Corte costituzionale

Ordinanza n. 265/2000

Altra decisione · depositata il 11/07/2000 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1d.lgs. 143/1997
  • art. 2d.lgs. 143/1997
  • art. 3d.lgs. 143/1997
  • art. 4d.lgs. 143/1997
  • art. 5d.lgs. 143/1997

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4 e

5 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle

regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e

pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale), promosso con

ordinanza emessa il 10 giugno 1999 dalla Corte dei conti - sezione

del controllo, sull'esame e pronuncia sul visto e conseguente

registrazione del d.P.R. 25 marzo 1999 recante il regolamento di

organizzazione del Ministero per le politiche agricole, iscritta al

n. 441 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno

1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2000 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che la Corte dei conti - sezione del controllo, con

provvedimento ("ordinanza") del 10 giugno 1999, emesso in occasione

dell'esame, ai fini della registrazione, del d.P.R. 25 marzo 1999,

recante il regolamento di organizzazione del Ministero per le

politiche agricole, ha sollevato, in riferimento agli artt. 70, 76,

95 e 117 della Costituzione e agli artt. 1, 3, 4, 8, 11, comma 1,

lettere a) e b), 12 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, questioni

di legittimità costituzionale del decreto legislativo 4 giugno 1997,

n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in

materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione

dell'amministrazione centrale) nel suo insieme, nonché di alcune sue

specifiche disposizioni;

che il collegio rimettente, affermata la propria generale

legittimazione a sollevare questioni di costituzionalità, ritiene le

questioni rilevanti rispetto alla funzione cui esso è chiamato, in

quanto il controllo preventivo di legittimità sui regolamenti

consisterebbe nella verifica della conformità di questi alle

prescrizioni contenute in normativa di rango primario, e in

particolare alla disposizione che prevede l'adozione del regolamento;

che, nel caso di specie, il regolamento soggetto a controllo

troverebbe fondamento nel decreto legislativo n. 143 del 1997, per

cui sarebbe "fisiologica" la valutazione, da parte della Corte dei

conti, della legittimità costituzionale di tale decreto legislativo,

anche al fine di verificare se l'organizzazione del Ministero e le

funzioni ad esso attribuite rispettino il disegno organizzativo e

funzionale delineato nella legge di delega;

che, ad avviso della Corte dei conti, l'intero decreto

legislativo n. 143 del 1997 violerebbe gli artt. 70, 76 e 95 della

Costituzione, nonché gli artt. 1, 3, 4, 8, 11, comma 1, lettere a) e

b), 12 e 14 della legge n. 59 del 1997, non trovando idoneo

fondamento in alcuna disposizione della stessa legge n. 59,

contenente la delega per il conferimento di funzioni alle regioni e

agli enti locali, in quanto nessuna nuova funzione sarebbe stata

trasferita alle regioni con il decreto legislativo n. 143 del 1997,

come testimonierebbe l'esame delle varie fasi del trasferimento di

funzioni statali alle regioni che hanno preceduto l'atto censurato

(d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; legge

4 dicembre 1993, n. 491);

che sono oggetto di specifiche censure gli artt. 3, comma 2,

4 e 5, che subordinano l'operatività della disciplina contenuta nel

decreto legislativo n. 143 del 1997 all'entrata in vigore di

ulteriori provvedimenti governativi, in quanto nessun criterio tra

quelli previsti dall'art. 12 della legge n. 59 del 1997 prevede tale

condizionamento, per cui risulterebbe violato il termine per

l'esercizio della delega, essendo lasciate alla discrezionalità

dell'esecutivo tutte le decisioni concernenti l'emanazione delle

disposizioni attuative;

che, secondo la Corte dei conti, l'art. 2, commi 1 e 2, del

decreto legislativo n. 143 del 1997: a) affidando al Ministero per le

politiche agricole la elaborazione e il coordinamento delle linee di

politica agricola, agroalimentare e forestale, violerebbe l'art. 117

della Costituzione, che riserva tale funzione a leggi quadro; b)

attribuendo al Ministero compiti di "coordinamento nazionale",

sarebbe in contrasto con l'art. 8 della legge n. 59 del 1997, che

disciplina l'esercizio della funzione statale di indirizzo e

coordinamento; c) disponendo l'adozione da parte del medesimo

Ministero della "disciplina generale" della materia (tanto se intesa

come disciplina regolamentare quanto come attività amministrativa),

violerebbe l'art. 117 della Costituzione e l'art. 8 della legge n. 59

del 1997;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, sostenendo che il sopravvenire del decreto legislativo 30

luglio 1999, n. 300, che prevede (agli artt. 2, 33, 34, 55, 78)

l'espressa attribuzione al Ministero per le politiche agricole e

forestali delle funzioni e dei compiti spettanti allo Stato e

previsti dal decreto legislativo n. 143 del 1997, comporterebbe la

necessità di restituire gli atti al rimettente, per un nuovo esame

della rilevanza;

che, in prossimità della camera di consiglio, l'Avvocatura

generale dello Stato ha depositato una memoria, sostenendo

l'inammissibilità delle questioni, per difetto di valutazione della

loro rilevanza: la Corte dei conti avrebbe dovuto specificare in

relazione a quali specifiche previsioni del regolamento sottoposto al

suo controllo assumevano rilievo le ipotetiche illegittimità del

decreto legislativo parametro del giudizio, tanto più che

l'emanazione del regolamento governativo di organizzazione non si

fonda necessariamente sull'art. 2, comma 4, del decreto legislativo

n. 143 del 1997, ma si configura come diretta espressione dei poteri

governativi di normazione di cui al comma 4-bis dell'art. 17 della

legge 23 agosto 1988, n. 400.

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è

stato emanato il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma

dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge

15 marzo 1997, n. 59), il quale contiene una nuova disciplina

dell'organizzazione ministeriale, che investe anche il Ministero per

le politiche agricole (v., ad esempio, gli artt. 4, 33, 34, 55, comma

2, e 78);

che l'entrata in vigore di tale nuova normativa (in base alla

quale è stato ora emanato il d.P.R. 28 marzo 2000, recante il

regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole

e forestali) rende necessario, in via del tutto preliminare rispetto

a ogni problema di ammissibilità, restituire gli atti alla Corte dei

conti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti - sezione

del controllo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria l'11 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:265 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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