Codice civile

Art. 317-bis c.c. — Rapporti con gli ascendenti

[1]Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.

[2]L'ascendente al quale e' impedito l'esercizio di tale diritto puo' ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinche' siano adottati i provvedimenti piu' idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si applica l'articolo 336, secondo comma.

Testo vigente dal 7 febbraio 2014

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Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 6/2012

    Questione inammissibile
    12 gennaio 2012

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 317- bis cod. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, Cost., dal Tribunale di Arezzo, nella parte in cui non prevede che il decreto emesso dal Tribunale per i minorenni, contenente un obbligo di pagamento di somme di denaro per il mantenimento di figli naturali, costituisca titolo per iscrivere ipoteca giudiziale ex art. 2818 c. c., per difetto di legittimazione del giudice rimettente, il quale ha sollevato la questione nell'ambito di procedimento originato da reclamo avverso la trascrizione con riserva per conservare gli effetti della formalità (artt. 2674- bis cod. civ. e 113- ter disp. att. cod. civ.), che non comporta esplicazione di attività giurisdizionale. In senso conforme, sent. n. 47 del 2011.

    Art. 317-bis c.c. · Art. 3 cost. · Art. 30 cost.

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  • Ordinanza n. 286/2009

    Questione inammissibile
    6 novembre 2009

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, 317- bis del codice civile e 38 delle disposizione di attuazione del codice civile, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui estendono ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati la disciplina dettata dalla citata legge n. 54 del 2006 in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, con attribuzione al tribunale per i minorenni, anziché al tribunale ordinario, della competenza ad adottare provvedimenti di contenuto patrimoniale o non direttamente concernenti il minore. Il petitum , infatti, si presenta indeterminato, non risultando in modo chiaro il contenuto dell'intervento richiesto alla Corte; inoltre, il rimettente ha omesso di svolgere il doveroso tentativo di esplorazione della possibilità di una interpretazione conforme a Costituzione. Sulla indeterminatezza del petitum v., citate, ordinanze nn. 187, 155, 117 e 70 del 2009. Sulla interpretazione conforme a Costituzione v., citate, ordinanze n. 155 del 2009 e n. 441 del 2008.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 317-bis c.c.

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  • Sentenza n. 451/1997

    Questione infondata
    30 dicembre 1997

    Non è fondata, con riferimento agli artt. 3 e 30 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 317-bis cod. civ. e 38 disp. att. cod. civ., nella parte in cui, assegnando al tribunale per i minorenni la competenza a statuire sull'esercizio della potestà dei genitori di figli naturali, non attribuiscono a detto giudice unitamente alla competenza in materia di affidamento dei figli minori e di regolamentazione dei rapporti tra i predetti e il genitore non affidatario, anche la competenza a pronunciarsi, con provvedimento avente contenuto ad effetto di titolo esecutivo, sulle questioni relative all'obbligo dei genitori di mantenere la prole, con particolare riferimento alla determinazione di un assegno mensile a carico del genitore non affidatario, in quanto - posto che il legislatore, al quale va riconosciuta la più ampia discrezionalità nella regolazione generale degli istituti processuali, è in particolare arbitro di dettare regole di ripartizione della competenza fra i vari organi giurisdizionali, sempreché le medesime non risultino manifestamente irragionevoli - nell'ipotesi in cui, sia pure in vista dell'assolvimento dei compiti genitoriali conseguenti all'esercizio esclusivo della potestà sul figlio, la questione proposta sia di natura patrimoniale, in tal caso la lite tra i genitori è lite fra soggetti maggiorenni, sia pure con effetti sugli interessi del minore, e per di più di contenuto economico, sicché il tribunale ordinario deve ritenersi più adatto perché dotato di specifica esperienza; ed in quanto, con riferimento al preteso deteriore trattamento dei figli naturali riconosciuti (tenuti a rivolgersi tramite il genitore affidatario, a due diverse autorità giudiziarie, ed a subire conseguenti rallentamenti e difficoltà) rispetto ai figli legittimi, è lo stesso intervento dell'autorità giudiziaria ad atteggiarsi in modo diverso nelle due differenti ipotesi, tenuto conto che, mentre in presenza di persone unite in matrimonio non è possibile che il legame giuridico tra le stesse esistente venga reciso senza l'intervento del giudice (con la separazione prima, e col divorzio poi), la convivenza 'more uxoriò può interrompersi immediatamente sulla base della semplice decisione unilaterale di ciascuno dei conviventi. - S. nn. 135/1980, 193/1987, 308/1991, 429/1991, 295/1995, 23/1996 e 65/1996. red.: S. Di Palma

    Art. 317-bis c.c. · Art. 3 cost. · Art. 30 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 20 settembre 1975 al 7 febbraio 2014. 114 parole tolte, 46 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Al genitore che ha riconosciuto il figlio naturale spetta la potesta' su di luiaggiunto: Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.

tolto: Se il riconoscimento e' fatto da entrambi i genitori, l'esercizio della potesta' spetta congiuntamente ad entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 316. Se i genitori non convivono lo esercizio della potesta' spetta al genitore col quale il figlio convive ovvero, se non convive con alcuno di essi, al primo che ha fatto il riconoscimento. Il giudice,aggiunto: L'ascendente al quale e' impedito l'esercizio di tale diritto puo' ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinche' siano adottati i provvedimenti piu' idonei nell'esclusivo interesse del tolto: figlio, puo' disporre diversamente; puo' anche escludere dall'esercizio della potesta' entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore.

tolto: Il genitore che non esercita la potesta' ha il potere di vigilare sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio minore aggiunto: minore. Si applica l'articolo 336, secondo comma.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art317bis · fonte del testo

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