolge

considerazioni sostanzialmente coincidenti con quelle formulate dal

tribunale per i minorenni di Bologna, facendo leva sia sulla natura

obbiettiva del giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità

o di maternità, sia sull'inesistenza di ambiti di valutazione nei

quali si possa tener conto delle particolari condizioni psicologiche

o sociali del minore.

Non troverebbe, dunque, giustificazione l'assegnazione della

relativa competenza ad un giudice diverso a seconda dell'età del

procreato, con violazione del princìpio di eguaglianza, e neppure la

deroga alla ordinaria competenza dei giudici operanti secondo il rito

ordinario, con possibile contrasto con il divieto di istituire

giudici speciali di cui all'art. 102 della Costituzione.

6. - Con la seconda questione si ritiene non manifestamente

infondato il dubbio circa il contrasto dell'art. 273 del codice

civile con l'art. 3 della Costituzione, osservandosi che la

disposizione non consente al giudice - "quanto meno nel giudizio

sulla ammissibilità dell'azione" - alcun apprezzamento circa la

sussistenza o no dell'interesse del minore alla dichiarazione

giudiziale di paternità o di maternità, a differenza da quanto

previsto dall'art. 250, quarto comma, del codice civile, a norma del

quale il giudice - cui sia richiesta una sentenza sostitutiva del

consenso del genitore che ha già effettuato il riconoscimento - può

pronunciarsi negativamente, ove il riconoscimento da parte dell'altro

genitore non sia conforme agli interessi del minore.

Il giudice a quo muove dal rilievo che la sentenza dichiarativa

della paternità o della maternità produce gli stessi effetti del

riconoscimento (art. 277, primo comma, del codice civile ) e, quindi,

è ad essa equiparabile l'ipotesi nella quale venga emessa - ai sensi

dell'art. 250, quarto comma, del codice civile - una sentenza che

"tiene luogo del consenso mancante", quando il genitore, che ha già

riconosciuto, non presti il proprio consenso al riconoscimento da

parte dell'altro genitore ed il minore sia infrasedicenne. In

entrambi i casi la pronuncia del giudice determina l'attribuzione di

un genitore al minore, ma solo nel caso previsto dall'art. 273 del

codice civile il giudizio è vincolato alle risultanze obbiettive

dell'istruttoria, non essendo consentito di non dichiarare la

paternità o la maternità naturale, ove l'instaurazione del rapporto

di filiazione apparisse contraria agli interesssi del minore.

Riguardata sotto un diverso profilo, la normativa in esame

rivelerebbe l'esistenza di una presunzione assoluta, nel senso che

l'iniziativa del genitore che ha già riconosciuto il figlio

infrasedicenne, volta ad attribuirgli un secondo genitore, risponda

comunque all'interesse del figlio, mentre si ammette che il rifiuto

del medesimo genitore al riconoscimento anche da parte dell'altro

possa nuocere al minore, in quanto se ne prevede il superamento con

la pronuncia del giudice, solo a séguito di specifica valutazione.

Quanto alla rilevanza, si osserva che, ove la questione venisse

accolta, la decisione del tribunale potrebbe prescindere dai

risultati istruttori acquisiti.

7. - Anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, con atto depositato il 23 dicembre 1986.

Con riguardo alla questione concernente l'art. 68 della legge n.

184 del 1983, si prospetta un possibile difetto di rilevanza, "ove si

ritenesse il problema della competenza insuscettibile di riesame"

dopo la positiva conclusione - come è avvenuto nella fattispecie del

giudizio di ammissibilità dell'azione di dichiarazione giudiziale di

paternità o maternità: l'orientamento della giurisprudenza della

Corte di cassazione sarebbe appunto in tal senso.

Quanto al merito della questione sollevata in riferimento all'art.

3 Cost., anche in questo caso si pone in evidenza che l'insorgere in

capo al convenuto della potestà di genitore rende la fattispecie non

equiparabile all'ipotesi in cui il figlio sia maggiorenne.

L'Avvocatura non manca, poi, di osservare che - ove dovesse

ritenersi fondata la questione, proposta con la medesima ordinanza,

riguardo alla mancata valutazione dell'interesse del minore -

l'attribuzione della competenza per i provvedimenti in questione al

tribunale per i minorenni si rivelerebbe sotto ogni profilo

giustificata.

Anche a proposito della pretesa illegittimità dell'art. 273 del

codice civile, nella parte in cui non consente di valutare

l'interesse del minore alla dichiarazione giudiziale di paternità o

maternità, l'avvocatura dello Stato avanza perplessità sulla

rilevanza, atteso che l'eccezione risulta proposta in una fase

successiva alla positiva conclusione del giudizio sull'ammissibilità

dell'azione, nell'ambito della quale dovrebbe trovare spazio (come

sembra ritenere anche il giudice a quo) la valutazione ritenuta

illegittimamente preclusa.

Si osserva, inoltre, che la questione peccherebbe di concretezza

poiché - con riguardo al caso di specie - non viene espressa alcuna

valutazione negativa circa l'interesse del minore all'accertamento

della procreazione. Ove si consideri, anzi, che l'iniziale resistenza

del convenuto si è, alla fine, convertita in remissione a giustizia,

non appare - né viene indicato - alcun elemento tale da indurre il

giudice a quo ad una decisione negativa basata sulla considerazione,

ove consentita, dell'interesse del minore.

Nel merito non sussisterebbe alcuna violazione del princìpio di

eguaglianza.

L'oggetto ed i presupposti dei due procedimenti disciplinati dagli

artt. 250 e segg. e 269 e segg. del codice civile debbono, infatti,

essere tenuti distinti. Nel primo il giudice è chiamato a surrogare

con la propria pronuncia il consenso mancante del primo genitore,

rendendo possibile il riconoscimento da parte dell'altro, evento che,

tuttavia, conserva i caratteri di fatto spontaneo e stragiudiziale

suscettibile di impugnazione per difetto di veridicità. Nel secondo

il giudice è chiamato ad accertare se nella realtà dei fatti tra il

convenuto ed il minore esiste il dedotto rapporto di filiazione.

Inoltre, mentre la mancata autorizzazione al riconoscimento non

impedisce al figlio, pervenuto ai sedici anni, di assentire al

riconoscimento, la pronuncia negativa sulla richiesta di declaratoria

giudiziale di paternità o di maternità ha effetto preclusivo.

Non va nemmeno trascurato che, secondo il nostro ordinamento, il

riconoscimento della prole naturale costituisce un diritto-dovere del

genitore (art. 30 della Costituzione).

L'Avvocatura osserva, infine, che la valutazione dell'interesse

del minore è omessa anche nell'ipotesi in cui il genitore che ha

già riconosciuto non si opponga al riconoscimento da parte

dell'altro; e tale valutazione è pure omessa in occasione del

riconoscimento spontaneo dell'infrasedicenne da parte del primo

genitore.

8. - Alla pubblica udienza del 24 marzo 1987, le parti hanno

ribadito le rispettive tesi e conclusioni. Considerato in diritto

1. - Le ordinanze in esame sottopongono all'esame della Corte

questioni di legittimità costituzionale parzialmente coincidenti: i

relativi giudizi vanno, quindi, riuniti per essere decisi con

un'unica sentenza.

2. - Una prima questione, comune ad entrambe le ordinanze, ha per

oggetto, con riferimento agli artt. 3 e 102 della Costituzione

congiuntamente richiamati, l'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n.

184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella

parte in cui dispone la competenza del tribunale per i minorenni a

provvedere ai sensi dell'art. 269, primo comma, del codice civile

"nel caso di minori". A tale questione il tribunale per i minorenni

di Torino ne affianca un'altra, avente per oggetto, con riferimento

all'art. 3 della Costituzione, l'art. 273 del codice civile, nella

parte in cui non prevede che si valuti l'interesse del minore alla

dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale ai

sensi dell'art. 269 del codice civile.

3. - Poiché l'accoglimento della seconda questione potrebbe

riflettersi sulle sorti dell'altra, nel senso che, una volta

riconosciuta la necessità di valutare l'interesse del minore alla

dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale, la

relativa competenza del tribunale per i minorenni verrebbe a

risultare comunque giustificata, è la questione avente per oggetto

l'attuale testo dell'art. 273 del codice civile, quale sostituito ad

opera dell'art. 116 della legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del

diritto di famiglia), a dover essere affrontata per prima.

4. - Tale questione è, peraltro, inammissibile.

Due le eccezioni sollevate in proposito dall'avvocatura dello

Stato, sotto il profilo del difetto di rilevanza della

questione. La prima in quanto la valutazione dell'interesse del

minore "dovrebbe intervenire, in ipotesi, nel giudizio

preliminare di ammissibilità dell'azione" di paternità o di

maternità naturale, mentre nella specie la questione "è stata

sollevata nel giudizio di merito, dopo l'avvenuta conclusione del

giudizio preliminare di ammissibilità", ed addirittura - si potrebbe

aggiungere - una volta esaurite le indagini sul fatto della

procreazione. La seconda in quanto la questione, non nascendo "da

alcuna specifica valutazione di specie" e, quindi, nulla dicendo

sulla non rispondenza all'interesse del minore "in caso di avvenuto

accertamento del fatto naturale della procreazione", avrebbe

carattere di astrattezza.

Ma un assorbente profilo di inammissibilità emerge con più

immediata evidenza dalla stessa motivazione sulla rilevanza della

questione, quale prospettata dal giudice a quo. Mentre, infatti,

l'ordinanza di rimessione riconosce in via preliminare che "il

diritto-dovere per il giudice minorile di tenere in conto l'interesse

del minore" dovrebbe porsi "quanto meno nel giudizio sulla

ammissibilità dell'azione", la questione viene sollevata in

coincidenza con un momento, per giunta notevolmente avanzato, del

giudizio di merito, con evidente contraddittorietà della motivazione

sulla rilevanza.

5. - Quanto all'altra questione, comune alle due ordinanze, una

precisazione si impone, prima di affrontarne il merito, al fine di

una più puntuale individuazione dei relativi estremi.

Al di là dell'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184, il solo

ad essere menzionato in entrambi i dispositivi, il dubbio di

legittimità costituzionale investe il primo comma dell'art. 38 delle

disposizioni di attuazione del codice civile (regio decreto 30 marzo

1942, n. 318), che l'art. 68 della legge n. 184 del 1983 è appunto

venuto a sostituire nei seguenti termini: "Sono di competenza del

tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli

84,90,171,194, secondo comma, 250, 252, 262, 264, 316, 317- bis, 330,

332, 334, 335 e 371, ultimo comma, nonché nel caso di minori

dall'art. 269, primo comma, del codice civile".

Poiché l'art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice

civile era già stato oggetto di una precedente, ed in tale occasione

integrale, sostituzione ad opera dell'art. 22 della legge 19 maggio

1975, n. 151, la portata dell'ultima innovazione emerge chiaramente

dal raffronto con il testo introdotto dalla legge n. 151 del 1975. In

quella versione, il primo comma dell'art. 38 delle disposizioni di

attuazione del codice civile risultava così formulato: "Sono di

competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati

dagli articoli 84, 90, 171, 194, secondo comma, 250, 252, 262, 264,

316, 317- bis, 330, 332, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice

civile". Ad esso è stato, dunque, aggiunto l'inciso "nonché nel

caso di minori dall'articolo 269, primo comma", proprio la parte,

cioè, che rappresenta l'oggetto della questione in esame.

Alla scelta legislativa sottostante a questa aggiunta entrambe le

ordinanze - che esattamente stimano " la propria competenza

determinata dalla minore età del figlio" - muovono l'addebito di una

intrinseca "irragionevolezza", causa, al tempo stesso, di non

giustificabili diseguaglianze con situazioni similari: il tutto in

violazione non solo dell'art. 3, ma anche dell'art. 102 della

Costituzione, in quanto l'attribuire ad un giudice specializzato una

competenza priva di giustificazione significherebbe "impiegarlo come

'giudice speciale'".

6. - La questione è infondata sia sotto l'uno sia sotto l'altro

dei profili denunciati.

L'irragionevolezza intrinseca della norma che attribuisce al

tribunale per i minorenni la competenza a dichiarare la paternità o

la maternità naturale nei confronti di un minore deriverebbe dalla

constatazione che tale declaratoria "richiede al giudice un

accertamento sulla genitura assolutamente indifferente al dato

estrinseco costituito dall'età del generato", essendo l'accertamento

stesso "attinente a un fatto biologico storico e oggettivo", senza

alcun condizionamento alle esigenze psicologiche del procreato.

Anche a condividere tale assunto, non ne discenderebbe

ineluttabilmente la conclusione che ne vorrebbero trarre i giudici a

quibus. Non si debbono, infatti, sottovalutare gli altri, più

particolari, poteri demandati al giudice quando l'azione per la

dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale

riguardi un minore, poteri questi ben confacenti al tribunale per i

minorenni, nell'ottica della sua specializzazione ai sensi dell'art.

102 della Costituzione.

La necessità del consenso del minore per promuovere o per

proseguire l'azione (art. 273, secondo comma, del

codice civile), qualora egli abbia compiuto l'età di sedici anni,

implica che il giudice verifichi la validità della relativa

dichiarazione. A sua volta, l'art. 277, secondo comma, del codice

civile stabilisce che "Il giudice può anche dare i

provvedimenti che stima utili per il mantenimento, l'istruzione e

l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi

patrimoniali di lui", provvedimenti particolarmente delicati, specie

in ordine all'istruzione e all'educazione del minore,

stante la coattività della dichiarazione giudiziale. Infine, nella

stessa legge 4 maggio 1983, n. 184, cui risale la modifica in

discussione, viene dato, mediante il disposto dell'art. 11, ultimo

comma, opportuno risalto al problema degli eventuali rapporti

dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di

maternità naturale con le procedure di adozione.

Il contenuto e la portata di questi più particolari poteri

valgono, nello stesso tempo, a dimostrare che le lamentate

diseguaglianze con azioni similari di competenza del tribunale

ordinario non possono certamente dirsi prive di qualsiasi

giustificazione al punto di apparire palesemente arbitrarie.

Per quanto riguarda la diseguaglianza presente "all'interno della

stessa azione", nel senso che la domanda di dichiarazione giudiziale

di paternità o di maternità naturale deve essere rivolta a giudici

diversi, secondo che concerna un maggiorenne o un minorenne, è

proprio il complesso dei poteri dianzi ricordati, ovviamente senza

riscontro quando si tratti di un maggiorenne, a fornirne sufficiente

ragione.

Anche per quanto concerne la diseguaglianza che contrappone

l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di

maternità naturale ad altre azioni in materia di status, sempre

demandate al tribunale ordinario, vale l'obiezione che in ordine a

queste ultime non esistono previsioni corrispondenti né all'art. 277

del codice civile né all'art. 11, ultimo comma, della legge 4 maggio

1983, n. 184. Ma, più ancora, va rilevato come la contrapposizione

criticamente prospettata coinvolga situazioni non omogenee.

Al riguardo non è senza significato che gli stessi giudici a

quibus divergano nell'additare quella che sarebbe l'azione

"perfettamente simmetrica" all'azione per la dichiarazione giudiziale

di paternità o di maternità naturale e, quindi, il suo

"corrispondente in negativo": l'uno (tribunale per i minorenni di

Bologna) la ravvisa nell'impugnazione del riconoscimento per difetto

di veridicità, regolata dall'art. 263 del codice civile, e l'altro

(tribunale per i minorenni di Torino) nell'azione per il

disconoscimento di paternità o di maternità, regolata, per i

profili che qui interessano, dagli artt. 235 e 244 del codice civile.

Il vero è che ogni azione in materia di status ha caratteristiche e

modalità sue tipiche, in correlazione alla specificità delle

condizioni di fatto poste a base delle fattispecie sostanziali

rispettivamente configurate ed in vista delle finalità da ciascuna

perseguite.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 273 del codice civile, quale sostituito ad

opera dell'art. 116 della legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del

diritto di famiglia), nella parte in cui non prevede che si valuti

l'interesse del minore alla dichiarazione giudiziale di paternità o

di maternità naturale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Torino con ordinanza

23 giugno 1986 (reg. ord. n. 682 del 1986);

2) dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 38, primo comma, del regio decreto 30 marzo

1942, n. 318 (Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e

disposizioni transitorie), quale da ultimo sostituito ad opera

dell'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina

dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui

dispone la competenza del tribunale per i minorenni a provvedere ai

sensi dell'art. 269, primo comma, del codice civile "nel caso di

minori", sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 102 della

Costituzione, dal tribunale per i minorenni di Bologna con ordinanza

2 luglio 1985 (reg. ord. n. 716 del 1985) e dal tribunale per i

minorenni di Torino con ordinanza 23 giugno 1986 (reg. ord. n. 682

del 1986).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:193 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari