Corte costituzionale

Sentenza n. 39/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/02/2000 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'articolo 2, primo

comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, numero 1, della

richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del decreto

legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante "Conferimento alle

regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di

mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo

1997, n. 59", limitatamente a:

Articolo 10, comma 3: "I soggetti di cui al comma 2 debbono avere

quale oggetto sociale esclusivo l'attività di mediazione tra domanda

e offerta di lavoro."; comma 7, limitatamente alle parole: "devono:

a) disporre di uffici idonei nonché di operatori con competenze

professionali idonee allo svolgimento dell'attività di selezione di

manodopera; l'idoneità delle competenze professionali è comprovata

da esperienze lavorative relative, anche in via alternativa, alla

gestione, all'orientamento, alla selezione e alla formazione del

personale almeno biennale;

b) avere amministratori, direttori generali, dirigenti muniti di

rappresentanza e soci accomandatari, in possesso di titoli di studio

adeguati ovvero di comprovata esperienza nel campo della gestione,

selezione e formazione del personale della durata di almeno tre anni.

Tali soggetti"; comma 10: "Nei confronti dei prestatori di lavoro

l'attività di mediazione deve essere esercitata a titolo gratuito.";

comma 12, lett. b), limitatamente alle parole: "e 10", giudizio

iscritto al n. 121 del registro referendum.

Vista l'ordinanza depositata il 13 dicembre 1999 con la quale

l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha

dichiarato legittima la richiesta;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte;

Uditi gli avvocati Edoardo Ghera per i presentatori Capezzone

Daniele, Giustino Mariano e De Lucia Michele e l'avvocato

Piergiovanni Alleva per la Federazione dei Verdi ed altri, Comitato

per le libertà e i diritti sociali e Partito della Rifondazione

comunista.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - L'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la

Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.

352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di

referendum popolare - presentata l'8 marzo 1999 da quattordici

cittadini italiani e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, serie generale, n. 57 del 10 marzo 1999 - sul seguente

quesito: "Volete voi che sia abrogato il d.lgs. 23 dicembre 1997, n.

469, recante "Conferimento alle regioni e agli enti locali di

funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma

dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive

modificazioni, limitatamente a:

Articolo 10, comma 3: "I soggetti di cui al comma 2 debbono avere

quale oggetto sociale esclusivo l'attività di mediazione tra domanda

e offerta di lavoro."; comma 7, limitatamente alle parole: "devono:

a) disporre di uffici idonei nonché di operatori con competenze

professionali idonee allo svolgimento dell'attività di selezione di

manodopera; l'idoneità delle competenze professionali è comprovata

da esperienze lavorative relative, anche in via alternativa, alla

gestione, all'orientamento, alla selezione e alla formazione del

personale almeno biennale;

b) avere amministratori, direttori generali, dirigenti muniti di

rappresentanza e soci accomandatari, in possesso di titoli di studio

adeguati ovvero di comprovata esperienza nel campo della gestione,

selezione e formazione del personale della durata di almeno tre anni.

Tali soggetti"; comma 10: "Nei confronti dei prestatori di lavoro

l'attività di mediazione deve essere esercitata a titolo gratuito.";

comma 12, lett. b), limitatamente alle parole: "e 10"?".

2. - Con ordinanza depositata in data 13 dicembre 1999, l'Ufficio

centrale per il referendum ha rilevato che nel quesito in questione

non sono specificate le "successive modificazioni" dei testi delle

norme indicate e che esse non risultano essere intervenute.

La richiesta di referendum è stata, quindi, dichiarata legittima

sul seguente quesito, così riformulato:

"Volete voi che sia abrogato il d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469,

recante "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e

compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1

della legge 15 marzo 1997, n. 59", limitatamente a:

Articolo 10, comma 3: "I soggetti di cui al comma 2 debbono

avere quale oggetto sociale esclusivo l'attività di mediazione tra

domanda e offerta di lavoro."; comma 7, limitatamente alle parole:

"devono:

a) disporre di uffici idonei nonché di operatori con competenze

professionali idonee allo svolgimento dell'attività di selezione di

manodopera; l'idoneità delle competenze professionali è comprovata

da esperienze lavorative relative, anche in via alternativa, alla

gestione, all'orientamento, alla selezione e alla formazione del

personale almeno biennale;

b) avere amministratori, direttori generali, dirigenti muniti di

rappresentanza e soci accomandatari, in possesso di titoli di studio

adeguati ovvero di comprovata esperienza nel campo della gestione,

selezione e formazione del personale della durata di almeno tre anni.

Tali soggetti"; comma 10: "Nei confronti dei prestatori di lavoro

l'attività di mediazione deve essere esercitata a titolo gratuito.";

comma 12, lett. b), limitatamente alle parole: "e 10"?".

L'Ufficio centrale ha infine stabilito che la denominazione del

referendum in questione sia: "Collocamento al lavoro:

liberalizzazione".

3. - Ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale

per il referendum il Presidente ha convocato questa Corte in camera

di consiglio per il 13 gennaio 2000, dandone comunicazione ai

presentatori della richiesta referendaria ed al Presidente del

Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della

legge n. 352 del 1970.

I presentatori, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 33,

terzo comma, della citata legge, hanno depositato in data 7 gennaio

2000 una memoria per ribadire l'ammissibilità della richiesta.

Essi sostengono innanzitutto che le disposizioni oggetto della

richiesta di abrogazione verterebbero su materie del tutto diverse da

quelle per le quali l'art. 75, secondo comma, della Costituzione

esclude la possibilità di ricorso al referendum. In particolare, per

ciò che attiene al profilo della gratuità dell'attività di

mediazione neiconfronti dei prestatori di lavoro, la Convenzione

dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 88 del 9

luglio 1948, ratificata dall'Italia a seguito della legge 30 luglio

1952, n. 1089 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 88,

concernente l'organizzazione del servizio d'impiego, adottata a San

Francisco dalla Conferenza generale della Organizzazione

internazionale del lavoro, il 9 luglio 1948), riguarderebbe il solo

servizio pubblico di collocamento e solo in riferimento a questo

prevederebbe la gratuità dell'attività svolta a favore dei

lavoratori, mentre la richiesta di referendum in questione avrebbe ad

oggetto la disciplina del collocamento privato, del quale non sarebbe

affatto vietato l'esercizio a titolo oneroso.

Né un ostacolo all'ammissibilità del referendum sempre per il

profilo della gratuità dell'attività di mediazione per i prestatori

di lavoro, potrebbe desumersi, ad avviso dei promotori, dalla

Convenzione OIL n. 181 del 19 giugno 1997, in tema di Agenzie private

di collocamento, poiché la stessa non sarebbe stata ancora

ratificata dall'Italia, riconoscerebbe, in ogni caso, il ruolo

decisivo delle agenzie private nel funzionamento del mercato del

lavoro, e non escluderebbe, pur ribadendo il principio della

gratuità, all'art. 7, comma 2, eventuali costi della mediazione a

carico dei lavoratori, a differenza di quanto avrebbe fatto il

legislatore italiano ponendo il divieto senza eccezioni oggetto del

quesito referendario.

Quanto ai criteri di ammissibilità elaborati dalla giurisprudenza

costituzionale, i presentatori rilevano che il quesito stesso avrebbe

natura meramente abrogativa, in quanto investirebbe specifiche

disposizioni e sarebbe formulato senza far ricorso a tecniche

manipolative, ed ancora che la disciplina di cui si chiede

l'abrogazione non avrebbe carattere costituzionalmente vincolato, dal

momento che la regolamentazione del collocamento non sarebbe prevista

in Costituzione e sarebbe rimessa alla discrezionalità del

legislatore.

Il quesito, infine, risponderebbe anche ai criteri di omogeneità,

chiarezza ed univocità, essendo evidenti la finalità intrinseca

della richiesta referendaria, di abrogare determinati vincoli posti a

carico delle agenzie private di collocamento, l'intima connessione

delle disposizioni da abrogare, tutte volte a porre limitazioni, e

l'effetto dell'eventuale accoglimento della richiesta, abrogativo di

tali limitazioni.

4. - Hanno depositato memorie e chiesto di poterle illustrare, per

sostenere l'inammissibilità del quesito, il Comitato per le libertà

e i diritti sociali, il Partito della Rifondazione comunista, la

Federazione dei Verdi, l'Associazione nazionale per la sinistra, e

Alfiero Grandi nella sua qualità di Responsabile lavoro dei D.S.

(Democratici di sinistra).

5. - Nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000 sono stati

ascoltati l'avv. Edoardo Ghera per i promotori e l'avv. Piergiovanni

Alleva per i soggetti indicati al precedente punto 4. Considerato in diritto

1. - Questa Corte, sciogliendo la riserva formulata nella camera di

consiglio del 13 gennaio 2000, dichiara rituali, per le ragioni

esposte nella sentenza n. 31 del 2000, anche le memorie depositate e

illustrate oralmente da soggetti diversi dai presentatori.

2. - La richiesta di referendum abrogativo, sulla cui

ammissibilità la Corte è chiamata a pronunciarsi, investe

l'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, che

regola l'attività privata di mediazione tra domanda e offerta di

lavoro. Il quesito referendario propone l'abrogazione di alcune

disposizioni: il comma 3, a mente del quale i soggetti privati che

svolgono attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro

devono avere tale attività quale oggetto sociale esclusivo; il comma

7, lettera a), il quale stabilisce che essi devono disporre di uffici

idonei nonché di operatori con competenze professionali idonee allo

svolgimento dell'attività di selezione di manodopera, soggiungendo

che l'idoneità di tali competenze professionali è comprovata da

esperienze lavorative relative, anche in via alternativa, alla

gestione, all'orientamento, alla selezione e alla formazione almeno

biennale; il comma 7, lettera b), limitatamente alla parte che

prescrive che i predetti soggetti debbono avere amministratori,

direttori generali, dirigenti muniti di rappresentanza e soci

accomandatari in possesso di titoli di studio adeguati, ovvero di

comprovata esperienza nel campo della gestione, selezione e

formazione del personale della durata di almeno tre anni; il comma

10, che prevede che l'attività di mediazione tra domanda eofferta di

lavoro debba essere esercitata a titolo gratuito nei confronti dei

prestatori di lavoro; infine, il comma 12, lettera b), nella parte in

cui, mediante rinvio al comma 10, prevede la revoca, anche su

richiesta delle Regioni, dell'autorizzazione allo svolgimento

dell'attività di mediazione nell'ipotesi di violazione del dovere di

gratuità nei confronti dei lavoratori.

3. - Il quesito referendario è inammissibile, poiché con esso si

chiede l'abrogazione di più disposizioni non omogenee tra loro, nei

confronti delle quali l'elettore deve essere lasciato libero di

esprimere valutazioni autonome e anche potenzialmente divergenti.

I commi 3 e 7 dell'art. 10 del d.lgs. n. 469 del 1997 hanno infatti

riguardo ai requisiti soggettivi dell'imprenditore o degli

amministratori (esclusività dell'oggetto sociale; professionalità

degli amministratori, dei dirigenti e degli operatori), ovvero a

caratteristiche oggettive dell'azienda (disponibilità di uffici

idonei). Il comma 10 non concerne requisiti soggettivi o aziendali ma

pone un limite all'attività negoziale dell'impresa (gratuità della

mediazione nei confronti dei prestatori di lavoro).

Non vale sostenere che le disposizioni inserite nel quesito siano

unificate tra loro dal fine di liberalizzare ulteriormente il mercato

del lavoro, rimuovendo ogni limite potenzialmente incidente sulla

libertà dell'impresa. Ciascuno dei limiti ai quali le singole

disposizioni interessate dalla richiesta abrogativa mettono capo

risponde a una diversa istanza legislativa. L'esclusività riguarda

la purezza dell'oggetto dell'impresa che la legge vuole indenne da

qualsiasi contaminazione, anche la più lieve, al punto di precludere

in questo settore l'assunzione della qualità di imprenditore alla

persona fisica per l'altrimenti inevitabile commistione con altre

attività negoziali del soggetto. I requisiti di professionalità

specifica attengono ancora all'impresa nella sua globalità e non

all'uno o all'altro dei suoi rapporti contrattuali e mirano alla

salvaguardia della qualità del servizio offerto. Con il vincolo di

gratuità dell'attività nei confronti dei lavoratori, il legislatore

si propone di proteggere una soltanto delle parti dell'istituendo

rapporto di lavoro, quella parte che anche in un contesto di

liberalizzazione del collocamento è valutata come la più debole,

sia rispetto al datore di lavoro che all'agente intermediario.

Unificare questi eterogenei ordini di limiti sotto l'indistinta

rubrica "liberalizzazione" significa appunto precludere agli elettori

l'opportunità di modulare la propria risposta sulla diversità dei

valori legislativi sottesi alle singole disposizioni che formano

oggetto del quesito.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per

l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, dell'articolo 10 del

decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante "Conferimento

alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di

mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo

1997, n. 59", richiesta dichiarata legittima, con ordinanza

depositata in data 13 dicembre 1999, dall'Ufficio centrale per il

referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 2000.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 7 febbraio.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:39 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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