Corte costituzionale

Ordinanza n. 90/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/03/2001 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 130 del

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e

compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali,

in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59); 11 della

legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza

pubblica);3, commi 5 e 6, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 (Regolamento recante norme sul

riordino dei procedimenti in materia di riconoscimento delle

minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici),

promossi con ordinanze emesse il 23 novembre 1999 dal tribunale di

Prato, il 4 gennaio 2000 dal tribunale di Oristano, il 30 maggio 2000

dal tribunale di Viterbo, il 12 e il 24 giugno 2000 dal tribunale di

Firenze rispettivamente iscritte ai nn. 59, 208, 582, 703 e 704 del

registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 9, 21, 43 e 48, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S. nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 febbraio 2001 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti;

Uditi gli avvocati Antonio Todaro e Carlo De Angelis per

l'I.N.P.S. e l'avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che nel corso di diversi procedimenti aventi ad oggetto

la spettanza di crediti previdenziali per causa di invalidità

civile, i tribunali di Prato, di Oristano, di Viterbo e di Firenze,

con ordinanze di contenuto in larga parte coincidente rispettivamente

emesse il 23 novembre 1999, il 4 gennaio, il 30 maggio, il 12 e il

24 giugno 2000, hanno sollevato questione di costituzionalità

dell'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle

regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge

15 marzo 1997, n. 59) per violazione degli artt. 76 e 77 della

Costituzione e che il tribunale di Oristano - il cui giudizio

riguarda la corresponsione degli interessi legali e della

rivalutazione monetaria su assegni previdenziali arretrati - ha

sollevato anche questione di costituzionalità del "combinato

disposto" del medesimo art. 130 del decreto legislativo n. 112 del

1998, dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi

correttivi di finanza pubblica), dell'art. 3, comma 5 e dell'art. 6,

comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre

1994, n. 698 (Regolamento recante norme sul riordinamento dei

procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e

sulla concessione dei benefici economici), in relazione agli artt. 3,

38 e 97 della Costituzione;

che, secondo i giudici a quibus l'art. 130 del decreto

legislativo n. 112 del 1998 conferendo, al primo comma, all'Istituto

nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) la funzione di

erogazione degli assegni previdenziali a titolo di invalidità civile

a partire dal centoventesimo giorno dall'entrata in vigore dello

stesso decreto, e stabilendo, al terzo comma, la legittimazione

passiva dello stesso I.N.P.S. per tutti i provvedimenti concessori

non assentiti dalle regioni, anche se "antecedenti al termine di cui

al medesimo comma 1", violerebbe la legge di delegazione 15 marzo

1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica

amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e quindi,

gli artt. 76 e 77 della Costituzione, poiché tale legge, secondo i

rimettenti, autorizzerebbe il Governo esclusivamente al conferimento

di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, e non

potrebbe essere quindi applicata ad un ente nazionale quale appunto

è l'I.N.P.S.;

che inoltre, ad avviso del tribunale di Oristano, la

separazione fra la fase di accertamento sanitario dell'invalidità

civile e la fase di concessione dei relativi benefici economici -

prevista dal "combinato disposto" dei predetti artt. 130 del d.lgs.

n. 112 del 1998, 11 della legge n. 537 del 1993, 3, comma 5, e 6,

comma 4, del d.P.R. n. 698 del 1994 - contrasterebbe con l'art. 3

della Costituzione, per la disparità di trattamento tra soggetti

beneficiari di prestazioni accertate e liquidate dal medesimo

I.N.P.S. e gli invalidi civili, per i quali invece la procedura di

accertamento e di liquidazione sarebbe molto più complessa, nonché

per irragionevolezza in quanto lo stesso art. 11 della legge n. 537

prescrive la razionalizzazione dei procedimenti in materia; con

l'art. 38, poiché la dilatazione dei tempi delle relative procedure

vanificherebbe la funzione degli assegni previdenziali di rimediare

allo stato di necessità determinato dalla invalidità e infine con

l'art. 97, per la distribuzione tra enti diversi delle competenze in

materia;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato,

chiedendo di "verificare la rilevanza" della questione di

costituzionalità sulla scelta legislativa di separare il

procedimento di accertamento sanitario dell'invalidità dal

procedimento di concessione dei benefici economici, sollevata in

relazione agli artt. 3, 38 e 97 della Costituzione dal tribunale di

Oristano nel corso di un giudizio limitato al riconoscimento di

"accessori delle provvidenze già riconosciute";

che secondo il Presidente del Consiglio dei ministri la

questione di costituzionalità dell'art. 130 del d.lgs. n. 112 del

1998 in relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione è infondata,

in quanto il fondo di gestione presso l'I.N.P.S., previsto da detta

disposizione ai fini della erogazione dei pagamenti in esame, riveste

"una funzione di mera cassa rispetto all'amministrazione competente",

conferita all'I.N.P.S. in conseguenza della "soppressione della

relativa struttura amministrativa a livello centrale nell'ambito del

Ministero dell'interno", e dalla conseguente individuazione nello

stesso I.N.P.S. della "struttura organizzativa a livello nazionale,

idonea a garantire l'esercizio di detta funzione in osservanza dei

fondamentali principi di snellimento ed accelerazione

delleprocedure";

che si è costituito l'Istituto nazionale della previdenza

sociale, quale parte dei giudizi principali, chiedendo che la Corte

costituzionale dichiari "anche d'ufficio", che la disposizione

impugnata "deve essere interpretata nel senso di ricondurre ad un

unico centro di responsabilità le diverse competenze attualmente

frammentate in modo incerto fra più soggetti, attribuendole

all'I.N.P.S.", in quanto, a suo avviso, "l'istituzione presso

l'I.N.P.S. di un fondo per l'erogazione non modifica sostanzialmente

l'impianto della legge delega e il criterio di decentramento delle

prestazioni".

Considerato che le ordinanze di rimessione hanno ad oggetto la

questione di costituzionalità di una stessa disposizione di legge in

relazione a parametri in larga parte coincidenti, e che va pertanto

disposta la riunione dei relativi giudizi, affinché siano decisi con

un'unica pronuncia;

che la questione di costituzionalità sollevata dal tribunale

di Oristano, in relazione agli artt. 3, 38 e 97 della Costituzione,

in ordine alla previsione legislativa della separazione tra

l'accertamento sanitario dell'invalidità e la concessione del

relativo beneficio economico difetta di pregiudizialità rispetto

alla definizione del giudizio principale, il quale, avendo ad oggetto

"la corresponsione degli interessi legali sulle somme percepite a

titolo di indennità di accompagnamento", non attiene alla fase né

dell'accertamento sanitario né della concessione del provvedimento,

bensì attiene puramente alla fase della erogazione del credito

previdenziale, cosicché la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile;

che la legge n. 59 del 1997, dopo avere individuato,

all'art. 1, l'oggetto della delegazione legislativa al Governo nel

conferimento di funzioni e compiti amministrativi "alle regioni e

agli enti locali", specifica detto oggetto al successivo art. 3,

stabilendo tra l'altro, alla lettera g), che con i medesimi decreti

legislativi di cui all'art. 1 della legge sono "individuate le

modalità e le condizioni per il conferimento a idonee strutture

organizzative di funzioni e compiti che non richiedano, per la loro

natura, l'esercizio esclusivo da parte delle regioni e degli enti

locali";

che l'art. 130 del d.lgs. n. 112 del 1998, mentre, al comma

2, attribuisce alle regioni le funzioni di concessione dei

trattamenti economici a favore degli invalidi civili, al comma 1

istituisce presso l'I.N.P.S. un fondo finalizzato alla erogazione

delle relative provvidenze, il quale è configurabile appunto in

conformità alla previsione dell'art. 3, lettera g) della legge di

delegazione come struttura organizzativa ritenuta idonea dal Governo

allo svolgimento di funzioni e compiti che, secondo lo stesso

Governo, non richiedono per propria natura di venire esclusivamente

esercitati dalle autonomie territoriali, sicché l'asserito contrasto

con la legge di delegazione risulta insussistente e la relativa

questione di costituzionalità manifestamente infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

costituzionalità dell'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo

1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello

Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I

della legge 15 marzo 1997, n. 59), dell'art. 11 della legge

24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica),

dell'art. 3, comma 5 e dell'art. 6, comma 4, del decreto del

Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 (Regolamento

recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di

riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei

benefici economici), sollevata dal tribunale di Oristano in relazione

agli artt. 3, 38 e 97 della Costituzione con l'ordinanza indicata in

epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

costituzionalità del medesimo art. 130 del decreto legislativo

31 marzo 1998, n. 112 sollevata dai tribunali di Prato, di Oristano,

di Viterbo e di Firenze in relazione agli artt. 76 e 77 della

Costituzione con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in Cancelleria il 30 marzo 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:90 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari