Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 dicembre 2000 al 13 agosto 2010. Leggi il testo vigente →

Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1998, uno o piu' decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini della presente legge, per conferimento si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti e per "enti locali" si intendono le province, i comuni, le comunita' montane e gli altri enti locali. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza del principio di sussidiarieta' di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge, anche ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunita', nonche' tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:

  • a)affari esteri e commercio estero, nonche' cooperazione internazionale e attivita' promozionale all'estero di rilievo nazionale;
  • b)difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico;
  • c)rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
  • d)tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico;
  • e)vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;
  • f)cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradizione;
  • g)consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie escluse quelle regionali;
  • h)moneta, perequazione delle risorse finanziarie, sistema valutario e banche;
  • i)dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
  • l)ordine pubblico e sicurezza pubblica;
  • m)amministrazione della giustizia;
  • n)poste e telecomunicazioni;
  • o)previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e strutturali;
  • p)ricerca scientifica;
  • q)istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale.
  • r)vigilanza in materia di lavoro e cooperazione. r-bis. trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse nazionale. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2:
  • a)i compiti di regolazione e controllo gia' attribuiti con legge statale ad apposite autorita' indipendenti;
  • b)i compiti strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale ovvero, previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con i decreti legislativi di cui al comma 1; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; (( Alle modifiche della rete autostradale e stradale classificata di interesse nazionale ai sensi dei predetti decreti, fatte salve le norme in materia di programmazione e realizzazione di opere autostradali, si provvede, su proposta della regione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia)).
  • c)i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile, per la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente e della salute, per gli indirizzi, le funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia; gli schemi di decreti legislativi, ai fini della individuazione dei compiti di rilievo nazionale, sono predisposti previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera motivatamente in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
  • d)i compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle universita' degli studi;
  • e)il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali. Resta ferma la disciplina concernente il sistema statistico nazionale, anche ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali. La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della ricerca applicata sono interessi pubblici primari che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali assicurano nell'ambito delle rispettive competenze, nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', delle esigenze della salute, della sanita' e sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente.

Testo in vigore dal 9 dicembre 2000 al 13 agosto 2010

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 125/2003

    Questione infondata
    16 aprile 2003

    Il riferimento, nella legge n. 59 del 1997, a “clausole generali”, come quelle relative agli interessi ed alla promozione dello sviluppo delle comunità regionali e locali, o quelle relative alla localizzabilità delle funzioni nei rispettivi territori, accompagnate dall’indicazione di principi, quali quelli di sussidiarietà, completezza, efficienza ed economicità, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, omogeneità, adeguatezza, differenziazione, appare sufficiente a delimitare l’area della delega, in coerenza con un disegno di decentramento e di allocazione dei compiti amministrativi tra i diversi livelli territoriali di governo. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 1 e 2; 3, comma 1, lettera g), nonché dell’art. 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59, sollevata in riferimento agli articoli 70, 76 e 77, primo comma, della Costituzione, sotto il profilo della genericità dell’oggetto e dell’insufficiente definizione dei principi e criteri direttivi della delega. - In termini, menzionate le sentenze n. 159/2001 e n. 408/1998.

    Art. 70 cost. · Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 1 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 408/1998

    Illegittimità dichiarata
    14 dicembre 1998

    Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 Cost., nei confronti degli artt. 1; 2, comma 2; 4, commi 1, 2 e 3 lett. a); 5; e 9, comma 1, prima parte, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) concernenti i criteri previsti a tali fini dal legislatore delegante. Per il decentramento delle funzioni, che la legge n. 59 del 1997 tende essenzialmente ad attuare, è infatti previsto l'impiego, da parte del legislatore delegato, di un'ampia gamma di strumenti, tutti costituzionalmente ammessi, dal trasferimento di nuove funzioni amministrative alle Regioni nelle materie di cui all'art. 117 Cost. (utilizzando i margini di flessibilità insiti nella definizione legislativa delle materie elencate dalla Costituzione), alla delega alle Regioni di funzioni in altre materie, e alla attribuzione di funzioni agli enti locali, operando però una netta distinzione fra le materie spettanti alle Regioni ai sensi dell'art. 117 Cost. - nel cui ambito è fondamentalmente rimesso alle Regioni il compito di individuare le funzioni di decentrare ulteriormente agli enti locali e quelle che richiedono invece "l'unitario esercizio a livello regionale" (art. 4, comma 1) - e le altre materie, nelle quali il riparto di funzioni attraverso la delega alle Regioni o l'attribuzione agli enti locali è direttamente effettuato dai decreti delegati (art. 4, comma 2). E parimenti sono rispettati i limiti costituzionali per quanto attiene al decentramento della potestà normativa (art. 2), cosicché anche a questo riguardo - contrariamente a quanto si è sostenuto dalla ricorrente - non si verifica certamente alcuna commistione o illegittima equiparazione della posizione costituzionale dei diversi enti dotati di autonomia, ne' quindi può dirsi che il sistema in tal modo delineato realizzi una "decostituzionalizzazione" delle attribuzioni regionali, e neppure che il ripetuto richiamo al principio di sussidiarietà venga utilizzato in modo contrastante con le regole costituzionali dell'autonomia regionale. red.: S. Pomodoro

    Art. 8 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa · Art. 5 cost. · Art. 76 cost. · Art. 115 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (12)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 9 dicembre 2000

Confronto con la versione in vigore dal 5 luglio 1998 al 9 dicembre 2000. 85 parole aggiunte in 2 capoversi.

aggiunto: h) moneta, perequazione delle risorse finanziarie, sistema valutario e banche;

… dei ministri delibera in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;tolto: ; aggiunto: Alle modifiche della rete autostradale e stradale classificata di interesse nazionale ai sensi dei predetti decreti, fatte salve le norme in materia di programmazione e realizzazione di opere autostradali, si provvede, su proposta della regione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1997-03-15;59~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari