Corte costituzionale

Ordinanza n. 144/2002

Altra decisione · depositata il 24/04/2002 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale (a) dell'art. 17, commi 1

e 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di

promozione dell'occupazione); dell'art. 9, commi 3, 3-bis e 4 del

decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno

dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge

19 luglio 1993, n. 236; degli artt. 7 e 142, commi 1, lettere c), e)

e f), 2 e 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle

regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge

15 marzo 1997, n. 59); (b) dell'art. 20, comma 2, e dell'allegato 1,

numero 96), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per

il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,

per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la

semplificazione amministrativa); (c) dell'art. 14, comma 3, del

decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia

di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento

strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi

14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), promosso con

ordinanza emessa il 19 aprile 2001 dalla Corte dei conti - Sezione

centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle

amministrazioni dello Stato, nel corso dell'esame e pronuncia sul

visto e conseguente registrazione relativo ai decreti del Presidente

della Repubblica 21 dicembre 1998, 3 settembre 1999 e 4 febbraio

2000, iscritta al n. 581 del registro ordinanze 2001 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 1ª serie speciale, n. 33

dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2002 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che con provvedimento del 19 aprile 2001 la Corte dei

conti - Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del

Governo e delle amministrazioni dello Stato, in occasione dell'esame

e pronuncia sul visto e sulla registrazione di tre decreti del

Presidente della Repubblica adottati in date 21 dicembre 1998,

3 settembre 1999 e 4 febbraio 2000 e recanti, rispettivamente,

disposizioni regolamentari (a) in materia di formazione

professionale, a norma dell'art. 17, comma 1, della legge 24 giugno

1997, n. 196, e dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997,

n. 59, (b) di semplificazione dei procedimenti relativi alla

composizione e al funzionamento delle commissioni provinciali per

l'artigianato nonché all'iscrizione, modificazione e cancellazione

nell'albo delle imprese artigiane, a norma dell'art. 20, comma 8,

della legge 15 marzo 1997, n. 59, e (c) per la semplificazione e

l'armonizzazione delle procedure dichiarative, delle modalità di

controllo e degli adempimenti nel settore vitivinicolo, a norma

dell'art. 14 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ha

sollevato questione di costituzionalità di numerose disposizioni,

sulla base delle quali, o in svolgimento delle quali, i regolamenti

in questione sono stati approvati, e precisamente: quanto al

regolamento sopra indicato in (a), dell'art. 17, commi 1 e 2, della

legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione

dell'occupazione); dell'art. 9, commi 3, 3-bis e 4 del decreto-legge

20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno

dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge

19 luglio 1993, n. 236; degli artt. 7 e 142, commi 1, lettere c), e)

e f), 2 e 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle

regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge

15 marzo 1997, n. 59), in riferimento agli artt. 76 - in relazione

agli artt. 1, 2 e 3 della legge delega n. 59 del 1997 -, 117 e 119

della Costituzione; quanto al regolamento sopra indicato in (b),

dell'art. 20, comma 2, e dell'allegato 1, numero 96), della legge

15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della

Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), in

riferimento all'art. 117 della Costituzione; quanto al regolamento

sopra indicato in (c), dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo

30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei

costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese

agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge

27 dicembre 1997, n. 449), in riferimento agli artt. 70, 76, 117 e

118, primo comma, della Costituzione;

che, come ricorda l'atto di rimessione, le medesime questioni

erano state già sollevate dalla stessa Sezione del controllo, con

tre separati provvedimenti del 10 settembre 1999, 21 ottobre 1999 e

6 aprile 2000, e che, investita dei relativi giudizi (iscritti al

r.o. nn. 598/1999, 689/1999 e 290/2000), questa Corte, previa

riunione dei giudizi, aveva disposto, con l'ordinanza n. 77 del 2001,

la restituzione degli atti alla Corte dei conti, alla stregua dello

ius superveniens costituito dalla legge 24 novembre 2000, n. 340

(Disposizioni per la delegificazione di norme e per la

semplificazione di procedimenti amministrativi), che, sostituendo -

con il suo art. 1, comma 4, lettera a) - l'art. 20, comma 2, della

legge 15 marzo 1997, n. 59, oltre a mutare specificamente l'oggetto

di una delle tre questioni allora sollevate, aveva, più in generale,

introdotto una nuova disciplina in tema di efficacia giuridica e di

"cedevolezza" dei regolamenti statali emanati nelle materie

attribuite alla competenza delle regioni;

che la Corte dei conti solleva nuovamente, con unico

provvedimento, le stesse questioni già rimesse all'esame di

costituzionalità, soffermandosi sul profilo della persistente

rilevanza di esse e in particolare sulla questione di legittimità

costituzionale delle norme su cui si basa l'adozione del d.P.R. del

3 settembre 1999, recante il regolamento in materia di imprese

artigiane, questione avente a oggetto specificamente la disposizione

legislativa nel frattempo modificata;

che sotto questo profilo, ad avviso della Sezione rimettente,

la norma sopravvenuta, disponendo che i regolamenti di

delegificazione, nelle materie elencate nell'art. 117 della

Costituzione, si applicano solo fino a quando la regione non provveda

a disciplinare direttamente la materia, si è limitata a stabilire un

termine finale, oltre il quale i regolamenti statali non sono più

applicabili: una norma, dunque, che da un lato sarebbe inidonea a

"sanare" i regolamenti per cui è questione, e dall'altro non sarebbe

rilevante ai fini del decidere, poiché le fonti secondarie oggetto

del controllo sono conformi alle disposizioni legislative su cui si

basano, mentre è su queste ultime soltanto che è prospettato il

dubbio di costituzionalità;

che la modifica legislativa, osserva ancora la Sezione del

controllo, avrebbe dovuto dettare essa stessa i principi fondamentali

nella materia, anziché limitarsi a disporre circa il termine finale

di efficacia dei regolamenti statali, e che né il carattere

"cedevole" della normativa regolamentare, né la sostanziale

"acquiescenza" delle regioni ai regolamenti in discorso, pur

incidendo sull'aspetto pratico, possono - conclude la rimettente -

mutare la rilevanza giuridica delle questioni, che pertanto la Corte

dei conti solleva, ora, cumulativamente, con unica ordinanza di

rimessione;

che è intervenuto nel giudizio così promosso il Presidente

del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello

Stato, che, richiamando integralmente i contenuti degli atti di

intervento e delle memorie già depositati nei tre precedenti

giudizi, e osservando che la Corte dei conti non ha impugnato la

nuova formulazione dell'art. 20, comma 2, della legge n. 59 del 1997,

limitandosi a darne una lettura riduttiva e omettendo ogni argomento

sulla costituzionalità di detta nuova disposizione, ha concluso per

una declaratoria di inammissibilità o di infondatezza delle

questioni nuovamente sollevate.

Considerato che la Corte dei conti - Sezione centrale di

controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni

dello Stato solleva nuovamente, a seguito della precedente ordinanza

di questa Corte n. 77 del 2001 di restituzione degli atti per ius

superveniens questione di costituzionalità di numerose disposizioni

legislative, specificate in dettaglio nella parte narrativa, sulla

base delle quali sono stati adottati i regolamenti di

"delegificazione" sottoposti al controllo della rimettente,

prospettando diverse censure accomunate tra loro dal profilo della

violazione del riparto di competenze tra Stato e regioni e

dell'autonomia di queste ultime, quale delineato dagli invocati

artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, per avere dette norme

autorizzato il Governo a disporre, con fonti regolamentari, in

materie attribuite dalla Costituzione alle competenze regionali;

che, successivamente alla proposizione delle sopra dette

questioni di costituzionalità, è entrata in vigore la legge

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della

parte seconda della Costituzione), che tra l'altro ha sostituito, con

i suoi artt. 3, 4 e 5, l'intero testo degli artt. 117, 118 e 119

della Costituzione;

che pertanto, in via del tutto preliminare, poiché la legge

costituzionale anzidetta ha modificato le norme degli artt. 117, 118

e 119 della Costituzione, invocati come parametri del giudizio, si

rende necessario disporre la restituzione degli atti alla Sezione del

controllo rimettente, per un nuovo esame dei termini delle questioni

sollevate (ordinanze n. 26, n. 14, n. 13 e n. 9 del 2002; n. 416,

n. 397 e n. 382 del 2001).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti - Sezione

centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle

amministrazioni dello Stato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:144 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari