Corte costituzionale

Ordinanza n. 510/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/12/1987 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 68 della legge

4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento di

minori), promosso con ordinanze emesse il 28 gennaio 1987 dal

Tribunale per i minorenni di Torino e il 26 maggio 1987 dal Tribunale

per i minorenni di Trento, iscritte rispettivamente ai nn. 272 e 323

del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica nn. 31 e 32, prima serie speciale dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale per i minorenni di Torino, con ordinanza

emessa il 28 gennaio 1987, e il Tribunale per i minorenni di Trento,

con ordinanza emessa il 26 maggio 1987, hanno denunciato, in

riferimento agli artt. 3 e 102 della Costituzione, l'illegittimità

dell'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui,

nuovamente sostituendo l'art. 38, primo comma, delle disposizioni di

attuazione del codice civile, ha demandato alla competenza del

Tribunale per i minorenni la dichiarazione giudiziale di paternità e

maternità "nel caso di minori";

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata

manifestatamene infondata, perché già dichiarata non fondata con

sentenza n. 193 del 1987;

Considerato che i giudizi riguardano questioni identiche e vanno,

quindi, riuniti;

che effettivamente le questioni proposte sono state dichiarate

non fondate con sentenza n. 193 del 1987 e manifestamente infondate

con ordinanze n. 394 e n. 395 del 1987 e che nei provvedimenti dei

giudici a quibus non si rinvengono argomenti nuovi rispetto a quelli

già esaminati dalla Corte;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184

(Disciplina dell'adozione e dell'affidamento di minori), sollevata,

in riferimento agli artt. 3 e 102 della Costituzione, dal Tribunale

per i minorenni di Torino e dal Tribunale per i minorenni di Trento

con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:510 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari