Non è fondata, con riferimento agli artt. 3 e 30 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 317-bis cod. civ. e 38 disp. att. cod. civ., nella parte in cui, assegnando al tribunale per i minorenni la competenza a statuire sull'esercizio della potestà dei genitori di figli naturali, non attribuiscono a detto giudice unitamente alla competenza in materia di affidamento dei figli minori e di regolamentazione dei rapporti tra i predetti e il genitore non affidatario, anche la competenza a pronunciarsi, con provvedimento avente contenuto ad effetto di titolo esecutivo, sulle questioni relative all'obbligo dei genitori di mantenere la prole, con particolare riferimento alla determinazione di un assegno mensile a carico del genitore non affidatario, in quanto - posto che il legislatore, al quale va riconosciuta la più ampia discrezionalità nella regolazione generale degli istituti processuali, è in particolare arbitro di dettare regole di ripartizione della competenza fra i vari organi giurisdizionali, sempreché le medesime non risultino manifestamente irragionevoli - nell'ipotesi in cui, sia pure in vista dell'assolvimento dei compiti genitoriali conseguenti all'esercizio esclusivo della potestà sul figlio, la questione proposta sia di natura patrimoniale, in tal caso la lite tra i genitori è lite fra soggetti maggiorenni, sia pure con effetti sugli interessi del minore, e per di più di contenuto economico, sicché il tribunale ordinario deve ritenersi più adatto perché dotato di specifica esperienza; ed in quanto, con riferimento al preteso deteriore trattamento dei figli naturali riconosciuti (tenuti a rivolgersi tramite il genitore affidatario, a due diverse autorità giudiziarie, ed a subire conseguenti rallentamenti e difficoltà) rispetto ai figli legittimi, è lo stesso intervento dell'autorità giudiziaria ad atteggiarsi in modo diverso nelle due differenti ipotesi, tenuto conto che, mentre in presenza di persone unite in matrimonio non è possibile che il legame giuridico tra le stesse esistente venga reciso senza l'intervento del giudice (con la separazione prima, e col divorzio poi), la convivenza 'more uxoriò può interrompersi immediatamente sulla base della semplice decisione unilaterale di ciascuno dei conviventi. - S. nn. 135/1980, 193/1987, 308/1991, 429/1991, 295/1995, 23/1996 e 65/1996. red.: S. Di Palma
Art. 317-bis c.c. · Art. 3 cost. · Art. 30 cost.