Corte costituzionale

Ordinanza n. 411/1998

Altra decisione · depositata il 16/12/1998 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3

(recte: comma 2), della legge della Regione Toscana 31 ottobre 1985,

n. 61 (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative dei comuni

in materia di impianti di distribuzione automatica di carburanti per

uso autotrazione), come sostituito dall'art. 1 della legge regionale

20 giugno 1992, n. 27 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale

31 ottobre 1985, n. 61, in materia di distributori di carburanti),

promossi con n. 16 ordinanze emesse il 23 gennaio 1997, il 15 ottobre

1996 (n. 2 ordinanze), il 27 novembre 1996 (n. 2 ordinanze), il 15

ottobre 1996 (n. 6 ordinanze) e il 27 novembre 1996 (n. 5 ordinanze)

dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana,

rispettivamente iscritte ai nn. da 10 a 13 e da 20 a 31 del registro

ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di costituzione dell'API s.p.a. e dell'AGIP Petroli

s.p.a;

Udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1998 il giudice relatore

Gustavo Zagrebelsky;

Uditi gli avvocati Vittorio Zammit per l'API s.p.a. e Lorenzo

Acquarone per l'AGIP Petroli s.p.a..

Ritenuto che con sedici identiche ordinanze emesse nell'ambito di

giudizi promossi da gestori di impianti di distribuzione di

carburanti per l'annullamento degli atti (ordinanze del sindaco e

atti presupposti, tra i quali delibere della giunta municipale di

Prato) comportanti la chiusura degli impianti medesimi, il Tribunale

amministrativo regionale per la Toscana ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della

Regione Toscana 31 ottobre 1985, n. 61 (Norme per l'esercizio delle

funzioni amministrative dei comuni in materia di impianti di

distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione), come

sostituito dall'art. 1 della legge regionale 20 giugno 1992, n. 27

(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 ottobre 1985, n.

61, in materia di distributori di carburanti), in riferimento

all'art. 32, comma 2, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142

(Ordinamento delle autonomie locali) e agli artt. 117 e 128 della

Costituzione;

che ad avviso del rimettente la legge regionale, stabilendo che

il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni relative alle

attività inerenti all'installazione e all'esercizio degli impianti

di distribuzione di carburanti è deliberato dalla giunta comunale,

ai sensi dell'art. 35 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (qualora non

diversamente disposto dai singoli statuti comunali), investirebbe la

struttura organizzatoria dell'ente territoriale, ponendosi in

contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale - e

in particolare con l'art. 32, lettera f), della medesima legge n. 142

del 1990, secondo il quale la concessione dei pubblici servizi

rientra tra le competenze del consiglio comunale - in quanto

l'assenso richiesto per l'esercizio di tale attività avrebbe natura

di concessione di un pubblico servizio, giustificandosi pertanto la

sua attribuzione al consiglio comunale, che è l'organo deputato allo

svolgimento della funzione di indirizzo, mentre alla giunta spettano

soltanto, ai sensi dell'art. 35 della legge n. 142 del 1990, le

attribuzioni residuali nelle materie non riservate dalla legge al

consiglio nonché l'attuazione degli indirizzi di questo;

che nei giudizi di cui ai nn. 10 e 26 del r.o. 1998 si sono

costituite le parti private, chiedendo l'accoglimento della questione

di costituzionalità.

Considerato che le ordinanze prospettano questioni identiche e che

pertanto i relativi giudizi vanno riuniti;

che successivamente alle ordinanze di rimessione la norma

censurata è stata abrogata dall'art. 1 della legge della Regione

Toscana 27 dicembre 1996, n. 97 (Modifiche alla l. r. 31 ottobre

1985, n. 61 e successive modificazioni ed integrazioni concernente:

"Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative dei comuni in

materia di impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso

autotrazione");

che, inoltre, è sopravvenuta una nuova disciplina statale

relativamente alla installazione ed esercizio di impianti di

distribuzione dei carburanti, contenuta nel decreto legislativo 11

febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione

dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della

legge 15 marzo 1997, n. 59), il cui art. 1 pone fine al regime di

concessione previsto dall'art. 16, comma 1, del d.-l. 26 ottobre

1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre

1970, n. 1034 (comma 1), stabilendo al contempo che tali attività

sono soggette all'autorizzazione del sindaco del comune in cui sono

esercitate (comma 2);

che, essendo entrate in vigore le norme sopraindicate

successivamente alla proposizione della questione di

costituzionalità, gli atti devono essere restituiti al giudice

rimettente per una nuova valutazione della rilevanza della questione

medesima.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale

amministrativo regionale per la Toscana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:411 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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