Corte costituzionale

Ordinanza n. 382/2001

Altra decisione · depositata il 06/12/2001 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Norme in gioco

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 33, 34, 55,

comma 6, e 78 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma

dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge

15 marzo 1997, n. 59); degliartt. 1, 2, commi 1 e 2, 3, comma 2, 4 e

5 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle

regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e

pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale); del decreto

legislativo 27 maggio 1999, n. 165 [Soppressione dell'AIMA e

istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a

norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59]; del decreto

legislativo 15 giugno 2000, n. 188 [Disposizioni correttive e

integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante

soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni

in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo

1997, n. 59]; dell'art. 6, commi 2, 5 e 7, del decreto legislativo

29 ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento del sistema degli enti

pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge

15 marzo 1997, n. 59); del decreto legislativo 29 ottobre 1999,

n. 449 [Riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze

equine (UNIRE), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997,

n. 59]; del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454

(Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma

dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e dell'art. 2 del

decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia

di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento

strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi

14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), promosso con

ordinanza emessa il 7 settembre 2000 dalla Corte dei conti, Sezione

del controllo, nel procedimento di controllo preventivo di

legittimità del d.P.R. 28 marzo 2000, iscritta al n. 681 del

registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 46, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2001 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che con provvedimento del 7 settembre 2000 la Corte dei

conti, Sezione del controllo, in occasione dell'esame finalizzato

alla registrazione del d.P.R. 28 marzo 2000 con il quale è stato

emanato il regolamento di organizzazione del Ministero delle

politiche agricole e forestali, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 70, 76, 95, 117, 118 e 119 della Costituzione, alle norme in

materia di "agricoltura" contenute negli statuti delle regioni a

statuto speciale e agli artt. 1, 3, 4, 8, 11 - in particolare, comma

1, lettere a) e b) - 12 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega

al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed

enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la

semplificazione amministrativa), questioni di legittimità

costituzionale:

a) degli artt. 33, 34, 55, comma 6, e 78 del decreto

legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del

Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59);

b) degli artt. 1, 2, commi 1 e 2, 3, comma 2, 4 e 5 del

decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni

delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e

riorganizzazione dell'Amministrazione centrale);

c) del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165

[Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni

in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo

1997, n. 59];

d) del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188

[Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo

27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione

dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma

dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59];

e) dell'art. 6, commi 2, 5 e 7, del decreto legislativo

29 ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento del sistema degli enti

pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge

15 marzo 1997, n. 59);

f) del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449 [Riordino

dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), a

norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59];

g) del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454

(Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma

dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59);

h) dell'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173

(Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e

per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma

dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997,

n. 449);

che, riprendendo testualmente i passaggi argomentativi

relativi ad altra questione precedentemente sollevata dalla stessa

Sezione (in sede di controllo sul d.P.R. del 25 marzo 1999, recante

il regolamento di organizzazione del Ministero per le politiche

agricole adottato in applicazione del decreto legislativo n. 143 del

1997) ma non definita nel merito (ordinanza n. 265 del 2000 di questa

Corte, di restituzione degli atti), la Corte dei conti deduce

numerose censure, anche in relazione di subordinazione tra loro,

sulle disposizioni legislative sopra elencate, censure variamente

articolate ma essenzialmente incentrate sul rilievo che la prevista

disciplina organizzativa posta con il regolamento troverebbe

fondamento in norme legislative le quali, nel prefigurare assetto e

compiti del "nuovo" Ministero per le politiche agricole e forestali,

sarebbero incostituzionali perché non autorizzate dal tenore della

legge di delegazione n. 59 del 1997 e perché attributive di nuove

funzioni al medesimo Ministero, in contraddizione sia con il riparto

costituzionale delle competenze tra Stato e regioni nella materia

dell'agricoltura sia con i limiti della funzione statale di indirizzo

e coordinamento;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che, nell'atto di costituzione in giudizio, ha dedotto diversi

profili di inammissibilità e comunque nel merito di infondatezza

delle questioni sollevate e che, in una successiva memoria, ha

richiamato la sopravvenienza normativa costituita dalla legge

24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di

norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi), il

cui art. 27, in particolare, dispone che gli atti sottoposti al

controllo preventivo di legittimità divengono "in ogni caso"

esecutivi trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione, se entro

tale termine non sia intervenuta la deliberazione della Sezione del

controllo e salvo che la Corte dei conti abbia sollevato questione di

costituzionalità delle norme legislative che sono il presupposto

dell'atto "per violazione dell'articolo 81 della Costituzione": una

disciplina, questa (sulla cui base il d.P.R. del 28 marzo 2000 è

stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale portando il numero 450,

anche in difetto di registrazione da parte dell'organo di controllo),

di carattere procedimentale e pertanto immediatamente applicabile,

che - conclude l'Avvocatura dello Stato - renderebbe inammissibile la

questione anche sotto il profilo del venire meno della potestà

decisoria dell'organo rimettente.

Considerato che, successivamente all'emanazione dell'ordinanza di

rimessione, è stata promulgata ed è entrata in vigore (l'8 novembre

2001) la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al

titolo V della parte seconda della Costituzione), i cui artt. 3, 4 e

5, in particolare, hanno sostituito gli artt. 117, 118 e 119 della

Costituzione, invocati, tra altri, come parametri nel giudizio di

costituzionalità delle disposizioni denunciate;

che pertanto, in via del tutto preliminare, si rende

necessario, stante il mutamento complessivo del quadro costituzionale

di riferimento, disporre la restituzione degli atti alla Corte dei

conti per un nuovo esame della questione (da ultimo, ordinanze n. 203

e n. 77 del 2001).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti, Sezione

del controllo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:382 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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