Codice civile

Art. 84 c.c. — Età

[1]((I minori di eta' non possono contrarre matrimonio.

[2]Il tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la sua maturita' psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, puo' con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni.

[3]Il decreto e' comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e al tutore.

[4]Contro il decreto puo' essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.

[5]La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio.

[6]Il decreto acquista efficacia quando e' decorso il termine previsto nel quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo)).

Testo vigente dal 20 settembre 1975

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 settembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. 47 parole tolte, 113 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Nonaggiunto: I minori di eta' non possono contrarre matrimonio tolto: l'uomo che non ha compiuto gli anni sedici, la donna che non ha compiuto gli anni quattordici.

Il tolto: Re o le autorita' a cio' delegate possono aggiunto: tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la sua maturita' psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, puo' con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi tolto: accordare dispensa, ammettendo al matrimonio l'uomo che ha compiuto gli anni quattordici e la donna che ha compiuto gli anni dodici aggiunto: al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni.

aggiunto: Il decreto e' comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e al tutore.

aggiunto: Contro il decreto puo' essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.

aggiunto: La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio.

aggiunto: Il decreto acquista efficacia quando e' decorso il termine previsto nel quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art84 · fonte del testo

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