Corte costituzionale

Ordinanza n. 196/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/06/2000 · relatore Annibale Marini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 71, primo, terzo e quinto comma, e 74, primo e secondo

comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e

dell'affidamento dei minori), e 38, primo comma, delle disposizioni

per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie,

promossi con ordinanze emesse il 25 marzo e il 7 aprile 1999 dal

tribunale per i minorenni di L'Aquila nei procedimenti relativi ai

minori P.R. e R.M., iscritte ai nn. 337 e 338 del registro ordinanze

1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - prima

serie speciale - n. 24 dell'anno 1999.

Udito nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il giudice

relatore Annibale Marini.

Ritenuto che il tribunale per i minorenni di L'Aquila, con

ordinanza emessa il 25 marzo 1999, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale degli artt. 71, primo, terzo e quinto comma, e 74,

primo e secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina

dell'adozione e dell'affidamento dei minori);

che, con altra ordinanza di analogo contenuto emessa il

7 aprile 1999, il citato tribunale ha sollevato, sempre in

riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale, oltre che degli artt. 71, primo, terzo e

quinto comma, e 74, primo e secondo comma, della menzionata legge

4 maggio 1983, n. 184, anche, in esclusivo riferimento all'art. 3

della Costituzione, dell'art. 38, primo comma, delle disposizioni per

l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie;

che, a parere del rimettente, le disposizioni di cui agli

artt. 71, primo, terzo e quinto comma, e 74, primo e secondo comma,

della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui, in caso di sospetto

falso riconoscimento di un minore, non consentirebbero al tribunale

per i minorenni di disporre accertamenti ematologici o del DNA, o di

adottare provvedimenti urgenti a tutela del minore, se non dopo che

sia stata accertata con efficacia di giudicato la falsità del

riconoscimento, sarebbero irragionevoli, nonché lesive dei diritti

assoluti ed inviolabili del minore ad avere una propria famiglia, ad

essere immediatamente inserito in una idonea famiglia adottiva

individuata dal tribunale per i minorenni, all'autenticità e

genuinità del rapporto di filiazione, alla stabilità delle

relazioni familiari, ponendosi dunque in contrasto con i principi

sanciti negli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione;

che, sempre a giudizio del rimettente, la norma di cui

all'art. 38, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice

civile, nella parte in cui attribuisce al tribunale per i minorenni

la competenza a dichiarare giudizialmente la paternità, senza

riconoscergli nel contempo anche la competenza a decidere

sull'impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto

di veridicità, riservata, invece, al tribunale ordinario,

risulterebbe "illogica e contraddittoria" e verrebbe, pertanto, a

violare l'art. 3 della Costituzione.

Considerato che i giudizi, avendo ad oggetto questioni

parzialmente identiche, vanno riuniti per essere decisi con unica

pronunzia;

che, con riferimento alla questione di costituzionalità

degli artt. 71, primo, terzo e quinto comma, e 74, primo e secondo

comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, risulta dalle ordinanze di

rimessione come il giudice a quo applicando in entrambi i giudizi

sottoposti alla sua cognizione le norme impugnate, abbia adottato

proprio quei provvedimenti (prove ematologiche e del DNA,

allontanamento del minore dalla presunta famiglia naturale,

sospensione della potestà, apertura della procedura di

adottabilità) che nelle ordinanze di rimessione ritiene a lui

preclusi;

che detti provvedimenti, sul ricorso dei genitori naturali,

sono stati annullati o riformati dal giudice del gravame che, pur non

contestando l'astratta legittimazione alla loro adozione da parte del

tribunale per i minorenni, ha affermato l'insussistenza in concreto

dei relativi presupposti di legge;

che gli effetti pregiudizievoli al minore dedotti dal

rimettente non derivano, dunque, dalle norme impugnate, bensì da una

diversa valutazione delle circostanze di fatto nei procedimenti a

quibus operata dal giudice del gravame, cosicché la questione

sollevata appare priva di rilievo nei giudizi stessi;

che, in ogni caso, la pronuncia additiva invocata dal

rimettente, grazie alla quale il tribunale per i minorenni "potrebbe

compiere sollecitamente tutti gli accertamenti (compresa la prova

tecnico-scientifica) ritenuti necessari senza attendere i tempi

lunghi del giudizio civile di cui agli artt. 263 e 264 c.c.",

comporta all'evidenza scelte non costituzionalmente vincolate e

quindi riservate alla discrezionalità del legislatore (ordinanze

n. 440 e n. 399 del 1997);

che, anche sotto tale profilo, la questione risulta perciò

manifestamente inammissibile;

che, quanto alla sollevata questione riguardante l'art. 38,

primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile,

questa Corte ha più volte precisato che "il riparto tra la

competenza del tribunale per i minorenni e quella del tribunale

ordinario non può non ricadere nell'ambito della discrezionalità

legislativa" (sentenze n. 451 del 1997, n. 429 del 1991, n. 193 del

1987);

che, più in generale, è stato costantemente affermato che

il legislatore è arbitro di dettare regole di ripartizione della

competenza fra i vari organi giurisdizionali, sempreché le medesime

non risultino manifestamente irragionevoli (sentenze n. 228 del 1998,

n. 451 del 1997; ordinanza n. 128 del 1999);

che, nella specie, il rimettente si limita a censurare

l'attuale riparto di competenza tra tribunale ordinario e tribunale

per i minorenni sulla base di considerazioni di mera opportunità

estranee, in quanto tali, all'ambito del giudizio di ragionevolezza;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale degli artt. 71, primo, terzo

e quinto comma, e 74, primo e secondo comma, della legge 4 maggio

1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei

minori), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 della

Costituzione, dal tribunale per i minorenni di L'Aquila con le

ordinanze in epigrafe.

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 38, primo comma, delle

disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni

transitorie, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dal tribunale per i minorenni di L'Aquila con la ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 13 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:196 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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