Corte costituzionale

Sentenza n. 206/2001

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/06/2001 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale:

a) del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni

e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali,

in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

b) degli articoli 1, 3, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 16 e 17 del

d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 443 (Disposizioni correttive ed

integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante

conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle

regioni e agli enti locali), promossi con due ricorsi della Regione

Veneto, notificati il 19 maggio 1998 e il 28 dicembre 1999,

depositati in cancelleria il 27 maggio 1998 e il 5 gennaio 2000 ed

iscritti ai nn. 25 del registro ricorsi 1998 e 1 del registro ricorsi

2000.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 gennaio 2001 il giudice

relatore Valerio Onida;

Uditi gli avvocati Mario Bertolissi e Luigi Manzi per la Regione

Veneto e l'avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 19 maggio 1998 e depositato il

27 maggio 1998 (r. ric. n. 25 del 1998) la Regione Veneto ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

agli articoli 76, 117, 118 e 119 della Costituzione, degli articoli

3, commi 1, 3 e 6; 7, commi 1, 2, lettera a), 3 e 8 lettera a); 9,

13, 18, 25, comma 2; 29 commi 1 e 2; 33, 41, comma 3; 44, 50, commi 2

e 3; 52, comma 1; 54, 58, 59, 63, 65, 66, comma 1, lettere b) e c);

67, comma 1; 69, commi 1 e 2; 75, 77, 80, 83, 85, 88, 92, commi 2 e

3; 93, 98, 99, comma 3, secondo periodo; 104, 106, comma 1; 107, 109,

comma 2; 115, 118, 119, 120, 121, comma 1; 124, 129, 131, comma 2;

132, 137, 138, comma 2; 142, 146 e 156 del decreto legislativo

31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti

amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in

attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonché

dello stesso decreto legislativo nella sua interezza. La regione

ricorrente, premesso che numerose disposizioni del decreto impugnato

presentano vizi di illegittimità costituzionale, ciò che, data la

stretta connessione tra di esse, implicherebbe l'invalidità dello

stesso decreto nella sua interezza, espone undici motivi di censura.

La prima questione, sollevata in relazione agli articoli 76, 117

e 118 della Costituzione, ha ad oggetto gli articoli 3, comma 6; 7,

commi 1, 2, lettera a) e 8, lettera a), limitatamente alle parole

"l'individuazione del termine eventualmente differenziato, da cui

decorre l'esercizio delle funzioni trasferite", 50, commi 2 e 3

(commi peraltro ora abrogati dalla legge n. 50 del 1999); 63 e 138,

comma 2, del decreto legislativo: disposizioni tutte che subordinano

la decorrenza dei conferimenti, e dunque l'esercizio delle funzioni

regionali, a provvedimenti amministrativi di cui non vi sarebbe

certezza alcuna.

La regione, in particolare, osserva che, a parte talune

decorrenze puntualmente definite (come "ad esempio" quelle previste

dagli artt. 115, comma 3; 130, commi 2 e 3; 144, comma 3), l'art. 7

del decreto legislativo prevede, con norma di carattere generale, che

le regioni potranno esercitare le funzioni conferite solo a partire

dal momento che il Presidente del Consiglio dei ministri indicherà

con uno dei provvedimenti fondati sull'art. 7 della legge di delega,

i quali dovrebbero intervenire entro il 31 dicembre 1999 (art. 3,

comma 6, del decreto legislativo impugnato), e dovrebbero fissare

l'inizio dell'esercizio delle funzioni per un giorno non successivo

al 31 dicembre 2000 (art. 7, comma 2, lettera a), dello stesso

decreto). Secondo la ricorrente, la fissazione della data di

trasferimento potrebbe in concreto mancare, senza che sia previsto

alcun meccanismo che consenta di realizzare una forma di conferimento

automatico. Non gioverebbero, a tale scopo, né il comma 10

dell'art. 7 del decreto impugnato, il quale stabilisce che, se lo

Stato non adotta i provvedimenti di attuazione, la Conferenza

unificata può predisporre gli schemi degli atti ed inviarli al

Presidente del Consiglio, poiché all'iniziativa della Conferenza non

segue necessariamente alcuna concreta fissazione di date; né

l'ultimo comma dello stesso art. 7, a termini del quale il Presidente

del Consiglio può nominare un commissario ad acta, poiché tale

disposizione comunque non garantisce una data certa di inizio

dell'esercizio delle funzioni.

La regione ricorrente sostiene dunque che, stando alle norme del

decreto legislativo impugnato, la generalità delle funzioni non

sarebbe stata affatto conferita, e che anche per il futuro non vi

sarebbe alcuna certezza di conferimento, in violazione della legge di

delega n. 59 del 1997 che, agli articoli 1, comma 1, e 3, comma 1,

lettera a), imponeva un trasferimento, sia pure graduale, di funzioni

e compiti; e aggiunge che l'eventuale dichiarazione di

incostituzionalità non impedirebbe al legislatore statale di fissare

altri termini per l'esercizio delle funzioni conferite, con le forme

e nel rispetto dei limiti stabiliti dalla Costituzione.

La seconda questione, sollevata in riferimento agli articoli 76,

117 e 118 della Costituzione e in relazione agli articoli 3 e 4 della

legge di delega (articoli che porrebbero criteri direttivi a diretta

tutela della posizione costituzionale e di autonomia delle regioni),

concerne numerose disposizioni che riservano allo Stato compiti e

funzioni nelle materie di cui all'art. 117 della Costituzione e che,

secondo la ricorrente, la legge di delega avrebbe voluto che fossero

conferiti alle regioni: l'art. 13 (artigianato); l'art. 44 (turismo

ed industria alberghiera); l'art. 54 (urbanistica e lavori pubblici);

l'art. 59 (edilizia residenziale pubblica); l'art. 69, comma 2

(protezione della natura e dell'ambiente); gli articoli 115, 118,

119, 120, 121, comma 1, 124 (in materia di assistenza sanitaria ed

ospedaliera, e relativi personale e strutture); 129 (nelle parti in

cui concerne i servizi sociali a favore della generalità dei

soggetti, con esclusione, cioè, delle particolari categorie di

persone indicate dall'art. 1, comma 3, della legge di delega); 142

(formazione professionale).

Pur riconoscendo che l'art. 3, comma 1, lettera a), della legge

di delega ha demandato ai decreti legislativi il compito di

individuare "tassativamente le funzioni e i compiti da mantenere in

capo alle amministrazioni statali", la regione sottolinea che la

stessa legge ha stabilito che questa individuazione dovesse avvenire

"ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1". Tale articolo non

introdurrebbe una clausola generale di riserva allo Stato di compiti

di "interesse nazionale", ma prevederebbe singole - per quanto

numerose - ipotesi, ora con l'esclusione dai conferimenti di intere

materie (comma 3), ora con la esclusione di compiti astrattamente

ricadenti nelle materie da conferire (comma 4). Ad avviso della

Regione Veneto, sarebbe questa l'unica interpretazione dell'art. 1

della legge di delega che consente di attribuire un qualche

significato al suo comma 4, dal momento che, se la riserva di compiti

di "interesse nazionale" fosse implicita nel sistema ricavabile

dall'art. 1, comma 2, le minuziose ipotesi disciplinate dal comma 4

risulterebbero prive di significato. Questo risultato interpretativo

troverebbe poi conferma nei principi direttivi indicati dall'art. 4,

comma 3, della stessa legge di delega, cioè nei principi di

completezza (lettera b), di unicità e responsabilità

dell'amministrazione (lettera e), e di omogeneità (lettera f). Le

riserve statali censurate sarebbero dunque in contrasto anche con

questi ultimi principi direttivi, mantenendo la separazione di

funzioni omogenee, accanto alla pluralità delle amministrazioni

competenti, con conseguente "annacquamento" delle responsabilità.

Con il terzo motivo del ricorso, analogamente, la Regione Veneto

impugna, in riferimento agli articoli 76, 117, secondo comma, e 118

della Costituzione, le disposizioni del decreto legislativo che

riservano allo Stato funzioni in materie non comprese nell'elenco di

cui all'art. 117 della Costituzione. In tal senso, sono censurati gli

articoli 18 e 29, comma 2 (per le parti in cui si riferiscono a

funzioni concernenti le industrie e l'energia, diverse da quelle

comprese nell'art. 1, comma 3, della legge di delega); 33, 65, 85,

93, 98 e 104 (questi ultimi tre per le parti in cui si riferiscono

alle materie relative alle opere pubbliche, alla viabilità e ai

trasporti di interesse "non regionale" ai sensi dell'art. 117 della

Costituzione); 137 (per la parte in cui non riguarda gli ambiti

indicati dall'art. 1, comma 3, lettera q) della legge di delega). La

ricorrente sostiene che, pur in assenza di un puntuale fondamento

costituzionale, l'attribuzione integrale dei compiti alle regioni era

imposta dall'art. 1 della legge di delega e dal principio di

completezza di cui all'art. 4, comma 3, lettera b) della medesima

legge.

La quarta questione, sollevata in riferimento agli articoli 76,

117 e 118 della Costituzione, ha ad oggetto, "tra gli altri", gli

articoli 29, comma 1; 52, comma 1; 69, comma 1; 77, 80, 83, 88, 107,

156 del decreto legislativo, che avrebbero riservato allo Stato

"compiti di rilievo nazionale" senza osservare il procedimento di cui

all'art. 1, comma 4, lettera c) della legge di delega, a norma del

quale, al fine dell'individuazione dei predetti compiti, lo schema

del decreto legislativo avrebbe dovuto essere predisposto previa

intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome e, in mancanza dell'intesa, il

Consiglio dei ministri avrebbe dovuto deliberare motivatamente in via

definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Secondo la ricorrente, nonostante che il preambolo del decreto

legislativo dia atto della raggiunta intesa, il procedimento seguito

ai fini dell'emanazione non avrebbe rispettato la legge di delega. In

primo luogo, non vi sarebbe stata alcuna "intesa" preliminare alla

adozione dello schema da parte del Governo, in quanto i compiti di

rilievo nazionale sarebbero stati inseriti direttamente nel testo

approvato in Consiglio dei ministri, e sull'intero testo sarebbe

stato chiesto soltanto il parere della Conferenza, secondo il

disposto dell'art. 6 della legge di delega: parere che sarebbe cosa

diversa dall'intesa di cui all'art. 1, comma 4, della medesima legge,

sia per oggetto, sia per contenuto, sia per successione temporale. In

secondo luogo, nemmeno successivamente alla predisposizione

governativa dello schema sarebbe stata raggiunta la necessaria

"intesa" sui compiti di rilievo nazionale, come si ricaverebbe da

più passi del verbale della riunione della Conferenza Stato-regioni

del 5 marzo 1998. In conseguenza dell'iter erroneamente seguito, il

Consiglio dei ministri non avrebbe nemmeno "deliberato motivatamente

in via definitiva" sui punti di mancata intesa, come invece richiesto

dalla legge di delega a tutela della posizione delle regioni, che

devono essere poste in grado di conoscere sulla base di quali

elementi determinati compiti debbano essere di rilievo nazionale.

Con il quinto motivo del ricorso la regione impugna, in

riferimento agli articoli 76, 117 e 118 della Costituzione, le

disposizioni del decreto legislativo che attribuiscono direttamente

funzioni e compiti agli enti locali nelle materie comprese

nell'elenco dell'art. 117 della Costituzione, e "specificatamente"

gli articoli 41, comma 3, in materia di fiere e mercati; 66, comma 1,

lettere b) - lettera peraltro in seguito soppressa dall'art. 9 del

decreto legislativo n. 443 del 1999 - e c), in materia di

agricoltura; 99, comma 3, secondo periodo, che attribuisce alle

province "le funzioni di progettazione, costruzione e manutenzione

della rete stradale"; 131, comma 2, e 132, nelle materie della

beneficenza pubblica e della sanità. Tali disposizioni

sottrarrebbero alla regione funzioni ad essa spettanti in base agli

articoli 117 e 118 della Costituzione, non trattandosi di compiti "di

interesse esclusivamente locale" (come invece può essere in taluni,

limitati, casi, quali quello dell'art. 117, comma 1, primo periodo,

dello stesso decreto legislativo) e, comunque, violerebbero l'art. 4,

comma 1, della legge di delega, che stabilisce che nelle materie di

cui all'art. 117 della Costituzione l'attribuzione delle funzioni e

dei compiti deve essere operata a favore delle regioni, cui sarebbe

riservata la valutazione circa la necessità che gli stessi siano

svolti a livello regionale o meno.

Con il sesto motivo del ricorso la regione denuncia la violazione

degli articoli 76, 117 e 118 della Costituzione da parte degli

articoli 3, comma 1, e 132, comma 1, primo periodo, del decreto

legislativo, i quali prevedono che le regioni provvedano, entro il

termine di sei mesi dall'emanazione dello stesso decreto,

all'individuazione delle funzioni che richiedono l'esercizio unitario

a livello regionale e di quelle da conferire agli enti locali. Il

termine sarebbe irragionevolmente breve, e tale da ledere nel suo

complesso l'autonomia organizzativa, legislativa ed amministrativa

regionale, e da rendere pressoché inevitabile l'intervento

sostitutivo dello Stato. L'irragionevolezza del termine sarebbe

provata da vari elementi. Innanzitutto dalla vastità ed

eterogeneità delle materie interessate dal decreto legislativo, per

l'emanazione del quale lo stesso Governo ha ottenuto la proroga del

termine inizialmente previsto dalla legge di delega. Inoltre, dalla

circostanza che, poiché il termine di sei mesi decorre dalla

emanazione del decreto impugnato, avvenuta il 31 marzo 1998, una

parte di esso era già trascorsa al momento in cui la regione ha

avuto conoscenza ufficiale del testo a seguito della pubblicazione in

Gazzetta Ufficiale in data 21 aprile. Ancora, dal fatto che esso non

terrebbe alcun conto degli adempimenti richiesti ai fini del

completamento del procedimento legislativo regionale (in particolare,

per la Regione Veneto, degli adempimenti richiesti dall'art. 55 dello

statuto regionale, che prevede la consultazione degli enti

interessati alla delega di funzioni, consultazione che si aggiunge a

quella imposta dall'art. 4, comma 1, della legge di delega).

Per il caso in cui si ritenesse che la fissazione del termine sia

imposta dall'art. 4, comma 5, della legge di delega, la ricorrente

chiede che la Corte sollevi dinanzi a sé la questione di

legittimità costituzionale della medesima disposizione in

riferimento agli stessi parametri e motivi indicati in relazione alle

norme delegate.

Con il settimo motivo del ricorso la regione denuncia la

violazione dell'art. 119 della Costituzione da parte dell'art. 7,

comma 3, del decreto legislativo, a termini del quale alle regioni e

agli enti locali sono "attribuiti beni e risorse corrispondenti per

ammontare a quelli utilizzati dallo Stato per l'esercizio delle

medesime funzioni e compiti prima del conferimento", tenendosi conto,

tra l'altro, "dei beni e delle risorse utilizzati dallo Stato in un

arco temporale pluriennale, da un minimo di tre ad un massimo di

cinque anni" (lettera a). Tale disposizione è ritenuta lesiva

dell'autonomia finanziaria regionale, anche per effetto dell'assoluta

indeterminatezza dei "criteri" indicati alle lettere b) e c) dello

stesso comma 3 censurato, che non consentirebbero di determinare con

sufficiente certezza di quali risorse sarà possibile disporre,

essendo rimessa al Governo la scelta sia dell'arco temporale, sia

dell'anno-base per il calcolo. La lesione dell'art. 119 della

Costituzione, precisa la regione, non potrebbe essere esclusa

dall'orientamento della Corte costituzionale per il quale spese di

modesta entità che lo Stato faccia gravare senza copertura sulla

finanza regionale non potrebbero compromettere l'autonomia dell'ente,

in quanto nel caso di specie le dimensioni dei conferimenti sarebbero

comunque tali da importare l'impiego di risorse molto ingenti.

Con l'ottavo motivo del ricorso la regione denuncia nuovamente la

violazione dell'art. 119 della Costituzione, ma questa volta da parte

dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo, in rapporto all'art. 7

dello stesso decreto, ai sensi del quale la regione, entro il

30 settembre 1998, dovrebbe attribuire agli enti locali i mezzi

necessari a coprire gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni

trasferite, "nel rispetto dell'autonomia organizzativa e

regolamentare" degli stessi enti. L'autonomia finanziaria regionale

sarebbe lesa in quanto non si vedrebbe da quali fonti la regione

potrebbe trarre le necessarie risorse, posto che alla Regione beni e

mezzi saranno attribuiti solo da provvedimenti governativi da

adottarsi ai sensi dell'art. 7 dello stesso decreto legislativo e

dell'art. 7 della legge di delega.

La nona censura concerne il mancato riordinamento delle strutture

e la mancata individuazione delle modalità di trasferimento del

personale, aspetti che sarebbero sostanzialmente rimessi ai

provvedimenti amministrativi di cui all'art. 7 della legge di delega.

Ricorda la regione che con l'art. 3, comma 1, lettere d) ed e) della

legge di delega, il Parlamento aveva imposto al Governo di provvedere

alla soppressione, trasformazione o accorpamento delle strutture

centrali e periferiche interessate dal conferimento, oltre che di

individuare le modalità e le procedure per il trasferimento del

personale statale; e che la norma di delega conteneva un rinvio ai

provvedimenti amministrativi di cui all'art. 7 della legge di delega,

ma soltanto per quanto attiene alle modalità della soppressione

delle strutture. Fatte salve alcune eccezioni ("ad esempio", quelle

di cui agli artt. 50, comma 1; 92, comma 4; 96, comma 2; 106, comma

2; 134), il legislatore delegato avrebbe, secondo la regione,

sostanzialmente omesso di provvedere.

La regione rileva che il testo del decreto contiene varie norme

con le quali il Governo pretende, in violazione gli articoli 76, 117

e 118 della Costituzione, di autodelegarsi il potere legislativo

quali gli articoli 7, comma 4, e 9 (disposizioni, queste, che

dispongono "rinvii generali": per il personale ai provvedimenti di

cui all'art. 7 della legge di delega, per le strutture anche, con

richiamo ritenuto "fuori luogo", ai decreti previsti dagli articoli

10 e 11 della medesima legge); nonché - a titolo di esempio di

disposizioni di "rinvio al futuro" - gli articoli 58; 67, comma 1;

75; 92, commi 2 e 3; 106, comma 1; 109, comma 2, e 146. In

particolare, nell'art. 67, comma 1, il riferimento alle parole "un

apposito organismo tecnico" legittimerebbe il Governo ad istituire

quell'organismo con decreti correttivi ed integrativi entro il

31 marzo 1999, sulla base dell'art. 10 della legge di delega, e il

contenuto della "autodelega", per la parte in cui vorrebbe escludere

la regione dall'organismo, sarebbe incostituzionale, posto che di

esso la regione dovrebbe servirsi nello svolgimento delle proprie

funzioni.

La ricorrente ritiene che le omissioni legislative rilevate non

implicano tanto che il decreto legislativo impugnato sia solo una

attuazione parziale della delega, ma concretano piuttosto un

illegittimo esercizio del potere delegato, in considerazione della

strettissima connessione esistente tra le "parti" qui considerate

della delega. L'indicazione delle strutture oggetto del

riordinamento, come pure quella del personale da trasferire,

sarebbero da ritenere essenziali, nell'impianto della legge n. 59 del

1997, per dare concretezza ai "conferimenti", e la loro mancanza

renderebbe viziato l'intero esercizio della delega.

La decima censura, sempre riferita agli articoli 76, 117 e 118

della Costituzione, riguarda la mancata individuazione nel decreto

legislativo delegato di strumenti di raccordo e cooperazione. La

regione osserva che l'art. 3, comma 1, della legge di delega

obbligava il Governo a prevedere procedure e strumenti di raccordo

che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra enti

locali, tra regioni e tra i diversi livelli di governo e di

amministrazione (lettera c); le modalità per l'avvalimento da parte

dello Stato di uffici regionali e locali (lettera f); il conferimento

a particolari strutture organizzative di funzioni che non richiedono

l'esercizio esclusivo da parte delle regioni e degli enti locali

(lettera g). Tali principi, con alcune limitate eccezioni (v. ad

esempio l'art. 111, comma 1, del decreto legislativo), non sarebbero

stati attuati dal decreto impugnato, mentre l'individuazione di tali

strumenti di raccordo avrebbe indotto, secondo la regione, a non

operare quei ritagli di materia a favore dello Stato di cui alle

precedenti censure.

Con l'undicesima ed ultima censura la regione impugna, per

violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, l'art. 25,

comma 2, lettera g) del decreto legislativo n. 112 del 1998, il quale

stabilisce che il procedimento amministrativo in materia di

autorizzazione all'insediamento di attività produttive dovrà essere

disciplinato con uno o più regolamenti, i quali devono prevedere

che, ove il progetto contrasti con le previsioni di uno strumento

urbanistico, si possa ricorrere alla conferenza di servizi, la cui

determinazione (se vi è accordo sulla variazione dello strumento)

costituisce proposta di variante, sulla quale si pronuncia

definitivamente il consiglio comunale. Tale previsione è censurata

in quanto lesiva della competenza regionale in materia di

urbanistica, poiché esproprierebbe la regione del potere di

concorrere alla definizione dell'assetto urbanistico.

2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, chiedendo che le questioni sollevate dalla Regione Veneto

siano dichiarate inammissibili o comunque infondate, e osservando

quanto segue in relazione a ciascuna di esse.

La prima questione sarebbe innanzitutto inammissibile per difetto

di interesse al ricorso, dovendosi escludere che le disposizioni

censurate abbiano oggi (al momento della loro impugnazione da parte

della regione) una portata lesiva. Al riguardo sarebbe sufficiente

rilevare che tali disposizioni sono poste proprio a salvaguardia

dell'esito dei conferimenti con l'ulteriore disposizione di chiusura

(art. 3, comma 6, del decreto legislativo impugnato), secondo la

quale "i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui

all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono comunque emanati

entro il 31 dicembre 1999": l'interesse al ricorso potrebbe se mai

divenire concreto solo successivamente a quella data.

La questione sarebbe comunque infondata nel merito, in quanto i

procedimenti previsti dalle disposizioni censurate sarebbero

finalizzati proprio ad assicurare la certezza della emanazione dei

decreti del Presidente del Consiglio per rendere operativi i

conferimenti; e ciò in piena conformità con l'art. 7 della legge di

delega, che demanda al decreto del Presidente del Consiglio il

compito di attuare i decreti legislativi sui conferimenti con le

scadenze temporali e le modalità dagli stessi previsti mediante

puntuale individuazione e conseguente trasferimento dei beni e delle

risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative ai diversi

enti territoriali. La ratio della norma delegante sarebbe evidente: i

decreti legislativi devono provvedere unicamente al conferimento

delle funzioni, mentre con l'ulteriore fase demandata all'atto del

Presidente del Consiglio si deve dare attuazione e rendere operative

competenze di cui già sono titolari gli enti territoriali in virtù

dei decreti legislativi di conferimento. L'atto del Presidente del

Consiglio, in altri termini, sarebbe consequenziale all'avvenuto

trasferimento di funzioni, e concreterebbe un'attività essenziale ma

puramente esecutiva. Pertanto, risulterebbe infondata la censura

concernente l'incertezza circa l'effettivo conferimento, come si

evince anche dalla previsione del termine del 31 dicembre 1999 per

l'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio. In ipotesi,

certo, tale termine potrebbe scadere inutilmente; ma soltanto allora

il provvedimento delegato diverrebbe oggetto di censura, e non già

perché il legislatore delegato abbia ora reso incerti i

conferimenti, bensì ed unicamente perché non attuerebbe la delega

entro il termine previsto.

La seconda questione sarebbe infondata. L'Avvocatura premette, in

proposito, che la legge di delega ha rimesso alla competenza statale

da un lato i "compiti di rilievo nazionale" in alcune materie

(art. 1, comma 4, lettera c), dall'altro la cura della promozione

dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi produttivi e

la promozione della ricerca applicata, definiti interessi pubblici

primari, che lo Stato e gli altri enti locali assicurano nell'ambito

delle rispettive competenze (art. 1, comma 6): le due fattispecie

normative, pur avendo una struttura differenziata, convergerebbero

per le finalità, da rinvenire nella tutela dei valori che esigono

interventi diretti dello Stato. I "compiti di rilievo nazionale" si

riferirebbero infatti a materie astrattamente suscettibili di

regolamentazione anche da parte delle autonomie territoriali, e

proprio per evitare problemi interpretativi su materie di competenza

potenzialmente interferente, il legislatore delegante avrebbe

demandato ai decreti legislativi la individuazione dei compiti

suddetti, da predisporre previa intesa con la Conferenza

Stato-regioni, quale organo di concertazione e composizione dei

rispettivi interessi, ma anche di tutela nei confronti dello

Stato-apparato, in quanto espressivo degli interessi appartenenti

allo Stato-comunità. Ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge di

delega, d'altra parte, lo Stato sarebbe chiamato a tutelare interessi

pubblici primari, ma nell'ambito della propria competenza: ed anche

in questo caso, e per le stesse ragioni di certezza giuridica, la

legge di delega avrebbe demandato ai decreti legislativi

l'individuazione tassativa delle funzioni e dei compiti da mantenere

in capo alle amministrazioni statali (art. 3, comma 1, lettera a). Le

censure della regione risulterebbero infondate, dal momento che tutte

le disposizioni impugnate sarebbero conformi alle due fattispecie

normative descritte dalla legge di delega, e il richiamo agli

ulteriori criteri direttivi, stabiliti dall'art. 4, comma 3, della

legge di delega, sarebbe inconferente, in quanto tali ultimi criteri

sarebbero indirizzati al legislatore delegato ai fini del

conferimento delle funzioni alle autonomie territoriali e non già

per quanto residua alla competenza dello Stato.

In relazione alla terza questione, ritenuta parimenti infondata

anche sulla base delle medesime osservazioni svolte in relazione alla

precedente questione, l'Avvocatura erariale preliminarmente osserva

che è privo di fondamento lo stesso presupposto dal quale muove la

Regione Veneto, secondo cui la legge di delega avrebbe imposto i

conferimenti alle regioni pur in assenza di un puntuale fondamento

costituzionale, dal momento che, vigendo una Costituzione rigida, le

competenze assegnate allo Stato e alle regioni non sarebbero

"disponibili" se non nei limiti e con le modalità previsti dalla

Costituzione. Ed infatti la nuova disciplina sui conferimenti si

fonderebbe su ben individuati parametri costituzionali, puntualmente

richiamati dall'art. 1, comma 1, della legge di delega (artt. 5, 118

e 128 della Costituzione) e dall'art. 4, comma 1, della stessa legge

(art. 117 della Costituzione).

Inoltre, l'esame specifico delle disposizioni impugnate

dimostrerebbe che esse sono tutte avvalorate dalle relative norme

costituzionali. Per quanto riguarda l'art. 18 del decreto

legislativo, in materia di industria, il legislatore delegato avrebbe

operato in coerenza con l'art. 118, secondo comma, della

Costituzione, mantenendo la competenza allo Stato per gli aspetti

della materia non localizzabili in ambito regionale (essendo

preminente dare attuazione al principio di completezza di cui

all'art. 4, comma 3, lettera b) della legge delega) e conferendo, con

lo strumento della delega, tutte le altre funzioni alle regioni. Le

stesse considerazioni varrebbero per l'art. 29, comma 2, del decreto,

in materia di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di

energia, e per l'art. 33, in materia di miniere e risorse

geotermiche; mentre in riferimento all'art. 65, in materia di

catasto, servizi geotopocartografici e conservazione dei registri

immobiliari, accanto alle funzioni mantenute allo Stato si sarebbe

provveduto, nel quadro dell'art. 128 della Costituzione, ad un

conferimento diretto ai comuni per le funzioni immediatamente

localizzabili a livello locale. Per quanto riguarda l'art. 85, in

materia di gestione dei rifiuti, la disposizione terrebbe ferme le

competenze già disciplinate con il d.lgs. n. 22 del 1997 e dal

precedente art. 29 in materia di energia. Infine, in riferimento alle

altre disposizioni impugnate (art. 93, in materia di opere pubbliche;

art. 98, in materia di viabilità; art. 104, in materia di trasporti;

art. 137, in materia di scuola), esse troverebbero fondamento negli

articoli 117, 118 e 128 della Costituzione.

Il quarto motivo del ricorso sarebbe inammissibile, poiché i

rilievi della regione assumerebbero la natura di doglianze di mero

fatto. Il decreto legislativo risulterebbe infatti emanato sulla base

di un procedimento conforme ai requisiti di forma prescritti dalla

Costituzione e in osservanza dei limiti ulteriori posti per

l'esercizio della delega: l'intesa con la Conferenza Stato-regioni in

ordine all'individuazione dei compiti di rilievo nazionale sarebbe

stata acquisita, come descritto nel preambolo, in quanto l'atto

legislativo produrrebbe effetti unicamente per tutto ciò che in esso

è affermato.

La quinta censura sarebbe invece infondata, in quanto sarebbe

errata l'interpretazione dell'art. 4, comma 1, della legge di delega

sulla quale si fonda il ricorso regionale: in osservanza del

principio di sussidiarietà cui l'intera riforma si ispira (art. 1

della legge di delega), infatti, si imporrebbe al legislatore

delegato di utilizzare tutte le potenzialità insite nel sistema

costituzionale delle autonomie, secondo cui le funzioni

amministrative connesse a materie regionali debbono essere esercitate

"normalmente in via di delega da comuni e province", nell'intento di

assicurare maggiore avvicinamento di queste funzioni alle realtà

locali. L'art. 4, comma 2, della legge di delega stabilisce bensì

che nelle materie di cui all'art. 117 della Costituzione le regioni

conferiscono alle province, ai comuni e agli altri enti locali tutte

le funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a livello

regionale, ma nella connessione organica e funzionale degli articoli

117 e 118 della Costituzione, secondo la difesa statale, tale

disposizione non vieterebbe al legislatore delegato l'utilizzazione

del primo comma dell'art. 118, e dunque la diretta attribuzione agli

enti territoriali di alcune funzioni in materie proprie delle

regioni. Questa interpretazione sarebbe confermata dal criterio

dell'art. 3, comma 1, lettera b) della stessa legge di delega, che

prevede che siano indicati, tra gli altri, i compiti da conferire

agli enti locali, territoriali o funzionali ai sensi degli articoli

128 e 118, primo comma, della Costituzione.

La sesta censura sarebbe inammissibile o comunque infondata.

Inammissibile, perché le doglianze sulla eccessiva brevità del

termine assegnato alle regioni per il conferimento agli enti locali

involgerebbero questioni di fatto, attenendo ad eventuali difficoltà

materiali per lo svolgimento di compiti prescritti dalla legge, e si

risolverebbero in affermazioni apodittiche e comunque tardive.

Infatti, il termine di sei mesi, già prescritto dalla legge di

delega (art. 4, comma 5), sarebbe stato meramente riprodotto dal

decreto legislativo attraverso il richiamo della norma delegante. La

richiesta regionale che la Corte sollevi di fronte a se stessa

questione di legittimità costituzionale della legge di delega,

dunque, sarebbe un mero espediente per eludere i termini del ricorso

in via principale.

La censura sarebbe in ogni caso infondata nel merito, in quanto

la ratio sottesa alle disposizioni dettate dal legislatore delegante

presupporrebbe la "contestualità logica" dei conferimenti dallo

Stato alle regioni e da queste agli enti locali minori, che si

evincerebbe dai criteri dettati dall'art. 3, comma 1, della legge di

delega, ed in particolare dal principio di sussidiarietà. Tale

contestualità logica sarebbe sancita proprio dall'art. 3 del decreto

legislativo, là dove esige che il procedimento di conferimento agli

enti locali avvenga secondo i principi stabiliti dall'art. 4, comma

3, della legge di delega. In quest'ottica di salvaguardia della

effettività e completezza dei conferimenti delineati dalla legge di

delega si giustificherebbe anche l'intervento sostitutivo del

Governo, con effetti provvisori, nell'ipotesi in cui le regioni non

provvedano nel termine prescritto.

La settima questione, sollevata in relazione all'art. 119 della

Costituzione, sarebbe infondata. Secondo la difesa erariale, infatti,

a causa dell'andamento fluttuante dei cicli finanziari di entrata e

di spesa, il legislatore delegato ha dovuto, per i beni e le risorse

utilizzate dallo Stato, fissare un arco temporale pluriennale, da un

minimo di tre anni ad un massimo di cinque, precedente la data

dell'attribuzione alle regioni e agli enti locali: ciò al fine di

calcolare le risorse disponibili in un periodo di tempo

sufficientemente attendibile per un utilizzo a regime ed idoneo a

dare la massima certezza possibile alla quantità di beni e risorse

da trasferire. La certezza delle risorse da trasferire, inoltre,

sarebbe provata dalle disposizioni di cui all'art. 7, comma 3,

lettere d) (recte: b) e c), che impongono di tenere conto

dell'andamento complessivo delle spese finali iscritte nel bilancio

dello Stato e dei contenuti dei documenti di programmazione

economico-finanziaria approvati dalle Camere.

Anche l'ottava questione, sollevata sempre in relazione

all'art. 119 della Costituzione, sarebbe infondata, dal momento che

nell'attuazione della disposizione impugnata si dovrebbe

necessariamente tenere conto dell'intero sistema delineato dal

legislatore delegante e delegato. La previsione in base alla quale la

legge regionale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo,

debba essere adottata da ciascuna regione, ai sensi dell'art. 4,

commi 1 e 5, della legge di delega, entro sei mesi dalla emanazione

del decreto legislativo, e debba determinare in conformità al

proprio ordinamento le funzioni amministrative che richiedono

l'unitario esercizio a livello regionale, provvedendo contestualmente

a conferire tutte le altre agli enti locali, discenderebbe

direttamente dai principi di cui alla legge n. 142 del 1990 e, in

particolare, dal principio di sussidiarietà. Il richiamo ai commi 1

e 5 dell'art. 4 della legge di delega, infatti, non lascerebbe dubbi

sul fatto che oggetto della norma impugnata sono i compiti e le

funzioni già di competenza regionale nelle materie di cui

all'art. 117 della Costituzione, che non richiedono un unitario

esercizio a livello regionale: in ordine a tali compiti e funzioni le

regioni sarebbero già titolari di beni e risorse, e sarebbe quindi

possibile dare contestuale operatività ai conferimenti, come

previsto appunto dalla disposizione impugnata. Una conferma a

contrario si evincerebbe dall'art. 7, comma 1, lettera d) del decreto

impugnato, che espressamente prevede che "in caso di delega regionale

agli enti locali, la legge regionale attribuisce ai medesimi risorse

finanziarie tali da garantire la congrua copertura degli oneri

derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate, nell'ambito delle

risorse a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato alle

regioni".

Infondato sarebbe anche il nono motivo di censura, in quanto la

questione si baserebbe su una errata interpretazione sia della legge

di delega che del decreto legislativo. L'Avvocatura premette che

l'art. 3, comma 1, lettera d), della legge n. 59 del 1997 demanda ai

decreti legislativi previsti dal precedente art. 1 di procedere al

riordino delle strutture centrali e periferiche interessate dal

conferimento "con le modalità e nei termini di cui all'art. 7,

comma 3", che a sua volta dispone che al riordino si provvede, con

regolamento, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun decreto

di attuazione di cui al comma 1 dello stesso articolo 7 (ovvero dei

decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di puntuale

individuazione dei beni e delle risorse da trasferire alle regioni ed

agli enti locali). In ottemperanza a quanto dispone la legge di

delega, il legislatore delegato ha stabilito (art. 9) che al riordino

delle strutture centrali e periferiche si provvede "con i decreti

previsti dagli articoli 7, 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Pertanto, risulterebbe evidente la consequenzialità della procedura

di riordino delle strutture centrali e periferiche, da attuarsi solo

dopo avere proceduto alla individuazione dei beni e delle risorse da

trasferire alle autonomie territoriali. Solo successivamente a questa

operazione, che rende concreti e certi nella misura i conferimenti,

sarebbe possibile - secondo l'Avvocatura - procedere con altrettanta

certezza al riordino con i diversi strumenti previsti dagli artt. 7,

10 e 11 della legge di delega.

Analoga argomentazione viene richiamata per l'individuazione

delle modalità e delle procedure per il personale da trasferire di

cui all'art. 3, comma 1, lettera d) della legge di delega.

Infine, per quanto riguarda le disposizioni del decreto

legislativo con le quali la ricorrente regione asserisce che il

legislatore delegato avrebbe proceduto ad una indebita autodelega,

l'Avvocatura rileva che per casi specifici il decreto delegato ha

anticipato il riordino con norme singolari, compiendo una scelta

consentita nell'ambito della discrezionalità spettante al Governo.

La difesa statale ritiene anche infondata la decima questione,

relativa alla mancata individuazione degli strumenti di raccordo e

cooperazione. La lettura sistematica delle disposizioni del decreto

legislativo impugnato confermerebbe che il principio di leale

collaborazione, in diversa guisa e con molteplici strumenti, è stato

assunto come base essenziale per i conferimenti, divenendo principio

informatore del nuovo assetto dei rapporti fra i soggetti coinvolti,

come dimostrerebbe il ruolo attribuito alla Conferenza Stato-regioni

ed alla Conferenza Stato-città. Quanto al principio di avvalimento,

esso costituirebbe, per disposto della legge di delega, criterio

sussidiario per l'esercizio del potere delegato, occorrente solo

nelle ipotesi in cui vi siano difficoltà giuridiche ad attuare

compiutamente il principio di sussidiarietà; e, poiché il principio

di sussidiarietà ha guidato l'intera stesura normativa del decreto

delegato, gli spazi disciplinati mediante il principio di avvalimento

risulterebbero residuali.

Anche l'ultima questione sarebbe infondata, in quanto proposta in

termini perentori ed "assolutistici", proprio in un campo, quello

dell'autorizzazione all'insediamento di attività produttive, in cui

l'articolazione degli interessi e delle competenze è particolarmente

complessa. Secondo l'Avvocatura il procedimento previsto non

risulterebbe lesivo della competenza regionale, in quanto la regione

partecipa alla conferenza di servizi di cui all'art. 25, comma 2,

lettera g), del decreto legislativo e solo se vi è il suo accordo la

determinazione costituisce proposta di variante allo strumento

urbanistico.

3. - Nell'imminenza dell'udienza pubblica, fissata per il

4 aprile 2000, ha depositato memoria la sola regione ricorrente,

insistendo per l'accoglimento del ricorso.

Quanto al primo motivo di ricorso, concernente la mancanza di

certezza nei conferimenti di funzioni, in violazione della legge di

delega, la regione, nel ribadire che il decreto impugnato, violando

la legge di delega, non avrebbe operato alcun concreto trasferimento

di funzioni, ad eccezione di quelli previsti dalle poche norme

richiamate nel ricorso, afferma che tale conclusione è confermata

dal disposto dell'art. 2, lettera b), del decreto legislativo

correttivo n. 443 del 1999, di modifica dell'art. 19, comma 12, del

decreto legislativo impugnato. Quest'ultima disposizione, concernente

le incentivazioni alle imprese, disponeva che le regioni

subentrassero alle amministrazioni statali nelle convenzioni dalle

medesime stipulate "ed in vigore alla data di emanazione del presente

decreto legislativo e stipulando, ove occorra, atti integrativi alle

convenzioni stesse per i necessari adeguamenti", con ciò

singolarmente presupponendo una competenza regionale a partire dalla

emanazione del decreto n. 112. La regione rileva che il decreto

correttivo ha invece disposto che le regioni subentreranno nelle

convenzioni "in vigore alla data di effettivo trasferimento e delega

delle funzioni disposte dal presente decreto legislativo": con la

conseguenza che fino a quella data rimangono competenti le

amministrazioni statali.

Inoltre, la regione osserva che in base all'art. 7 della legge di

delega i previsti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri

dovevano servire unicamente "alla puntuale individuazione" dei beni e

delle risorse da trasferire, e dunque i mezzi economici in questione

avrebbero dovuto essere complessivamente già indicati dai decreti

legislativi di trasferimento, e cita, quale esempio di un modo

corretto di operare, il decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463,

recante norme di attuazione dello statuto speciale del Trentino-Alto

Adige, con il quale si è provveduto a conferire contestualmente

funzioni, mezzi e personale. Al contrario il Governo, adottando le

norme impugnate, avrebbe rinviato ai successivi decreti del

Presidente del Consiglio dei ministri il compito di attuare

direttamente la delega legislativa.

In relazione al secondo motivo di ricorso, la memoria regionale,

riprendendo l'impostazione del ricorso introduttivo, ribadisce che la

legge di delega avrebbe indicato un criterio di lettura delle materie

regionali assolutamente ampio e favorevole alle regioni, secondo il

quale nelle materie di cui all'art. 117 della Costituzione il Governo

avrebbe dovuto trattenere in capo allo Stato solo i compiti previsti

dalla legge stessa. Tale interpretazione della legge di delega

avrebbe trovato, secondo la memoria regionale, significativa conferma

nella previsione dell'art. 1, comma 2, della legge 16 giugno 1998,

n. 191, che, integrando l'art. 1, comma 3, della legge n. 59 del

1997, ha escluso dai conferimenti anche le funzioni relative ai

"trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse nazionale": il

legislatore del 1998 sarebbe infatti intervenuto sul presupposto che

gli aspetti ed i profili di interesse nazionale di tutte le materie

conferite non potessero essere sottratti agli enti locali sulla base

di una clausola generale già implicita nella legge di delega. Né,

in contrario, potrebbe valere il richiamo all'art. 1, comma 2, della

legge di delega, a norma del quale sono conferiti alle regioni le

funzioni e i compiti "relativi alla cura degli interessi e alla

promozione dello sviluppo delle rispettive comunità", nonché quelli

"localizzabili nei rispettivi territori": tale comma non potrebbe

essere inteso come riconoscimento di un generalizzato potere

governativo di riserva di funzioni allo Stato, poiché altrimenti si

dovrebbe ammettere, ad esempio, l'inutilità di tutto il comma 3

dello stesso articolo 1.

Anche in relazione al terzo motivo del ricorso la difesa

regionale insiste sull'illegittimità delle disposizioni impugnate,

nelle parti in cui pongono riserve di funzioni a favore dello Stato

non riconducibili a puntuali titoli giustificativi posti dalla legge

di delega. In materia di energia rimarrebbero prive di fondamento in

particolare le riserve di cui all'art. 18 del decreto legislativo

impugnato, lettere a), b), d), e), i), m), n), o); molte di esse,

inoltre, sarebbero riserve "in bianco", e vanificherebbero così

l'obbligo di tassatività, in quanto non definirebbero esattamente la

funzione trattenuta, ma farebbero riferimento ad aspetti non

ulteriormente qualificati di "interesse nazionale". Anche in materia

di energia molte delle riserve puntuali a favore dello Stato

sarebbero di ardua giustificazione, quali quelle dell'art. 29,

lettere f), g), l), n), o). La stessa formulazione dell'art. 85

attesterebbe poi che in materia di rifiuti niente sia stato delegato

dallo Stato. Quanto all'art. 93 del decreto legislativo, la regione

ammette che le funzioni di cui al comma 1, lettera c), possono

trovare corrispondenza nell'art. 1, comma 4, lettera b) della legge

di delega, ma esclude che altrettanto possa dirsi per le riserve di

cui alle lettere f) e g), o per quelle previste dall'art. 98, in

particolare lettere a), d), f), g), h). Quanto alla materia dei

trasporti, molti sarebbero i casi in cui, tradendo il disegno della

legge di delega (che voleva riservare solo le funzioni di cui

all'art. 1, comma 3, lettera r-bis e comma 4, lettera b), il decreto

legislativo impugnato avrebbe trattenuto in capo allo Stato funzioni

il cui esercizio sarebbe facilmente localizzabile sul territorio.

Infine, quanto all'art. 137, esso sarebbe chiaramente illegittimo per

la parte in cui non riguarda gli oggetti considerati dall'art. 1,

comma 3, lettera q), della legge di delega.

Sul quarto motivo di ricorso, la regione afferma che spetta alla

Corte costituzionale appurare "il fatto" della mancata intesa in

Conferenza Stato-regioni sui compiti di rilievo nazionale,

eventualmente facendo uso dei poteri istruttori; e che, comunque, il

motivo del ricorso sarebbe ammissibile, contrariamente a quanto

sostenuto dalla difesa erariale, in quanto la Corte costituzionale

avrebbe già in passato sindacato il procedimento di formazione dei

decreti legislativi, anche per ciò che attiene alla avvenuta

acquisizione di pareri o altri atti endoprocedimentali, imposti da

norme costituzionali o dalle leggi di delega.

Sulla quinta censura, la difesa regionale afferma che, in base

alla legge di delega, nelle materie regionali il Governo non era

abilitato ad attuare direttamente l'ultima parte del primo comma

dell'art. 118 della Costituzione. Ciò risulterebbe sia dall'art. 4,

commi 1 e 2, della legge di delega, sia dal successivo comma 5, che

rinvia all'art. 3 della legge n. 142 del 1990, il quale, attraverso

il richiamo all'art. 118, primo comma, della Costituzione, prevede

che spetta alla regione individuare i compiti di interesse

esclusivamente locale da attribuire a province e comuni; sia, anche,

dall'interpretazione dell'art. 3 della legge n. 142 del 1990 e della

stessa legge di delega fornita dalla Corte costituzionale.

Quanto alla sesta censura, la regione, replicando alle due

eccezioni di inammissibilità proposte dalla difesa erariale,

ricorda, quanto alla prima, che già in passato la Corte

costituzionale ha valutato nel merito la congruità di un termine

assegnato alle regioni per esprimere un parere; e, quanto alla

seconda, che la questione non sarebbe stata sollevata tardivamente,

poiché l'art. 3 del decreto legislativo avrebbe novato la fonte

precedente (l'art. 4, comma 5, della legge di delega), ponendo esso

direttamente la norma impugnata.

Con riguardo alla settima questione, la ricorrente insiste per il

suo accoglimento, affermando, fra l'altro, che la legge di delega

(artt. 4, comma 3, lettera i), e 7, comma 1, ultimo periodo),

conformemente all'art. 119 della Costituzione, avrebbe posto come

principio non il trasferimento di quanto speso dallo Stato, ma di

quanto è congruo rispetto alle competenze che alle regioni sono

conferite; e ribadisce che l'art. 7, comma 3, del decreto legislativo

comunque non consentirebbe di stabilire di quali risorse le regioni

potranno disporre per svolgere le funzioni conferite.

Quanto all'ottava questione, la difesa regionale precisa che essa

è logicamente subordinata al mancato accoglimento della settima

censura, in quanto se non fosse incostituzionale che lo Stato non

abbia operato i trasferimenti economici necessari, allora sarebbe

illegittimo che il medesimo Stato li imponga alle regioni a favore

degli enti locali. Osserva poi che se fosse vera l'interpretazione

dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo fornita dall'Avvocatura

dello Stato, secondo cui oggetto di conferimento da parte delle

regioni nei confronti degli enti locali sarebbero solo i compiti e le

funzioni dell'art. 117 della Costituzione di cui le regioni sono già

titolari, allora si dovrebbe dire che esclusivamente quei compiti e

funzioni siano oggetto del potere sostitutivo dello Stato, e ciò

rileverebbe in sede di giudizio nei confronti del decreto legislativo

n. 96 del 1999, pure impugnato dalla Regione Veneto, con cui lo Stato

ha esercitato il potere sostitutivo.

Con riferimento al nono motivo di ricorso, in primo luogo la

regione ribadisce la propria legittimazione a far valere la

violazione del principio della legge di delega che imponeva di

provvedere al riordino delle strutture statali, in quanto tale

violazione, essendo una delle cause dei ritardi nell'adozione dei

provvedimenti di cui all'art. 7 della legge di delega, si sarebbe

tradotta nella violazione dei connessi criteri concernenti il

trasferimento delle funzioni alle regioni; e, in secondo luogo,

ricorda che la sua contestazione riguarda la circostanza che il

Governo non abbia provveduto, con lo stesso decreto legislativo

impugnato, a riordinare nella sostanza le strutture statali, come

sarebbe stato invece necessario per individuare funzioni, beni e

personale da trasferire.

Quanto al decimo motivo di ricorso, la regione precisa che gli

"strumenti di collaborazione", che il decreto legislativo non avrebbe

individuato, in violazione della legge di delega, sono quelli che,

senza disconoscere la spettanza delle competenze, e lasciando

inalterata la distinzione delle responsabilità, consentono ai

diversi enti di coordinare la loro azione.

La regione insiste anche per l'accoglimento dell'ultimo motivo

del ricorso e, ricordando che l'art. 25, comma 2, del decreto

legislativo la esproprierebbe delle competenze che le spettano in

materia urbanistica, aggiunge che tale disposizione la vincolerebbe,

tra l'altro, al rispetto di una fonte governativa regolamentare, alla

quale non potrebbe essere tenuta in assenza di puntuali titoli

giustificativi.

Nel concludere la memoria, la regione ribadisce che l'eventuale

declaratoria di illegittimità costituzionale di alcune disposizioni

del decreto legislativo impugnato, a causa della loro centralità nel

sistema delineato dal Governo, non potrebbe non travolgere l'intero

decreto; e insiste nelle sue richieste, pur dichiarandosi consapevole

del rischio che tale declaratoria rallenti il processo di attuazione

e sviluppo del disegno costituzionale delle autonomie.

4. - Con ricorso notificato il 28 dicembre 1999 e depositato il

5 gennaio 2000 (r. ric. n. 1 del 2000) la Regione Veneto ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli

articoli 76, 117 e 118 della Costituzione, degli articoli 1, 3, 6, 8,

11, 13, 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 29 ottobre 1999,

n. 443 (Disposizioni correttive ed integrative del decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e

compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali).

Il decreto legislativo n. 443 sarebbe affetto, secondo la regione, in

parte dai medesimi vizi evidenziati nei confronti del decreto

legislativo n. 112 del 1998 dalla stessa Regione Veneto con il

ricorso iscritto al r. ric. n. 25 del 1998, di cui sopra, in parte da

vizi diversi. Le censure sono suddivise in cinque motivi.

La prima censura investe l'intero decreto legislativo, nei

riguardi del quale la regione denuncia la violazione dell'art. 76

della Costituzione, per avere il Governo adottato disposizioni

"correttive" in assenza del relativo presupposto giustificativo.

La regione ricorda che il decreto legislativo impugnato è stato

emanato sulla base dell'art. 10 della legge di delega n. 59 del 1997,

come risultante dalle modifiche di cui all'art. 1, comma 11, della

legge 16 giugno 1998, n. 191, all'art 9, comma 6, della legge 8 marzo

1999, n. 50, e all'art. 1 della legge 29 luglio 1999, n. 241. Secondo

la difesa regionale, la disposizione di delega conterrebbe, oltre a

quelli puntualmente indicati, anche un ulteriore limite, implicito ma

necessitato, secondo il quale le "correzioni" e le "integrazioni",

che il Governo intende apportare ai decreti base, devono trovare

fondamento e giustificazione in esigenze e fatti obiettivi insorti e

verificatisi dopo l'esercizio del potere attribuito in via

principale. Solo in tal modo si riuscirebbe a dare un senso alla

distinta previsione, nella legge di delega, di un termine per

l'emanazione di uno o più decreti legislativi di disciplina della

materia, e di un ulteriore termine per le norme correttive: e se

così non fosse, a parere della ricorrente, le norme correttive altro

non sarebbero che il frutto di una delega esercitata fuori termine,

la quale porterebbe con sé l'effetto di rendere "precario" il

decreto base. La regione afferma che nel caso di specie non sarebbe

rinvenibile né nel decreto né aliunde una qualche esigenza

obbiettiva per l'adozione del decreto correttivo, e le correzioni non

sarebbero comunque state imposte dalla pratica applicazione del

decreto n. 112 del 1998, posto che esso sarebbe tuttora "carta

straccia" per la perdurante mancanza dei trasferimenti, da parte

dello Stato, delle risorse finanziarie necessarie. L'elusione del

termine della delega sarebbe dunque l'unica giustificazione delle

norme del decreto legislativo n. 443 del 1999 impugnate dalla

regione.

La seconda censura investe alcune disposizioni del decreto

legislativo che riservano allo Stato compiti e funzioni, e

precisamente: l'art. 1, che modifica l'art. 18 del decreto

legislativo n. 112 del 1998, mantenendo alla competenza statale "la

definizione di norme in materia di metrologia legale" e "la

omologazione di modelli e strumenti di misura"; l'art. 8, che

modifica l'art. 48 del decreto legislativo n. 112 del 1998,

mantenendo alla competenza statale le funzioni concernenti la

promozione e il sostegno alla costituzione di consorzi tra piccole e

medie imprese industriali, commerciali e artigiane, qualora tali

consorzi abbiano carattere multiregionale; e l'art. 11, di modifica

dell'art. 104 del decreto legislativo n. 112 del 1998, nella parte in

cui mantiene alla competenza statale le funzioni relative agli esami

per i conducenti di unità da diporto nautico e al rilascio di

patenti, di certificati di abilitazione professionale, patenti

nautiche e di loro duplicati e aggiornamenti. Nei riguardi di queste

disposizioni, la regione denuncia la violazione degli articoli 76,

117 e 118 della Costituzione.

La difesa regionale ricorda che l'art. 3, comma 1, lettera a)

della legge n. 59 del 1997 ha demandato ai decreti legislativi di

individuare "tassativamente le funzioni e i compiti da mantenere in

capo alle amministrazioni statali", e che ciò sarebbe dovuto

avvenire "ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1". L'art. 1,

tuttavia, non prevederebbe affatto una clausola generale di riserva

allo Stato di compiti di "interesse nazionale", bensì prevederebbe

singole - per quanto numerose - ipotesi, ora con la esclusione dai

conferimenti di intere materie (comma 3), ora con la esclusione di

compiti che astrattamente sarebbero ricaduti nelle materie da

conferire (comma 4). Secondo la ricorrente, questa sarebbe l'unica

interpretazione dell'art. 1 della legge di delega che consente di

attribuire un qualche significato alla disposizione del suo comma 4:

infatti, se la riserva di compiti di interesse nazionale fosse già

stata implicita nel sistema e ricavabile dall'art. 1, comma 2, le

minuziose ipotesi del comma 4 risulterebbero del tutto prive di

senso. E nemmeno sarebbe stata necessaria l'integrazione dell'art. 1,

comma 3, della legge di delega operata dall'art. 1, comma 2, della

legge n. 191 del 1998, che ha escluso dai conferimenti (anche) i

"trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse nazionale":

sarebbe evidente, infatti, secondo la difesa regionale, che il

legislatore del 1998 sia intervenuto sul presupposto che gli aspetti

e i profili di "interesse nazionale" di tutte le materie conferite

non potessero essere sottratti agli enti locali sulla base di una

clausola generale già implicita nella legge di delega. Le nuove

riserve di competenza allo Stato disposte dal decreto correttivo,

inoltre, sarebbero in contrasto con i criteri direttivi di cui

all'art. 4, comma 3, della legge di delega, ed in particolare con i

principi di completezza (lettera b), di unicità e responsabilità

dell'amministrazione (lettera e), e di omogeneità (lettera f).

La regione insiste in particolare sulla censura relativa

all'art. 11, che modifica l'art. 104 del decreto legislativo n. 112

del 1998: il ri-trasferimento allo Stato della funzione non si

spiegherebbe, in quanto alle province rimangono varie funzioni che

implicano controlli tecnici su autoscuole e scuole nautiche, oltre

che esami per il riconoscimento dell'idoneità dei relativi

istruttori (art. 105, lettere a) e c) del decreto legislativo

n. 112); inoltre, proprio la modifica della legge di delega di cui

alla legge n. 191 del 1998 confermerebbe che tutte le funzioni

ricadenti nella materia dei trasporti avrebbero dovuto essere

trasferite, con la sola eccezione dei "trasporti aerei, marittimi e

ferroviari di interesse nazionale".

La terza censura investe le disposizioni del decreto legislativo

impugnato che secondo la regione avrebbero riservato allo Stato

"compiti di rilievo nazionale" senza osservare il procedimento

stabilito dalla legge di delega, violando così gli articoli 76, 117

e 118 della Costituzione. Si tratta dell'art. 3, in materia di

energia, che opera una duplice modifica dell'art. 29 del decreto

legislativo n. 112 del 1998; degli articoli 13 e 14, in materia di

protezione civile, che modificano gli articoli 107 e 108 dello stesso

decreto; degli articoli 15, 16, e 17, in materia di salute umana e

sanità veterinaria, che modificano gli articoli 112, 115 e 119 del

decreto n. 112. Per tali disposizioni, afferma la ricorrente, il

Governo avrebbe dovuto seguire la procedura imposta dall'art. 1,

comma 4, lettera c), della legge di delega, e cioè avrebbe dovuto

predisporre lo schema del decreto legislativo "previa intesa con la

Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le

province autonome". A nulla varrebbe, secondo la ricorrente, la

circostanza che il preambolo del decreto legislativo dia atto

dell'acquisizione dell'intesa: l'intesa sarebbe infatti mancata, e il

vizio procedimentale emergerebbe chiaramente dall'esame dei lavori

della Conferenza (sedute del 25 giugno 1999 e del 1° luglio 1999),

per i motivi che seguono.

In primo luogo, dall'art. 3 del decreto legislativo n. 281 del

1997 si evincerebbe che per il raggiungimento dell'intesa è

necessario l'assenso di tutti i presidenti delle regioni, e la

circostanza sarebbe confermata dall'art. 2, comma 2, dello stesso

decreto, il quale consente che solo per alcune deliberazioni, diverse

da quella relativa all'intesa, l'assenso sia espresso

dalla maggioranza dei presidenti "componenti la Conferenza

Stato-regioni, o da assessori da essi delegati a rappresentarli nella

singola seduta". Nelle due sedute di cui si discute, al contrario,

non erano affatto presenti tutti i presidenti delle regioni, e dunque

non sarebbe stata sancita una valida intesa.

In secondo luogo, nella seduta del 25 giugno (e dunque nella

seduta in cui sono state esaminate tutte le disposizioni impugnate

con il presente motivo di ricorso, ad eccezione dell'art. 16, lettera

c) del decreto correttivo, che introduce il comma 3-ter dell'art. 115

del decreto base), essendo presenti solo 7 presidenti e 4 assessori,

la deliberazione non avrebbe potuto neanche essere assunta

a maggioranza dei componenti, che sono 22.

In terzo luogo, il testo dell'art. 3 del decreto legislativo

correttivo, che modifica l'art. 29, comma 2, lettera b) del decreto

base, sarebbe diverso da quello sul quale si sarebbe formata l'intesa

(la modifica dell'art. 29 riserva allo Stato le funzioni relative

alle determinazioni inerenti l'importazione, l'esportazione e lo

stoccaggio di energia "limitatamente allo stoccaggio di metano in

giacimento", mentre il testo dell'intesa prevedeva che tali funzioni

fossero riservate "limitatamente allo stoccaggio di metano in

giacimento, allo stoccaggio di oli minerali di capacità superiore a

mc. 80.000 e di gas di petrolio liquefatti di capacità superiore a

mc. 400").

Infine, non varrebbe ad escludere i vizi procedimentali appena

esposti la considerazione che richiedendo, ai fini dell'intesa,

l'unanimità o la maggioranza assoluta delle regioni, si impedirebbe

al Governo di esercitare il potere delegato: sia l'art. 2, comma 4,

lettera c), della legge n. 59 del 1997, sia l'art. 3, comma 3, del

decreto legislativo n. 281 del 1997, infatti, prevedono e consentono

che, in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri deliberi

motivatamente in via definitiva. Nel caso di specie, tuttavia, tale

circostanza non si sarebbe verificata.

La quarta censura ha ad oggetto l'art. 16 del decreto legislativo

correttivo, nella parte in cui, aggiungendo il comma 3-ter

all'art. 115 del decreto legislativo n. 112 del 1998, stabilisce che

l'esercizio delle funzioni - statali e regionali - di cui ai commi 3

e 3-bis dello stesso articolo, in materia di tutela della salute, "è

regolato sulla base di modalità definite con apposito accordo da

approvare in Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'art. 4 del

decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281". Tale disposizione,

secondo la regione, violerebbe gli articoli 117 e 118 della

Costituzione, in quanto condizionerebbe l'esercizio di funzioni

regionali ad accordi tra Governo e regioni, ed in particolare

subordinerebbe all'accordo in sede di Conferenza non solo le funzioni

amministrative regionali, ma anche la stessa attività legislativa

delle regioni; e violerebbe anche l'art. 76 della Costituzione, in

quanto l'art. 2, comma 2, della legge n. 59 del 1997 fa espressamente

salva la potestà normativa delle regioni e degli enti locali per

quanto attiene alla "disciplina della organizzazione e dello

svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti".

La quinta ed ultima censura riguarda l'art. 6 del decreto

legislativo correttivo, che modifica l'art. 40, comma 1, del decreto

legislativo n. 112 del 1998, conservando allo Stato anche

"l'attività regolamentare in materia di somministrazione al pubblico

di alimenti e bevande e di commercio dei pubblici esercizi, d'intesa

con le regioni". La disposizione, nel riservare allo Stato

l'"attività regolamentare", e cioè la funzione complessiva di

disciplina normativa nella materia, sarebbe incostituzionale sia per

violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, sia per

eccesso di delega, in relazione all'art. 2, comma 1, della legge

n. 59 del 1997.

E infatti, se si ritiene che la materia del commercio sia propria

delle regioni in quanto ricompresa nella locuzione "fiere e mercati"

di cui all'art. 117 della Costituzione (come lascerebbe intendere il

legislatore delegato all'art. 41, comma 2, lettera d laddove dispone

che siano trasferite alle Regioni le funzioni amministrative

concernenti le competenze già delegate ai sensi dell'art. 52, comma

1, del d.P.R. n. 616 del 1977, e cioè anche le funzioni relative "ai

pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande"), il

legislatore non avrebbe potuto prevedere che l'attività normativa ed

amministrativa delle regioni fosse vincolata a fonti regolamentari

statali. Ma se anche si ritenesse che tali compiti siano delegati, il

divieto di condizionarli a fonti subprimarie dello Stato deriverebbe

quanto meno dal secondo periodo dell'art. 2, comma 1, della legge di

delega, il quale demanda direttamente alle regioni "il potere di

emanare norme attuative ai sensi dell'art. 117, secondo comma, della

Costituzione": potere che sarebbe invece negato dal legislatore

delegato con la disposizione censurata.

5. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, chiedendo che il ricorso della Regione Veneto sia

dichiarato inammissibile e comunque infondato, e producendo alcuni

documenti.

Quanto al primo motivo del ricorso introduttivo, l'Avvocatura

dello Stato afferma che le disposizioni correttive, costituendo

esercizio della funzione legislativa delegata al Governo, non hanno

bisogno di un ulteriore presupposto giustificativo, e si

caratterizzano rispetto a quelle inizialmente emanate con il decreto

base solo perché presuppongono queste ultime e si pongono rispetto

ad esse in funzione integrativa o correttiva, secondo le valutazioni

del Governo delegato; né si potrebbe dire violato l'art. 76 della

Costituzione, in quanto anche le disposizioni correttive, come

espressamente previsto dall'art. 10 della legge n. 59 del 1997,

devono essere poste nel rispetto dei medesimi criteri e principi, e

adottate con le stesse procedure previste per gli originari decreti

legislativi, ed entro il tempo limitato prefissato a tal fine dalla

legge.

Con riferimento al secondo motivo, l'Avvocatura erariale afferma

che dalle disposizioni della legge di delega invocate dalla regione,

lette in correlazione con l'art. 2 della stessa legge, si desume che

il criterio per determinare la spettanza delle funzioni è proprio

quello del rilievo nazionale dell'interesse investito dalla funzione.

Ma anche a volere ritenere che il principio posto dal legislatore

delegante sia piuttosto quello della dimensione delle funzioni, e

quindi della loro estensione nell'ambito territoriale della

collettività interessata, non sarebbe ravvisabile il vizio di

eccesso di delega. Infatti: l'aggiunta all'art. 18 del decreto

legislativo n. 112 del 1998 mirerebbe a garantire uniformemente - in

un'ottica non localizzabile nel territorio regionale e per la tutela

dell'interesse dell'intera collettività - la fede pubblica in ogni

tipo di rapporto economico; anche la modifica all'art. 48

risponderebbe alla finalità di riservare allo Stato le funzioni

dirette alla promozione e al sostegno di consorzi tra piccole e medie

imprese industriali, aventi carattere multiregionale e quindi non

localizzabili nel territorio di una singola regione; la modifica

all'art. 104, infine, sarebbe conforme ai principi della legge di

delega e coerente con la previsione di cui alla lettera t) del

medesimo art. 104, secondo cui sono mantenute allo Stato le funzioni

attinenti alla disciplina e alla sicurezza della navigazione da

diporto e alla sicurezza della navigazione interna.

In ordine alla terza questione sollevata dalla Regione Veneto, la

difesa statale afferma che sulle disposizioni denunciate si sarebbe

formata l'intesa con la Conferenza Stato-regioni nelle sedute del

25 giugno e del 1° luglio 1999, e in quest'ultima data sarebbe stato

acquisito anche il parere favorevole della Conferenza unificata, come

risulterebbe dai verbali di quelle sedute, prodotti nel giudizio

costituzionale. Osserva inoltre che la censura relativa ai vizi

dell'esperito procedimento di intesa sarebbe inammissibile, in quanto

la violazione delle norme del decreto legislativo n. 281 del 1997 non

ridonderebbe comunque in una lesione dell'autonomia regionale; e

questo tanto più che la legge di delega prevede che, in mancanza di

intesa, spetti comunque al Consiglio dei ministri, su proposta dal

suo Presidente, deliberare i decreti legislativi di conferimento

delle funzioni.

Quanto al quarto motivo del ricorso introduttivo, l'Avvocatura

erariale afferma che l'esercizio delle funzioni di verifica di

conformità di cui ai commi 3 e 3-bis dell'art. 115 del decreto

legislativo n. 112 del 1998, così come modificato dal decreto

correttivo, è regolato sulla base di modalità definite in apposito

accordo da approvare in Conferenza Stato-regioni: il così previsto

strumento di raccordo per l'esercizio di tali funzioni, quindi, non

limiterebbe in alcun modo l'autonomia regionale, fermo restando che

anch'essa deve essere esplicata nel rispetto della normativa

nazionale e comunitaria del settore (art. 115, comma 2, lettera c,

del decreto n. 112).

Quanto al quinto motivo del ricorso introduttivo, avente ad

oggetto l'integrazione all'art. 40, comma 1, del decreto legislativo

n. 112 del 1998, disposta dal decreto correttivo in accoglimento di

puntuale richiesta espressa nel documento elaborato congiuntamente da

regioni, ANCI, UPI e UNCEM allegato al parere della Conferenza

unificata del 1° luglio del 1999, l'Avvocatura dello Stato sostiene

che tale integrazione, lungi dal configurare una compressione della

competenza regionale, costituirebbe un limite all'attività

regolamentare dello Stato in materia di attività di somministrazione

al pubblico di alimenti e bevande e di commercio in pubblici

esercizi, disponendo che essa venga svolta d'intesa con le regioni.

6. - In prossimità dell'udienza pubblica, fissata anch'essa in

data 4 aprile 2000, hanno depositato memoria sia la Regione Veneto,

sia il Presidente del Consiglio dei ministri, ed entrambe le parti

hanno prodotto alcuni documenti.

La memoria regionale insiste, con le medesime argomentazioni,

sulle censure già svolte nel ricorso introduttivo, aggiungendo solo

alcune notazioni.

Quanto al terzo motivo del ricorso introduttivo, la regione

ricorda come la Corte costituzionale abbia in passato già svolto il

controllo di costituzionalità sugli elementi dell'iter di formazione

dei decreti legislativi, in relazione sia a norme costituzionali sia

alla legge di delega. Secondo la regione, il controllo da parte della

Corte sulla esistenza degli elementi del procedimento deve poi

estendersi alla loro validità e dunque, nel caso di specie, alla

validità dell'intesa, secondo le norme che la regolano.

Quanto all'ultimo motivo del ricorso introduttivo, invece, la

difesa regionale, richiamandosi integralmente all'atto introduttivo,

ricorda che questa Corte avrebbe recentemente ribadito che vincoli

all'esercizio delle funzioni regionali possono essere disposti solo

con atto legislativo o - ricorrendone tutti i presupposti -

attraverso l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento:

ipotesi che non ricorrerebbero in ordine all'art. 6 del decreto

legislativo correttivo denunciato.

7. - Anche la memoria del Presidente del Consiglio si richiama a

quanto già esposto nell'atto di costituzione e ribadisce le

conclusioni già assunte.

In riferimento al secondo motivo del ricorso, l'Avvocatura

osserva che il comma 2 dell'art. 1 della legge di delega - nel

delimitare in positivo l'oggetto della delega - sancisce che il

conferimento alle regioni ed enti locali, nel rispetto del principio

di sussidiarietà di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), della

stessa legge, concerne tutte le funzioni ed i compiti amministrativi

relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo

delle rispettive comunità nonché tutte le funzioni ed i compiti

amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto

esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato. Sarebbe

pertanto indubitabile che, anche al di fuori delle materie

espressamente escluse dal conferimento ai sensi dell'art. 1, comma 3,

della legge di delega ed in coerenza con il principio dell'unità

della Repubblica di cui all'art. 5 della Costituzione,

l'individuazione delle funzioni mantenute allo Stato rispetto a

quelle conferibili alle regioni ed agli enti locali sia determinata

in base al criterio della dimensione delle funzioni stesse in

correlazione alla dimensione delle rispettive collettività. Da ciò

conseguirebbe che vadano comunque riservate allo Stato le funzioni

intrinsecamente unitarie e infrazionabili, siccome riferibili

all'intera collettività nazionale e come tali in sé insuscettibili

di localizzazione territoriale particolare: quali sarebbero quelle

mantenute allo Stato dagli articoli del decreto correttivo impugnati,

che si connotano chiaramente per la loro dimensione ultraregionale.

Con riguardo al terzo motivo del ricorso introduttivo,

l'Avvocatura erariale, ribadendo l'inammissibilità della questione,

argomenta ulteriormente sulla sua infondatezza. Se pure dai verbali

della Conferenza relativi alle sedute del 25 giugno 1999 e del

1° luglio 1999 risulta che, nonostante la regolare convocazione,

erano alle stesse riunioni presenti solo alcuni presidenti (e

assessori) delle regioni, dal primo dei due verbali, tuttavia,

emergerebbe che in quelle sedi venne esaminato e discusso il

"documento delle regioni sugli articoli dello schema di decreto

legislativo" consegnato dal Presidente Mori (allegato al verbale del

25 giugno), nel quale i presidenti delle regioni e delle province

autonome, riuniti nella relativa conferenza, manifestavano la loro

intesa su alcuni degli articoli qui in discussione, con richiesta di

modifiche o integrazioni per altri articoli. Sul contenuto di tale

"documento delle regioni" si sarebbe del tutto validamente formata

l'intesa espressa nella riunione del 25 giugno, integrata dalla

intesa raggiunta su un'ulteriore disposizione sollecitata dalle

stesse regioni e formalizzata nella successiva riunione della

Conferenza Stato-regioni in data 1° luglio 1999. Pertanto, nonostante

la mancata partecipazione di alcuni presidenti delle regioni alle

riunioni della Conferenza, pur regolarmente convocata, gli stessi

avrebbero espresso in tal modo il loro assenso sugli articoli dello

schema del decreto ora contestati dalla ricorrente.

Infine, l'Avvocatura dello Stato osserva che nella riunione della

Conferenza unificata del 1° luglio 1999 - in relazione alla quale la

regione ricorrente non prospetta alcuna censura - sugli articoli in

discussione fu espresso il parere favorevole, richiesto dall'art. 6

della legge di delega, sulla base di un documento elaborato

congiuntamente dalle regioni, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM

(verbale del 1° luglio 1999 e relativo allegato): documento nel quale

viene fatto inequivoco e ripetuto riferimento alla già raggiunta

intesa nella Conferenza Stato-regioni.

8. - All'esito dell'udienza pubblica del 4 aprile 2000, la Corte

costituzionale ha pronunciato l'ordinanza 11 - 15 maggio 2000, con

cui, riuniti i giudizi instaurati dai due ricorsi della Regione

Veneto di cui si è riferito (r. ric. nn. 25 del 1998 e 1 del 2000),

ha considerato che il quarto motivo del primo ricorso e il terzo

motivo del secondo ricorso sono fondati su censure riguardanti

l'affermata mancanza o l'invalidità dell'intesa nella Conferenza

Stato-regioni, e ha conseguentemente ritenuto opportuno acquisire in

via istruttoria gli elementi di fatto relativi alle modalità con le

quali si è proceduto, da parte del Governo e dei presidenti delle

regioni, nell'ambito della Conferenza Stato-regioni, alla

elaborazione e all'esame dei decreti legislativi impugnati, con

particolare riguardo all'intesa prevista per la identificazione dei

compiti di interesse nazionale di cui all'art. 1, comma 4, lettera

c), della legge n. 59 del 1997.

9. - In ottemperanza all'ordinanza della Corte sia la Regione

Veneto che il Presidente del Consiglio dei ministri hanno depositato

abbondante documentazione, e la regione ha depositato anche una

relazione illustrativa del materiale istruttorio.

Secondo la regione, dai verbali della Conferenza Stato-regioni e

della conferenza dei presidenti, e dagli altri atti depositati, si

ricaverebbe quanto segue.

In primo luogo, tanto il Governo quanto le regioni avrebbero

costantemente presupposto che - secondo quanto previsto dall'art. 1,

comma 4, lettera c), della legge n. 59 del 1997 e dall'art. 3 del

decreto legislativo n. 281 del 1997 - l'organo competente ad

esaminare l'intesa fosse esclusivamente la Conferenza Stato-regioni,

e che l'intesa dovesse essere puntualmente formalizzata in uno

specifico provvedimento.

In secondo luogo, l'intesa relativa al decreto legislativo n. 112

del 1998 sarebbe stata raggiunta nel corso della seduta del 25 marzo

1998, benché l'art. 89, comma 1, lettera b, e l'art. 109 del decreto

coincidano solo in parte con i corrispondenti articoli 86 e 105

dell'intesa. Tuttavia, tale intesa sarebbe inesistente, in quanto

nella seduta non sarebbero state rappresentate né direttamente né

indirettamente tutte le regioni, ed in ogni caso sarebbe mancata

anche la possibilità di deliberare a maggioranza, in quanto alla

Conferenza partecipavano, su 22 componenti, solo 10 regioni o

province autonome.

In terzo luogo, l'intesa relativa al decreto legislativo n. 443

del 1999 sarebbe stata raggiunta, come già detto nel ricorso

introduttivo, in parte nel corso della seduta del 25 giugno 1999 -

benché essa non possa ritenersi raggiunta sull'art. 3, nella parte

in cui modifica l'art. 29, comma 2, lettera b), del decreto

legislativo n. 112, in quanto il testo di tale articolo sarebbe

diverso da quello concordato nella seduta - e in parte in quella del

1° luglio 1999. Tuttavia, tale intesa sarebbe inesistente, in quanto

alla seduta del 25 giugno non sarebbero state rappresentate né

direttamente né indirettamente tutte le regioni, ed in ogni caso

sarebbe mancata anche la possibilità di deliberare a maggioranza,

partecipando solo 11 regioni; mentre nella riunione del 1° luglio,

assente il Veneto, l'intesa non sarebbe stata neppure all'ordine del

giorno.

Ancora, la regione precisa che gli incontri di carattere tecnico

(i c.d. tavoli tecnici) che hanno preceduto alcune sedute della

Conferenza Stato-regioni, a cui hanno partecipato rappresentanti di

livello politico delle regioni e delle amministrazioni statali

interessate, sono state riunioni del tutto informali, senza la

verbalizzazione dei relativi lavori, aventi carattere assolutamente

preparatorio rispetto ai lavori della conferenza.

Quanto poi ai verbali della conferenza dei presidenti, la regione

rileva che fin dalla prima riunione numerosi presidenti avrebbero

rilevato il mancato rispetto della procedura relativa alla previa

intesa sullo schema di decreto legislativo; che tale conferenza si

sarebbe sempre limitata a formulare propri pareri complessivi e

proposte di modifica, e che mai si sarebbe espressa su un articolato

normativo compiuto, da sottoporre all'intesa della Conferenza

Stato-regioni.

Quanto infine alla posizione della Regione Veneto, la difesa

regionale rileva che essa non era rappresentata nelle sedute della

Conferenza Stato-regioni del 5 e 19 marzo 1998, del 25 giugno e del

1° luglio 1999, mentre il Presidente della regione era presente alla

seduta del 25 marzo 1998, pur assentandosi anticipatamente.

10. - Nell'imminenza della nuova udienza fissata per il

16 gennaio 2001, la Regione Veneto ha depositato una memoria con la

quale, richiamati integralmente i motivi e le argomentazioni esposti

nei ricorsi introduttivi, nelle memorie e nella relazione di

accompagnamento al materiale istruttorio depositato, si sofferma

esclusivamente su due temi.

Con riferimento al primo, secondo, terzo e quinto motivo del

ricorso n. 25 del 1998 e al secondo motivo del ricorso n. 1 del 2000,

la regione analizza la più recente giurisprudenza costituzionale sul

sindacato di costituzionalità in relazione all'art. 76 della

Costituzione, da cui si evincerebbe che la Corte può dichiarare

incostituzionali le disposizioni di un decreto legislativo

indipendentemente da ogni considerazione sulla legittimità

costituzionale dello stesso, sotto il profilo dei contenuti; e che la

legge di delega va interpretata sistematicamente e in modo da rendere

minimo lo spazio della discrezionalità governativa, pena la sua

incostituzionalità.

Con riferimento al settimo e all'ottavo motivo del ricorso n. 25

del 1998, la regione richiama le disposizioni dell'art. 52 della

legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), affermando

che a nessuna di esse potrebbe essere attribuita una qualche portata

di "sanatoria" dei vizi del decreto legislativo n. 112 del 1998:

tutte anzi presupporrebbero il sistema dei conferimenti delineato

dalla legge di delega e dal decreto legislativo. Piuttosto, nota la

difesa regionale, il comma 1 di tale articolo, laddove certifica che

alla data del 31 dicembre 2000 non sarebbe stata ancora completata la

procedura di mobilità del personale, costituirebbe la riprova, a

posteriori che il Governo non avrebbe attuato la delega nei termini

previsti, ed inoltre deporrebbe in favore della fondatezza della

censura avanzata in via subordinata con l'ottavo motivo del primo

ricorso.

11. - In vista della medesima udienza ha depositato una memoria

anche il Presidente del Consiglio dei ministri il quale, richiamato

quanto già esposto negli atti di costituzione e nella memoria, si

sofferma esclusivamente su due questioni.

In relazione al primo motivo del primo ricorso, l'Avvocatura

erariale insiste sulla piena corrispondenza alla legge di delega, che

prevede la gradualità dei conferimenti e impone l'effettività

dell'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, del sistema,

previsto dal decreto legislativo n. 112 del 1998, dei decreti del

Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione e

trasferimento delle risorse.

In relazione al quarto motivo del primo ricorso e al terzo motivo

del secondo ricorso, la difesa statale ribadisce che nel corso delle

riunioni della Conferenza Stato-regioni sarebbe stata raggiunta

l'intesa su tutti i "compiti di rilievo nazionale" da trattenere in

capo allo Stato. La soluzione del problema, secondo l'Avvocatura

dello Stato, va impostata in termini sostanziali, in coerenza con la

natura e le attribuzioni della Conferenza Stato-regioni, quale

organismo collettivo di rappresentanza delle regioni nell'ambito di

procedimenti di concertazione con lo Stato: verificando quindi se, a

prescindere dall'osservanza di puntuali adempimenti formali, peraltro

non prescritti da nessuna disposizione di legge, vi sia stata

comunque l'espressione di un assenso riferibile ai presidenti delle

regioni e delle province autonome componenti di tale organismo,

rimanendo ininfluente il mero fatto, ricorrente nella prassi, che

alcuni dei componenti della conferenza, pur ritualmente convocati,

abbiano ritenuto di non partecipare di persona a tali riunioni. La

difesa statale analizza poi i verbali delle riunioni, dai quali si

evincerebbe l'avvenuto perfezionamento dell'intesa, e conclude che da

tali verbali risulterebbe chiaramente che i presidenti e gli

assessori regionali abbiano sempre parlato non quali rappresentanti

del proprio ente, ma unitariamente per conto e in nome della

totalità delle regioni, agendo sempre come portatori delle istanze

collettive e della volontà di tutti i componenti della Conferenza,

anche al di là di ogni irrilevante formale delega o procura da parte

dei presidenti non partecipanti alla seduta. Aggiunge, ancora, che

dalla documentazione depositata dalla regione emergerebbe che le

posizioni assunte nella Conferenza Stato-regioni dai presidenti e

dagli assessori regionali trovano il loro puntuale e corrispondente

riferimento nelle previe relative delibere della conferenza dei

presidenti delle regioni e delle province autonome, tutte approvate

all'unanimità. La difesa erariale termina la sua memoria ricordando

che gli schemi di entrambi i decreti legislativi impugnati sono stati

sottoposti all'esame della conferenza unificata, che ha reso pareri

positivi ai sensi dell'art. 6 della legge di delega: e tali pareri

positivi si configurerebbero come conferma o ratifica della volontà

di intesa con lo Stato ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c),

della legge di delega. Considerato in diritto

1. - La Regione Veneto ha sollevato due serie di questioni di

legittimità costituzionale: il primo ricorso (r. ric. n. 25 del

1998) investe molte disposizioni del decreto legislativo 31 marzo

1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello

Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I

della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonché lo stesso decreto

legislativo nella sua interezza; il secondo ricorso (r. ric. n. 1 del

2000) investe varie disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre

1999, n. 443 (Disposizioni correttive ed integrative del decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e

compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali),

nonché lo stesso decreto nella sua interezza.

I due giudizi, concernendo l'uno il decreto legislativo che

disciplina il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli

enti locali, in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997,

l'altro il decreto legislativo contenente disposizioni correttive e

integrative del primo, in attuazione della delega di cui all'art. 10

della stessa legge n. 59 del 1997, possono essere riuniti per

connessione oggettiva, per essere decisi con unica pronunzia.

2. - Con il primo degli undici motivi cui è affidato il ricorso

avverso il d.lgs. n. 112 del 1998 la regione ricorrente lamenta che

il decreto impugnato contenga disposizioni le quali renderebbero

"incerti i conferimenti" di funzioni, in quanto stabiliscono che le

funzioni conferite potranno essere esercitate solo a partire dal

momento che sarà indicato con i decreti del Presidente del Consiglio

dei ministri previsti dall'art. 7 della legge n. 59 del 1997, e

destinati ad individuare i beni e le risorse finanziarie, umane,

strumentali e organizzative da trasferire, a ripartirle tra le

regioni e tra regioni ed enti locali, e ad operare i conseguenti

trasferimenti. Da tali disposizioni deriverebbe che la generalità

delle funzioni non sarebbe stata affatto conferita, e anche per il

futuro non vi sarebbe alcuna certezza di conferimento: onde sarebbe

rimasta non attuata la delega che imponeva un trasferimento, sia pure

graduale, ma non incerto nel suo stesso avverarsi. Sarebbero perciò

illegittime, per violazione degli articoli 76, 117 e 118 della

Costituzione, le disposizioni che subordinano la decorrenza dei

conferimenti ai provvedimenti amministrativi di cui all'art. 7 della

legge n. 59 del 1997, e cioè gli articoli 3, comma 6, e 7, commi 1,

2, lettera a), e 8, lettera a) (quest'ultima limitatamente alle

parole "l'individuazione del termine, eventualmente differenziato, da

cui decorre l'esercizio delle funzioni conferite");

l'incostituzionalità si estenderebbe poi agli articoli 50, commi 2 e

3 (peraltro oggi abrogati dall'art. 9 della legge n. 50 del 1999), 63

e 138, comma 2. Tuttavia la ricorrente impugna altresì l'intero

decreto, sostenendo che le disposizioni ora richiamate sono così

"centrali" nell'economia del medesimo, che la loro caduta non

potrebbe non implicare quella dell'intero provvedimento legislativo.

3. - La questione così sollevata è inammissibile.

Con essa, infatti, da un lato sembrerebbe chiedersi di eliminare,

mediante la pronuncia di questa Corte, i condizionamenti temporali

imposti ai conferimenti di funzioni, conseguendo così l'effetto di

rendere questi ultimi operativi già con l'entrata in vigore del

decreto legislativo, indipendentemente dai provvedimenti che

individuano e trasferiscono le risorse (data la evidente

impossibilità di conseguire con una pronuncia di illegittimità

costituzionale l'effetto di trasferire risorse alla regione):

risultato peraltro paradossale, e chiaramente in contrasto con la

legge di delega, che postula - correttamente - la contemporaneità

fra inizio dell'esercizio delle nuove funzioni e disponibilità delle

risorse relative (cfr. art. 3, comma 1, lettera b, della legge n. 59

del 1997, ove si prevedono i conferimenti di funzioni e la

"conseguente e contestuale attribuzione e ripartizione" delle

risorse, nonché la gradualità del conferimento entro un periodo di

tre anni, "assicurando l'effettivo esercizio delle funzioni

conferite").

Dall'altro lato la stessa regione ricorrente, evidentemente

consapevole della necessaria contestualità dell'operatività dei

conferimenti e del passaggio delle risorse, impugna il decreto nella

sua interezza, e sostiene che le disposizioni richiamate - che

demandano l'attuazione dei conferimenti a decreti del Presidente del

Consiglio - sarebbero così "centrali" nell'economia del

provvedimento che la loro caduta non potrebbe non implicare quella

dell'intero atto: con ciò postulando un risultato contrario a quello

della anticipazione dell'effettività dei conferimenti, e cioè la

caduta delle stesse norme che tali conferimenti dispongono.

La perplessità della domanda e la contraddittorietà della

prospettazione della ricorrente rendono pertanto inammissibile la

censura proposta.

4. - Procedendo nell'esame delle censure di carattere più

generale, mosse con i due atti introduttivi, conviene esaminare il

primo motivo del ricorso avverso il decreto legislativo n. 443 del

1999. Con esso la ricorrente lamenta un uso scorretto della delega,

di cui all'art. 10 della legge n. 59 del 1997, per la adozione di

disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di

conferimento di funzioni, adottati ai sensi dell'art. 1 della stessa

legge; e impugna pertanto, sotto questo profilo, l'intero decreto

n. 443.

Secondo la ricorrente, la delega in questione potrebbe essere

utilizzata solo per far fronte a esigenze e fatti sopravvenuti, e non

per eludere il termine della delega principale, come invece si

sarebbe fatto con il decreto impugnato.

5. - La questione è infondata.

L'art. 10 della legge n. 59 del 1997, come varie altre leggi di

delega, conferisce al Governo la possibilità di esercitare

nuovamente la potestà delegata, entro un ulteriore termine

decorrente dalla entrata in vigore dei decreti legislativi con i

quali si è esercitata la delega "principale", ai fini di correggere

- cioè di modificare in qualche sua parte - o di integrare la

disciplina legislativa delegata, ma pur sempre nell'ambito dello

stesso oggetto, nell'osservanza dei medesimi criteri e principi

direttivi operanti per detta delega "principale", e con le stesse

garanzie procedurali (pareri, intese). Siffatta procedura si presta

ad essere utilizzata soprattutto in occasione di deleghe complesse,

il cui esercizio può postulare un periodo di verifica, dopo la prima

attuazione, e dunque la possibilità di apportare modifiche di

dettaglio al corpo delle norme delegate, sulla base anche

dell'esperienza o di rilievi ed esigenze avanzate dopo la loro

emanazione, senza la necessità di far ricorso ad un nuovo

procedimento legislativo parlamentare, quale si renderebbe necessario

se la delega fosse ormai completamente esaurita e il relativo termine

scaduto. Nulla induce a far ritenere che siffatta potestà delegata

possa essere esercitata solo per "fatti sopravvenuti": ciò che

conta, invece, è che si intervenga solo in funzione di correzione o

integrazione delle norme delegate già emanate, e non già in

funzione di un esercizio tardivo, per la prima volta, della delega

"principale"; e che si rispettino pienamente i medesimi principi e

criteri direttivi già imposti per l'esercizio della medesima delega

"principale".

Nel suo insieme, il decreto legislativo n. 443 del 1999 non si

discosta da questi criteri di utilizzo della delega "correttiva".

6. - Con il secondo e con il terzo motivo del ricorso avverso il

decreto legislativo n. 112, la regione censura le disposizioni che, a

suo avviso, riserverebbero allo Stato compiti e funzioni che la legge

di delega avrebbe invece imposto di conferire alle regioni. Il

secondo motivo riguarda materie che la ricorrente asserisce di

competenza propria delle regioni, ai sensi dell'art. 117 della

Costituzione, e investe gli articoli 13 (artigianato), 44 (turismo e

industria alberghiera), 54 (urbanistica e lavori pubblici di

interesse regionale), 59 (edilizia residenziale pubblica), 69, comma

2 (protezione della natura e dell'ambiente), 115, 118, 119, 120, 121,

comma 1, 124 (assistenza sanitaria e ospedaliera), 129 (servizi

sociali, nelle parti concernenti i servizi sociali a favore della

generalità dei soggetti), 142 (formazione professionale). Il terzo

motivo a sua volta riguarda altre materie, ed investe gli articoli 18

e 29, comma 2 (industria ed energia, per le parti diverse da quelle

contemplate dall'art. 1, comma 3, della legge di delega), 33 (miniere

e risorse geotermiche), 65 (catasto, servizi geotopografici e

conservazione dei registri immobiliari), 85 (gestione dei rifiuti),

93, 98 e 104 (rispettivamente in materia di opere pubbliche,

viabilità e trasporti diversi da quelli di interesse regionale), 137

(istruzione scolastica, per la parte non contemplata dall'art. 1,

comma 3, lettera q, della legge di delega).

Secondo la ricorrente, il decreto legislativo avrebbe preteso di

riservare allo Stato compiti ritenuti di "interesse nazionale", anche

al di fuori delle materie escluse dal conferimento ai sensi

dell'art. 1, comma 3, della legge di delega, e dei compiti esclusi ai

sensi dell'art. 1, comma 4, della stessa legge. Le riserve in esame

sarebbero estranee alle esclusioni previste dalla delega, e sarebbero

in contrasto con i principi di completezza, di responsabilità e di

unicità dell'amministrazione, e di omogeneità, sanciti dall'art. 4,

comma 3, della legge n. 59 del 1997: onde esse violerebbero i criteri

della delega.

7. - Le censure sono inammissibili.

La ricorrente afferma genericamente che le disposizioni che

riservano compiti e funzioni allo Stato avrebbero per presupposto una

lettura erronea della delega, la quale non autorizzerebbe a

trattenere in capo allo Stato compiti e funzioni in nome di un non

specificato "interesse nazionale", ma solo le funzioni espressamente

escluse ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della legge n. 59 del

1997. Tuttavia la censura non è poi articolata e motivata in

relazione alle singole, numerose e disparate disposizioni che vengono

impugnate, per argomentare che esse riserverebbero allo Stato compiti

e funzioni le quali, secondo i criteri della delega, avrebbero invece

dovuto, a giudizio della ricorrente, essere conferiti alle regioni e

agli enti locali. In tal modo risulta impossibile valutare la

fondatezza della censura in relazione alle singole funzioni riservate

allo Stato, specie tenendo conto che molte delle disposizioni

impugnate toccano indubbiamente anche materie ed aspetti

astrattamente riconducibili proprio agli stessi criteri di esclusione

che, come la stessa ricorrente ricorda, sono stati adottati dalla

legge di delega: così, ad esempio, ai compiti di rilievo nazionale

per la tutela dell'ambiente (art. 1, comma 4, lettera c), della legge

n. 59 del 1997), per ciò che riguarda le censurate riserve di

funzioni in materia di urbanistica e di protezione della natura e

dell'ambiente o di gestione dei rifiuti (artt. 54, 69, comma 2, 85

del decreto); per la tutela della salute (art. 1, comma 4, lettera

c), cit.), per quanto riguarda le riserve in materia di assistenza

sanitaria ed ospedaliera (artt. 115, 118, 119, 120, 121, comma 1, 124

del decreto); in tema di energia (art. 1, comma 4, lettera c, cit.),

per quanto riguarda le riserve di funzioni in materia di energia

(artt. 29, comma 2, 33 del decreto); o ancora ai compiti relativi

alle grandi reti infrastrutturali di interesse nazionale (art. 1,

comma 4, lettera b, della legge n. 59 del 1997), per quanto riguarda

le riserve in materia di opere pubbliche e viabilità (artt. 93, 98

del decreto).

Le domande così sottoposte alla Corte non danno luogo a

specifiche questioni sulla conformità delle disposizioni del decreto

alla legge di delega: come tali, esse non sono ammissibili.

8. - Le questioni sollevate con il secondo motivo del secondo

ricorso investono gli articoli 1, 8 e 11 del d.lgs. n. 443 del 1999,

che avrebbero trattenuto in capo allo Stato funzioni e compiti -

rispettivamente in tema di metrologia legale e strumenti di misura,

di consorzi tra piccole e medie imprese, e di esami per conducenti di

unità di diporto nautico e di patenti nautiche - che invece, secondo

la legge di delega, avrebbero dovuto essere conferiti alle regioni,

con ciò violando gli articoli 76, 117 e 118 della Costituzione.

9. - Le questioni non sono fondate.

L'art. 1 del decreto impugnato modifica l'art. 18 del d.lgs.

n. 112, aggiungendo ai compiti conservati allo Stato dal comma 1,

lettera c), del decreto base (determinazione dei campioni nazionali

di unità di misura e conservazione dei prototipi nazionali del

chilogrammo e del metro) gli ulteriori compiti di "definizione di

norme in materia di metrologia legale" e di "omologazione di modelli

di strumenti di misura".

Si tratta di compiti del tutto omogenei a quelli già individuati

dal decreto base, ed evidentemente estranei, da un lato, "alla cura

degli interessi e alla promozione dello sviluppo" delle comunità

territoriali, nonché alle funzioni e compiti amministrativi

"localizzabili nei rispettivi territori", cioè a quelle funzioni e

compiti che, in base all'art. 1, comma 2, della legge di delega,

erano destinati ad essere conferiti alle regioni e agli enti locali,

"nell'osservanza del principio di sussidiarietà"; dall'altro lato,

riconducibili ai compiti "preordinati ad assicurare l'esecuzione a

livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione

europea e dagli accordi internazionali" in materia di strumenti di

misura e controllo metrologico (cfr., ad esempio, il d.P.R. n. 798

del 1982, di attuazione della direttiva CEE n. 71/316, e il d.lgs.

n. 517 del 1992, di attuazione della direttiva CEE n. 90/384), a loro

volta esclusi dal conferimento ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera

e), della legge di delega.

L'art. 8 del d.lgs. n. 443 del 1999 esclude dalle funzioni

conferite alle regioni dall'art. 48, comma 1, lettera b), del decreto

base, relative alla "promozione e al sostegno alla costituzione di

consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e

artigiane", quelle relative ai consorzi "a carattere multiregionale".

Le funzioni di promozione e di sostegno dei consorzi in questione

sono riconducibili ai compiti comuni in tema di "promozione dello

sviluppo economico" e di "valorizzazione dei sistemi produttivi", che

l'art. 1, comma 6, della legge di delega individua come "interessi

pubblici primari che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e

gli altri enti locali assicurano nell'ambito delle rispettive

competenze": il carattere multiregionale dei consorzi può

giustificare, in base all'apprezzamento del legislatore delegato, la

loro esclusione dall'area dei compiti rimessi in esclusiva agli enti

territoriali in funzione della loro riconducibilità agli interessi e

alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità e alla loro

localizzabilità nei rispettivi territori (art. 1, comma 2, della

legge di delega).

L'art. 11, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. n. 443 modifica

l'art. 104, comma 1, del decreto base, che elenca le funzioni

mantenute in capo allo Stato in materia di trasporti, estendendo i

compiti statali in tema di esami per conducenti di veicoli a motore e

loro rimorchi a quelli "per unità di diporto nautico"; e parimenti

aggiungendo, ai compiti statali in tema di rilascio di patenti e di

certificati di abilitazione professionale e loro duplicati e

aggiornamenti, i compiti concernenti il rilascio di patenti nautiche

e relativi duplicati e aggiornamenti.

La conservazione in capo allo Stato dei compiti predetti,

evidentemente omogenei a quelli già riservati allo Stato dal testo

originario dell'art. 104 del decreto base, si giustifica in quanto

essi incidono sulla materia della "sicurezza pubblica", esclusa, a

norma dell'art. 1, comma 3, lettera l), della legge di delega, dal

conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali.

10. - Con il quarto motivo del primo ricorso e con il terzo

motivo del secondo ricorso la ricorrente censura le disposizioni dei

decreti impugnati che stabiliscono i compiti "di rilievo nazionale"

riservati allo Stato ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c), della

legge n. 59 del 1997, in quanto non sarebbe stata seguita la

procedura prevista da tale norma: sarebbe cioè mancata la previa

intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le

regioni e le province autonome, che avrebbe dovuto precedere la

predisposizione del decreto legislativo; e anche dopo tale

predisposizione non sarebbe stata raggiunta l'intesa sui compiti di

rilievo nazionale, né il Governo avrebbe motivatamente deliberato in

mancanza dell'intesa, come previsto dalla norma predetta della legge

di delega. Sarebbero perciò violati gli articoli 76, 117 e 118 della

Costituzione. Nel ricorso contro il decreto n. 443 del 1999 si

specifica la censura rilevando che alle sedute della Conferenza

Stato-regioni nelle quali si è sancita l'intesa (25 giugno e

1° luglio 1999) non erano presenti tutti i presidenti delle regioni e

delle province autonome, il cui assenso unanime sarebbe invece

necessario a tale fine, e, nella seduta del 25 giugno, non era

presente neanche la maggioranza dei presidenti, onde l'intesa non

avrebbe potuto essere sancita nemmeno a maggioranza dei componenti.

Si rileva infine, in relazione all'art. 3 del decreto legislativo

n. 443, modificativo dell'art. 29, comma 2, lettera b), del d.lgs.

n. 112, che il testo del decreto impugnato è diverso da quello

sancito nell'intesa.

Il profilo di censura relativo al mancato assenso all'intesa di

tutti i presidenti delle regioni, e comunque all'assenza, nella

seduta della Conferenza in cui l'intesa venne sancita,

della maggioranza dei presidenti, è avanzato dalla ricorrente anche

riguardo al d.lgs. n. 112 del 1998, ma solo nella memoria depositata

in vista dell'udienza del 16 gennaio 2001, quindi tardivamente. Tale

profilo è stato invece tempestivamente prospettato, nel secondo

ricorso, a proposito del d.lgs. n. 443 del 1999.

11. - Le questioni, nei loro termini generali, e salvo quanto si

dirà a proposito dell'art. 3 del d.lgs. n. 443 del 1999, non sono

fondate.

L'art. 1, comma 4, lettera c), della legge di delega dispone che

restino esclusi dal conferimento alle regioni e agli enti locali "i

compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile, per la

difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente e della salute, per gli

indirizzi, le funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo,

per la ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione di

energia". Ai fini dell'individuazione dei compiti di rilievo

nazionale, gli schemi di decreti legislativi dovevano essere

"predisposti previa intesa con la Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

Bolzano"; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri avrebbe

dovuto deliberare motivatamente in via definitiva su proposta del

Presidente del Consiglio.

L'istruttoria disposta da questa Corte con l'ordinanza

11-15 maggio 2000 ha consentito di accertare che:

a) per quanto riguarda il d.lgs. n. 112 del 1998, lo schema

originario del decreto fu predisposto dal Governo e sottoposto alla

Conferenza Stato-regioni ai fini del raggiungimento dell'intesa sulla

individuazione dei compiti di rilievo nazionale da riservare allo

Stato; le regioni, pur rilevando che l'intesa avrebbe dovuto

precedere e non seguire la predisposizione dello schema, affrontarono

il merito della disciplina in esame, elaborando tra l'altro un

proprio documento e chiedendo e ottenendo che il decreto contenesse

anche le disposizioni in materia di spettacolo, assenti

nell'originario schema governativo; le posizioni delle regioni

vennero concordate, all'unanimità dei presenti, nell'ambito della

conferenza dei presidenti delle regioni, che si riuniva, con la

presenza maggioritaria dei suoi membri, in vista delle sedute della

Conferenza Stato-regioni; la discussione avvenne su tutte le materie

cui si riferiscono i compiti di rilievo nazionale individuati nel

decreto, e sfociò nell'intesa definitivamente sancita, sul testo dei

relativi articoli dello schema di decreto legislativo, nella seduta

della Conferenza del 25 marzo 1998, alla quale tutti i presidenti

delle regioni e delle province autonome risultavano regolarmente

invitati, mentre risultavano presenti i rappresentanti di 10 regioni

e province autonome; nessuna posizione di dissenso rispetto al testo

definitivo dell'intesa risulta essere stata espressa da

rappresentanti regionali, in particolare della regione ricorrente,

nell'ambito della Conferenza, né, peraltro, al di fuori di essa nei

rapporti fra le regioni ed il Governo;

b) per quanto riguarda il d.lgs. n. 443 del 1999, le

modifiche al decreto base furono tutte sottoposte alla Conferenza

Stato-regioni, che sancì formalmente l'intesa - sempre sulle

formulazioni testuali delle disposizioni del decreto legislativo poi

approvato - nella seduta del 25 giugno 1999 (con la presenza dei

rappresentanti di 11 regioni e province autonome) in relazione agli

articoli 3, 13, 14, 15 e 17, nonché all'art. 16, limitatamente alle

lettere a e b del comma 1, e nella seduta del 1° luglio 1999 (con la

presenza dei rappresentanti di 12 regioni e province autonome) in

relazione alla lettera c), del comma 1, dell'art. 16, introdotta su

richiesta delle regioni, ad integrazione - proposta nel corso della

seduta - dell'intesa già raggiunta nella precedente seduta, come

ulteriore modificazione dell'art. 115 del decreto base, nel quale

tale lettera introduce il comma 3-ter; anche in questo caso l'intesa

fu preceduta da deliberazioni, prese all'unanimità dei presenti,

della conferenza dei presidenti delle regioni, e nessun dissenso

risulta essere stato manifestato da alcuna delle regioni, e in

particolare dalla ricorrente, sui testi definitivi dell'intesa in

sede di Conferenza Stato-regioni, né, peraltro, al di fuori di essa

nei rapporti fra regioni e Governo. Risulta parzialmente difforme dal

testo dell'intesa raggiunta l'art. 3 del decreto legislativo.

12. - Ciò premesso in punto di fatto, non può, in primo luogo,

essere condivisa la tesi della ricorrente, secondo cui la procedura

seguita sarebbe in contrasto con l'art. 1, comma 4, lettera c), della

legge di delega, in quanto il Governo predispose lo schema originario

del decreto n. 112 senza previamente raggiungere l'intesa sulla

individuazione dei compiti di rilievo nazionale da trattenere in capo

allo Stato. Vero è, infatti, che sullo schema originariamente

proposto dal Governo non era stata sollecitata e raggiunta l'intesa,

ma ciò che conta è che tale intesa sia stata richiesta e raggiunta,

nella Conferenza Stato-regioni, prima che si intraprendessero le

ulteriori tappe del procedimento prescritto (pareri della Conferenza

Stato, regioni, città e autonomie locali, e delle commissioni

parlamentari, deliberazione definitiva del Governo), così che le

regioni abbiano avuto modo di esprimere le proprie posizioni e di

pervenire o meno all'intesa, sulla base di un effettivo confronto con

le posizioni del Governo, nella sede della Conferenza Stato-regioni:

ciò che, come si è visto, è in fatto accaduto.

Nemmeno può consentirsi con la ricorrente circa la necessità

che l'assenso sia espresso, in sede di formalizzazione dell'intesa,

dai presidenti di tutte le regioni e province autonome componenti

della Conferenza Stato-regioni. L'art. 3, comma 2, del d.lgs.

28 agosto 1997, n. 281 - unica disposizione che regola il

procedimento per le intese sancite nella Conferenza Stato-regioni -

stabilisce che "le intese si perfezionano con l'espressione

dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle

province autonome di Trento e di Bolzano". Esso non può intendersi,

conformemente alla sua ratio e ad una interpretazione congruente con

il principio di leale collaborazione, nel senso che l'assenza di

alcune regioni, al limite anche di una sola, pur regolarmente

convocate, alla riunione della Conferenza, non accompagnata da alcuna

espressione di dissenso, eventualmente manifestata anche fuori della

sede della conferenza, possa inficiare l'assenso delle regioni e

dunque impedire il perfezionamento dell'intesa.

Ma non può neanche accogliersi la tesi sostenuta in via

subordinata dalla ricorrente, secondo cui sarebbe quanto meno

necessario l'assenso della maggioranza assoluta delle regioni i cui

presidenti sono membri della Conferenza. La regola dell'assenso

espresso dalla unanimità o almeno dalla maggioranza assoluta della

componente regionale della Conferenza è stabilita, dall'art. 2,

comma 2, del d.lgs. n. 281 del 1997, limitatamente all'adozione degli

atti di cui alle lettere f), g) e i), del comma 1 dello stesso

articolo, vale a dire per la determinazione dei criteri di riparto

fra le regioni di risorse finanziarie, per l'adozione dei

provvedimenti attribuiti dalla legge alla Conferenza, e per la

nomina, nei casi previsti dalla legge, dei responsabili di enti od

organismi strumentali all'esercizio di funzioni concorrenti tra

Governo e regioni; nonché - ai sensi del successivo comma 8 del

citato art. 2 - per la deliberazione degli indirizzi per l'uniforme

applicazione dei "percorsi diagnostici e terapeutici" di cui

all'art. 1, comma 28, della legge n. 662 del 1996, dei protocolli di

intesa dei progetti di sperimentazione gestionale del servizio

sanitario, di cui all'art. 9-bis del d.lgs. n. 502 del 1992, e degli

atti già di competenza dei soppressi organismi a composizione mista

Stato-regioni. Si tratta, come si vede, di ipotesi in cui la

Conferenza esercita competenze decisorie come collegio deliberante.

Diverso è il caso delle intese, previste dall'art. 2, comma 1,

lettera a), e regolate dall'art. 3 del d.lgs. n. 281 del 1997. La

Conferenza non opera qui come collegio deliberante, ma come sede di

concertazione e di confronto, anzitutto politico, fra Governo e

regioni - queste ultime considerate quale componente complessiva e

unitaria, ancorché rappresentativa di interessi e di opinioni

eventualmente, in partenza, differenziate -, confronto volto a

raggiungere, ove possibile, una posizione comune. Decisivo, a questo

riguardo, è che esso si svolga, in conformità al principio di leale

collaborazione, con modalità idonee a consentire a ciascuna delle

due componenti di esprimere le proprie posizioni, di valutare le

posizioni dell'altra parte e di elaborare e proporre soluzioni su cui

concordare (cfr. sentenza n. 379 del 1992).

Nell'assenza - giustificabile d'altra parte alla luce dei sopra

descritti caratteri dell'intesa - di ulteriori regole formali che

disciplinino il modus procedendi della Conferenza e pongano requisiti

di numero legale e di maggioranza, l'intesa non può dirsi mancata

una volta che (come in effetti, secondo quanto si è detto, nella

specie è accaduto) tutte le regioni siano state messe in grado di

partecipare effettivamente alla ricerca e alla definizione

dell'accordo e di concorrere al raggiungimento del medesimo, o invece

di impedirlo, e non siano stati manifestati dissensi sulla posizione

comune raggiunta, come formalmente sancita nella Conferenza.

13. - In relazione al decreto legislativo n. 112 del 1998, la

ricorrente, nella relazione di accompagnamento dei documenti prodotti

a seguito dell'istruttoria disposta da questa Corte, afferma che

l'art. 89, comma 1, lettera b) (concernente le funzioni trasferite in

materia di dighe) e l'art. 109, comma 2 (concernente le strutture

statali soggette a riordino) sono difformi dal testo dell'intesa

sancita nella Conferenza Stato-regioni nella seduta del 25 marzo

1998. Tuttavia - a parte il rilievo che detti articoli non sono stati

specificamente impugnati nel ricorso, ma al più potrebbero ritenersi

oggetto della generica censura di assenza della previa intesa sui

compiti di rilievo nazionale, mossa con il quarto motivo del ricorso

- non si tratta di divergenze tali da inficiare la conformità del

decreto all'intesa prescritta in tema di individuazione dei compiti

di rilievo nazionale da conservare alla competenza statale.

Invero:

a) la difformità relativa all'art. 89, comma 1, lettera b),

è puramente formale e non incide sulla sostanziale individuazione

dei compiti di rilievo nazionale. Infatti il testo del decreto

include, fra le funzioni trasferite, quelle relative "alle dighe non

comprese in quelle indicate all'articolo 91, comma 1" (cioè diverse

da quelle aventi le caratteristiche tecniche di cui all'art. 1, comma

1, del d.l. n. 507 del 1994, che detto art. 91, comma 1, del decreto,

in conformità dell'intesa, conserva alla competenza dello Stato),

anziché "alla vigilanza sulla realizzazione e l'esercizio delle

dighe di ritenuta di cui al decreto del Presidente della Repubblica

1° novembre 1959, n. 1363" (come risultava nel testo oggetto di

intesa): la variazione appare determinata dalle esigenze di

coordinamento con il testo - conforme all'intesa - dell'art. 91,

comma 1, e non modifica la portata rispettiva delle funzioni

conferite e di quelle conservate in capo allo Stato;

b) la difformità relativa all'art. 109, comma 2, riguarda la

mancata inclusione - nel testo finale - del dipartimento dei servizi

tecnici nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri fra

le strutture per le quali si prevede il riordino ai sensi degli

articoli 11 e 12 della legge n. 59 del 1997, cioè in base alla

delega specifica per la riorganizzazione delle strutture

amministrative nazionali. Ma, com'è evidente, si tratta di tema

estraneo alla individuazione - unico oggetto dell'intesa prevista

dalla legge di delega - dei compiti di rilievo nazionale da

trattenere in capo allo Stato, in deroga al principio del

conferimento alle regioni e agli enti locali, secondo quanto previsto

dall'art. 1, comma 4, lettera c), della legge di delega.

14. - In relazione al d.lgs. n. 443 del 1999, sulla base delle

considerazioni sopra svolte (al n. 12), potrebbe porsi uno specifico

interrogativo circa la validità dell'intesa sancita dalla

Conferenza, nella seduta del 1° luglio 1999, concernente

l'introduzione, nel testo dell'art. 115 del d.lgs. n. 112 del 1998,

del nuovo comma 3-ter, ad integrazione delle modifiche allo stesso

art. 115 su cui era stata sancita l'intesa nella seduta del 25 giugno

1999, in relazione alla circostanza che la nuova intesa integrativa

fu il frutto di una proposta avanzata, al di fuori dell'ordine del

giorno della seduta, dalle regioni e dalle province autonome di

Trento e di Bolzano (come risulta dal verbale n. 19/1999, punto A

degli "argomenti proposti nel corso della seduta"). Tuttavia la Corte

non ha ragione di affrontare, in questa sede, tale interrogativo, sia

perché si tratta di un profilo non dedotto nel ricorso, nel quale la

regione si limita a impugnare, fra gli altri, nel suo complesso,

l'art. 16 del d.lgs. n. 443 del 1999, modificativo dell'art. 115 del

d.lgs. n. 112 del 1998, contestando la mancanza, anche relativamente

all'intesa sancita nella seduta del 1° luglio 1999, dell'assenso di

tutti i presidenti delle regioni (mentre in altro motivo del ricorso

- esaminato più avanti nel corso della presente pronuncia - è

censurato il comma 3-ter aggiunto all'art. 115 del decreto base, ma

sotto il profilo del suo contenuto); sia perché, comunque, la

modifica in questione - richiesta, come si è detto, dalle regioni ad

integrazione della precedente intesa, e accettata dal Governo - non

riguarda la individuazione di compiti di rilievo nazionale, bensì la

disciplina, sulla base di accordi da approvare in Conferenza

Stato-regioni, dell'esercizio delle funzioni (statali, come si dira)

previste dai commi 3 e 3-bis dello stesso art. 115, concernenti le

verifiche di conformità alle normative di strutture, attività e

prodotti in materia sanitaria.

15. - Deve invece essere esaminato, sempre riguardo al d.lgs.

n. 443 del 1999, il profilo di censura prospettato dalla ricorrente

là dove essa rileva che l'art. 3 del d.lgs. n. 443 del 1999,

modificativo dell'art. 29, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 112 del

1998, è stato approvato dal Governo in un testo parzialmente diverso

da quello risultante dall'intesa sancita nella Conferenza

Stato-regioni.

L'art. 29 del decreto base determina le funzioni e i compiti

conservati allo Stato in materia di ricerca, produzione, trasporto e

distribuzione di energia. In particolare, la lettera b), del comma 2,

nel testo originario, conservava in capo allo Stato le funzioni

amministrative concernenti "le determinazioni inerenti

l'importazione, l'esportazione e lo stoccaggio di energia". Il testo

dell'art. 3 dello schema di decreto modificativo e integrativo, sul

quale intervenne l'intesa nella seduta della Conferenza del 25 giugno

1999, prevedeva (oltre ad una modifica della lettera l) del comma 2

dello stesso art. 29, trasfusa integralmente nel testo del d.lgs.

n. 443 del 1999, e che qui non viene in considerazione), l'aggiunta,

nel citato testo della lettera b), dopo le parole "stoccaggio di

energia", delle seguenti parole: "limitatamente allo stoccaggio di

metano in giacimento, allo stoccaggio di oli minerali di capacità

superiore a mc. 80.000 e di gas di petrolio liquefatti di capacità

superiore a mc. 400". Nel testo finale del decreto legislativo,

invece, l'aggiunta è limitata alle parole "limitatamente allo

stoccaggio di metano in giacimento". In sostanza, mentre il decreto

base conservava allo Stato per intero le determinazioni inerenti allo

stoccaggio di energia, la modifica recata dal decreto correttivo

prevede una limitazione di tali competenze rimaste in capo allo

Stato: secondo l'intesa dette competenze avrebbero comunque dovuto

essere più ampie di quelle poi effettivamente rimaste allo Stato in

base al decreto n. 443, concernendo, oltre allo stoccaggio di metano

in giacimento, altresì lo stoccaggio, in quantità superiori a date

soglie, degli oli minerali e dei gas di petrolio liquefatti. Queste

ultime funzioni sono state invece escluse, nel testo definitivo,

dalla competenza statale, risultando dunque, in definitiva, più

ampia la sfera delle funzioni conferite alle regioni ai sensi

dell'art. 30, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 112, secondo cui "sono

delegate alle regioni le funzioni amministrative in tema di energia

(...) che non siano riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 29 o

che non siano attribuite agli enti locali ai sensi dell'articolo 31".

16. - La questione, sotto questo specifico profilo, è fondata.

La modifica introdotta nel decreto base dall'art. 3, comma 1,

lettera a), del d.lgs. n. 443 è infatti difforme dall'intesa

raggiunta, e dunque perviene ad una definizione dell'area dei compiti

di rilievo nazionale, conservati in capo allo Stato, diversa da

quella concordata. Poiché il Governo non ha motivato specificamente

tale difformità dal testo dell'intesa, essa dà luogo a violazione

dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge n. 59 del 1997, e

dunque, indirettamente, a violazione dell'art. 76 della Costituzione.

Né si potrebbe obiettare che la modifica introdotta dal Governo

è ampliativa, e non restrittiva, delle funzioni conferite alle

regioni, rispetto al testo su cui si raggiunse l'intesa: infatti la

garanzia dell'intesa riguarda non solo l'ampiezza minima dei

conferimenti convenuti, ma più in generale il riparto delle funzioni

risultante dalla individuazione dei compiti di rilievo nazionale

trattenuti in capo allo Stato, anche tenendo conto del fatto che,

nella specie, le funzioni delegate alle regioni ai sensi dell'art. 30

del d.lgs. n. 112 possono comportare oneri finanziari, come risulta

implicitamente dallo stesso art. 30, comma 2, che vincola le regioni

a statuto ordinario a destinare, "per far fronte alle esigenze di

spesa relative alle attività di cui al comma 1", cioè alle

attività delegate, una percentuale minima dell'1 per cento delle

disponibilità conseguite annualmente ai sensi dell'art. 3, comma 12,

della legge n. 549 del 1995 (vale a dire del gettito della quota

dell'accisa sulla benzina attribuita alle regioni stesse).

Poiché la pronuncia di questa Corte non può, all'evidenza,

conseguire l'effetto di ripristinare la corrispondenza fra il testo

su cui è intervenuta l'intesa e il testo legislativo emanato,

inserendo in quest'ultimo ulteriori ipotesi di compiti riservati allo

Stato nel campo dello stoccaggio di energia, l'accoglimento della

censura deve condurre alla dichiarazione di illegittimità

costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera a, del d.lgs. n. 443 del

1999, ripristinando così, per questa parte, il testo originario del

d.lgs. n. 112 del 1998, che la disposizione censurata aveva inteso

modificare.

17. - Con il quinto motivo del primo ricorso la ricorrente

lamenta la violazione degli articoli 76, 117 e 118 della Costituzione

ad opera delle disposizioni del d.lgs. n. 112 del 1998 che

attribuiscono direttamente funzioni e compiti agli enti locali

sub-regionali nelle materie di cui all'art. 117 della Costituzione, e

specificamente degli articoli 41, comma 3; 66, comma 1, lettere b),

(peraltro poi soppressa dall'art. 9 del d.lgs. n. 443 del 1999) e c),

99, comma 3, secondo periodo; 131, comma 2; 132: non si tratterebbe,

infatti, di compiti di interesse esclusivamente locale, e sarebbe

comunque violato il criterio di cui all'art. 4, comma 1, della legge

di delega, secondo cui nelle materie dell'art. 117 della Costituzione

l'attribuzione delle funzioni avrebbe dovuto essere operata a favore

delle regioni, alle quali sarebbe poi spettato valutare la necessità

di conferimento delle stesse a livello locale.

18. - La questione non è fondata.

La legge di delega attribuiva al Governo, in termini assai ampi,

il compito di procedere a conferire "alle regioni e agli enti locali,

ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e

compiti amministrativi". Il legislatore delegato era dunque

autorizzato ad impiegare tutti gli strumenti di decentramento

funzionale contemplati dalla Costituzione, dal trasferimento e dalla

delega a favore delle regioni, all'attribuzione diretta a favore

degli enti locali; e infatti l'art. 3, comma 1, lettera b), della

stessa legge prevedeva che con i decreti legislativi delegati

fossero, fra l'altro, "indicati, nell'ambito di ciascuna materia, le

funzioni e i compiti da conferire alle Regioni (...) o da conferire

agli enti locali territoriali o funzionali ai sensi degli articoli

128 e 118, primo comma, della Costituzione": dove il richiamo

all'art. 118, primo comma, non può che riferirsi alle funzioni "di

interesse esclusivamente locale" che la legge della Repubblica può

attribuire direttamente agli enti locali proprio nelle materie di cui

all'art. 117 della Costituzione (cfr. sentenza n. 408 del 1998, n. 3

del considerato in diritto).

L'ulteriore principio sancito dall'art. 4, comma 1, della legge

di delega, secondo cui "nelle materie di cui all'articolo 117 della

Costituzione, le regioni, in conformità ai singoli ordinamenti

regionali, conferiscono alle province, ai comuni e agli altri enti

locali tutte le funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a

livello regionale" (mentre gli altri compiti e funzioni decentrati

vengono conferiti a regioni, comuni e altri enti locali con i decreti

legislativi delegati: art. 4, comma 2, della stessa legge), ha per un

verso una portata più ampia, concernendo tutte le funzioni comunque

facenti capo alle regioni nelle materie di loro competenza propria,

comprese quelle già ad esse intestate; per altro verso ha una

portata direttiva di massima, nel senso della spettanza alle regioni

del compito di procedere, nelle materie medesime, alla ripartizione

di funzioni fra di esse e gli enti locali, ma non può intendersi

come preclusivo dell'impiego, da parte del legislatore delegato,

dello strumento della attribuzione diretta di compiti agli enti

locali ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione.

Nel procedere alla individuazione dei compiti ritenuti di

"interesse esclusivamente locale" da attribuire agli enti locali il

medesimo legislatore delegato godeva di ampia discrezionalità,

nell'osservanza dei criteri generali indicati dall'art. 4, comma 3,

della legge di delega (sussidiarietà, completezza, efficienza ed

economicità, responsabilità e unicità dell'amministrazione,

omogeneità, adeguatezza, differenziazione): né la ricorrente adduce

una specifica dimostrazione del fatto che i compiti, o taluni dei

compiti, attribuiti agli enti locali dal decreto legislativo non

rivestano carattere di interesse esclusivamente locale, o che la loro

attribuzione agli enti locali sia in contrasto con i predetti criteri

generali.

19. - La ricorrente censura, con il sesto motivo del primo

ricorso, gli articoli 3, comma 1, e 132, comma 1, primo periodo, del

d.lgs. n. 112, secondo i quali, entro sei mesi dall'emanazione del

decreto, ciascuna regione doveva determinare le funzioni richiedenti

l'unitario esercizio a livello regionale e conferire tutte le altre

agli enti locali, adottando la legge regionale di "puntuale

individuazione delle funzioni trasferite o delegate ai comuni ed agli

enti locali e di quelle mantenute in capo alle regioni stesse".

Sarebbero violati gli articoli 76, 117 e 118 della Costituzione per

la irragionevole brevità del termine imposto alle regioni, tale da

lederne l'autonomia e da rendere pressoché inevitabile l'intervento

sostitutivo dello Stato previsto dall'art. 4, comma 5, secondo

periodo, della legge n. 59 del 1997.

20. - La questione è inammissibile.

Il termine di sei mesi dalla emanazione del decreto legislativo,

assegnato alle regioni per l'adozione della legge di "puntuale

individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali

e di quelle mantenute in capo alla regione stessa", è espressamente

stabilito dall'art. 4, comma 5, primo periodo, della legge di delega.

Il legislatore delegato non ha fatto altro, a tale proposito, che

richiamare e ripetere la prescrizione della legge di delega.

La censura non può dunque utilmente appuntarsi sul decreto

delegato. Né può accogliersi la richiesta subordinata della

ricorrente, di sollevare questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4, comma 5, della legge di delega, per violazione degli

indicati medesimi parametri costituzionali, poiché si farebbe luogo

in tal modo ad una inammissibile elusione del termine assegnato alle

regioni dall'art. 2 della legge costituzionale n. 1 del 1948 per la

impugnazione delle leggi statali.

21. - Il settimo motivo del primo ricorso solleva questione di

legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 119 della

Costituzione, dell'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 112, ove si

prevedono i criteri di attribuzione alle regioni e agli enti locali

di beni e risorse finanziarie "corrispondenti per ammontare a quelli

utilizzati dallo Stato per l'esercizio delle medesime funzioni e

compiti prima del conferimento", stabilendo che, ai fini della

relativa quantificazione, si tenga conto "dei beni e delle risorse

utilizzati dallo Stato in un arco temporale pluriennale, da un minimo

di tre ad un massimo di cinque anni" (lettera a), "dell'andamento

complessivo delle spese finali iscritte nel bilancio statale nel

medesimo periodo di riferimento" (lettera b), e "dei vincoli, degli

obiettivi e delle regole di variazione delle entrate e delle spese

pubbliche stabiliti nei documenti di programmazione

economico-finanziaria, approvati dalle Camere, con riferimento sia

agli anni che precedono la data del conferimento, sia agli esercizi

considerati nel bilancio pluriennale in vigore alla data del

conferimento medesimo" (lettera c). La lesione lamentata

discenderebbe dalla indeterminatezza dei criteri indicati, essendo

rimessa al Governo la scelta dell'arco temporale e dell'anno da

assumere come base per il calcolo, e potendo esso utilizzare i

criteri a loro volta indeterminati di cui alle citate lettere b), e

c).

22. - La questione non è fondata.

Il criterio fondamentale individuato per la determinazione delle

risorse da trasferire è, in conformità all'art. 3, comma 1, lettera

b), della legge di delega (che prevede, insieme al conferimento delle

funzioni, la "conseguente e contestuale attribuzione e ripartizione"

dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e

organizzative), quello della attribuzione di beni e risorse

"corrispondenti per ammontare a quelli utilizzati dallo Stato per

l'esercizio delle medesime funzioni e compiti prima del

conferimento": criterio logico ed obiettivo, volto ad evitare

squilibri fra compiti e risorse, o un aggravio della finanza pubblica

per effetto del decentramento delle funzioni. Gli indici contemplati

per la quantificazione delle risorse da attribuire tendono a

realizzare tale principio di corrispondenza, attraverso un

riferimento meno meccanico di quello (utilizzato in occasione di

precedenti trasferimenti di funzioni) alle sole cifre stanziate nei

capitoli pertinenti dell'ultimo bilancio dello Stato, e tenendo conto

della dinamica della spesa nel tempo in rapporto anche agli altri

indici dell'economia, utilizzati al fine della programmazione

finanziaria dello Stato.

Nessuna lesione dell'autonomia finanziaria delle regioni può

perciò discendere da tale definizione di criteri di quantificazione:

mentre eventuali lesioni che discendessero da una cattiva

applicazione degli stessi potrebbero, se del caso, essere fatte

valere in sede di sindacato sui decreti del Presidente del Consiglio,

cui l'art. 7, comma 1, della legge di delega e lo stesso art. 7,

comma 3, del decreto legislativo impugnato affidano la puntuale

individuazione delle risorse da trasferire.

23. - Anche con l'ottavo motivo del primo ricorso la ricorrente

lamenta la lesione dell'art. 119 della Costituzione, ad opera

dell'art. 3, comma 3, in rapporto all'art. 7, del d.lgs. n. 112.

L'art. 3, comma 3, infatti, impone alla regione di attribuire agli

enti locali le risorse, "in misura tale da garantire la congrua

copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei

compiti trasferiti", con la legge regionale che definisce la

ripartizione delle funzioni e dei compiti medesimi fra regione ed

enti locali: ma la regione non saprebbe donde trarre le risorse da

trasferire, posto che a sua volta riceverebbe dallo Stato beni e

mezzi solo successivamente, con i provvedimenti attuativi di cui

all'art. 7 del decreto legislativo.

24. - La questione non è fondata, in quanto le norme impugnate

non possono intendersi nel senso, paventato dalla ricorrente, di

imporre un trasferimento di risorse da parte della regione, a favore

degli enti locali, anticipato rispetto alla attribuzione delle stesse

da parte dello Stato alla regione medesima.

In realtà la ripartizione delle risorse trasferite dallo Stato

fra regione ed enti locali non può che seguire la ripartizione delle

funzioni e dei compiti: questo è il criterio di fondo cui si

ispirano sia la legge di delega, sia il decreto delegato. È dunque

evidente che la individuazione delle risorse spettanti agli enti

locali deve conseguire, da un lato, alla ripartizione delle funzioni,

parzialmente rimessa alla legge regionale, dall'altro lato alla

individuazione da parte dello Stato dell'insieme delle risorse

trasferite in conseguenza dei conferimenti di funzioni e di compiti.

Ed infatti l'art. 7, comma 8, del d.lgs. n. 112 prevede che siano i

decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'art. 7

della legge n. 59 del 1997, a contenere, fra l'altro,

"l'individuazione dei beni e delle strutture da trasferire, in

relazione alla ripartizione delle funzioni, alle regioni e agli enti

locali" (art. 7, comma 8, lettera b), e che a tal fine gli schemi di

decreti siano elaborati sulla base di accordi tra Governo, regioni ed

enti locali promossi dalla Conferenza unificata Stato, regioni,

città e autonomie locali, salvo, in caso di mancato accordo, il

dovere del Presidente del Consiglio di provvedere, acquisito il

parere della Conferenza unificata (art. 7, comma 8, cit., prima e

ultima proposizione).

Il principio di congruità delle risorse trasferite rispetto alle

funzioni conferite a ciascun livello vale sia per la ripartizione di

risorse effettuata da parte dello Stato sulla base degli accordi fra

Governo, regioni ed enti locali, sia per le ulteriori risorse

trasferite agli enti locali dalle Regioni in relazione ad ulteriori

conferimenti di funzioni.

25. - Con il nono motivo del primo ricorso la regione Veneto

lamenta che il decreto legislativo impugnato abbia omesso quasi del

tutto di provvedere alla soppressione, trasformazione o accorpamento

delle strutture statali interessate dal conferimento di funzioni e

compiti, come previsto dall'art. 3, comma 1, lettera d), della legge

di delega, nonché alla individuazione delle modalità e delle

procedure per il trasferimento del personale statale, come previsto

dall'art. 3, comma 1, lettera e), della stessa legge, rinviando

invece a successivi provvedimenti del Governo. La omissione di tali

adempimenti comporterebbe non già un parziale esercizio della

delega, ma un illegittimo esercizio della stessa, posto che

l'indicazione delle strutture oggetto del riordino e del personale da

trasferire sarebbe essenziale per dare concretezza ai conferimenti di

funzioni. Sarebbero dunque violati gli articoli 76, 117 e 118 della

Costituzione.

26. - La questione non è fondata.

Al riordino delle strutture statali interessate dal conferimento

di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali è previsto che

si debba provvedere, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge di

delega, "con le modalità e i criteri di cui al comma 4-bis

dell'art. 17 della legge 31 agosto 1988, n. 400", introdotto

dall'art. 13, comma 1, della stessa legge n. 59 del 1997: cioè con

regolamenti di organizzazione, sulla base dei principi fissati con

atto legislativo. Specifici interventi di riordino di strutture

centrali, da attuare con decreti legislativi, sono poi previsti come

oggetto di una autonoma delega dall'art. 11 della stessa legge n. 59

del 1997.

Non contrasta perciò con la legge di delega il disposto

dell'art. 9 del d.lgs. n. 112 del 1998, secondo cui al riordino delle

strutture che svolgevano le funzioni e i compiti oggetto del decreto

medesimo, ed eventualmente alla loro soppressione o al loro

accorpamento, "si provvede con i decreti previsti dagli articoli 7,

10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Quanto poi al trasferimento del personale statale, la legge di

delega prevede che i decreti legislativi individuino modalità e

procedure per detto trasferimento (art. 3, comma 1, lettera e), e

demanda ai provvedimenti attuativi di cui all'art. 7 della stessa

legge il compito di individuare puntualmente, fra l'altro, il

personale da trasferire e di ripartirlo tra le regioni e fra queste e

gli enti locali (art. 7, comma 1). Apposite norme statuenti regole

sostanziali in materia, in particolare per quanto riguarda

l'inquadramento e il trattamento giuridico ed economico del personale

trasferito, sono contenute nell'art. 7, commi 4, secondo periodo, 5 e

6, del decreto impugnato. A sua volta lo stesso art. 7, al comma 8,

specifica le procedure da seguire per la elaborazione dei decreti

attuativi a cui è affidata, fra l'altro, "la definizione dei

contingenti complessivi, per qualifica e profilo professionale, del

personale necessario per l'esercizio delle funzioni amministrative

conferite e del personale da trasferire" (lettera c). Il pur largo

rinvio ai provvedimenti attuativi di cui all'art. 7 della legge di

delega per la (ulteriore) "individuazione delle modalità e delle

procedure di trasferimento", nonché "dei criteri di ripartizione del

personale" (art. 7, comma 4, dello stesso decreto legislativo), non

contrasta dunque con i criteri della delega e non inficia l'efficacia

del previsto meccanismo di conferimento di funzioni e compiti e di

conseguente trasferimento delle risorse, comprese quelle di

personale.

27. - Con il decimo motivo del primo ricorso la ricorrente

lamenta che il decreto impugnato abbia omesso di attuare le

prescrizioni della legge di delega relative alla individuazione di

procedure e strumenti di raccordo per la collaborazione e l'azione

coordinata fra diversi livelli di governo (art. 3, comma 1, lettera

c, della legge n. 59 del 1997), alla previsione di modalità e

condizioni per l'avvalimento da parte dello Stato di uffici regionali

e locali (art. 3, comma 1, lettera f), e per il conferimento a

particolari strutture organizzative di funzioni che non richiedano

l'esercizio esclusivo da parte delle regioni e degli enti locali

(art. 3, comma 1, lettera g). La mancanza, nel decreto legislativo,

salve limitate eccezioni, di tali previsioni violerebbe ancora una

volta gli articoli 76, 117 e 118 della Costituzione.

28. - La questione è inammissibile.

Le norme della legge di delega invocate come parametro interposto

hanno carattere solo facoltizzante, nel senso che esse consentivano

al legislatore delegato di prevedere, là dove fosse ritenuto

necessario od opportuno, strumenti di raccordo, ipotesi di

avvalimento di uffici, o la creazione di particolari strutture

organizzative, senza però imporre l'uso di tali strumenti o istituti

a proposito di oggetti o materie determinate. La stessa ricorrente

ammette che in taluni casi, che sarebbero limitati, il legislatore

delegato ha utilizzato siffatte previsioni, ma il fatto che esso non

abbia ritenuto opportuno di farvi ricorso più largamente, od in

altre ipotesi, non può dar luogo a censure di legittimità

costituzionale. Per altro verso, la ricorrente non specifica quali

sarebbero le disposizioni del decreto legislativo viziate sotto

questo profilo, onde la censura si palesa inammissibile anche per la

sua genericità.

29. - Con l'ultimo motivo del primo ricorso la regione ricorrente

censura, per violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione,

l'art. 25, comma 2, lettera g), del d.lgs. n. 112 del 1998. La

disposizione demanda ad uno o più regolamenti la disciplina del

procedimento in materia di autorizzazione all'insediamento di

attività produttive, stabilendo che essi debbono prevedere che, nel

caso in cui il progetto sia in contrasto con uno strumento

urbanistico, si possa ricorrere alla conferenza di servizi, la cui

determinazione, se vi è accordo sulla variante, costituisce proposta

di variante, sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio

comunale.

Secondo la ricorrente tale previsione lede la competenza

regionale in materia urbanistica, espropriando la regione del potere

di concorrere a definire l'assetto urbanistico.

30. - La questione è fondata.

Secondo le regole generali oggi risultanti dall'art. 14-quater

della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dalla legge n. 340

del 2000, e già prima dall'art. 14, comma 3-bis della stessa legge

nel testo modificato dalla legge n. 127 del 1997, la conferenza di

servizi può adottare una determinazione positiva sul progetto, non

conforme allo strumento urbanistico generale, anche quando vi sia

dissenso di taluna delle amministrazioni partecipanti, e dunque

anche, in particolare, della regione. In tale ipotesi, la previsione

secondo cui la proposta di variante può essere approvata

definitivamente dal consiglio comunale, senza l'ulteriore

approvazione regionale, equivale a consentire che lo strumento

urbanistico sia modificato senza il consenso della regione, con

conseguente lesione della competenza regionale in materia

urbanistica.

Né può valere, a far ritenere salvaguardata tale competenza, il

richiamo al disposto dell'articolo 14, comma 3-bis della legge n. 241

del 1990, introdotto dall'art. 17 della legge n. 127 del 1997, che

attribuiva fra l'altro al Presidente della regione, previa delibera

del consiglio regionale, il potere di disporre la sospensione della

determinazione di conclusione positiva del procedimento, adottata

dall'amministrazione procedente a seguito della conferenza di

servizi. A parte ogni altra considerazione, infatti, detta

disposizione non è più in vigore, a seguito della riformulazione

degli articoli da 14 a 14-quater della legge n. 241 del 1990, operata

dalla legge n. 340 del 2000: oggi l'art. 14-quater si limita a

prevedere che se una o più amministrazioni hanno espresso

nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta

dell'amministrazione procedente, quest'ultima assuma comunque la

determinazione di conclusione del procedimento sulla base

della maggioranza delle posizioni espresse, e che solo qualora il

motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione "preposta alla

tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio

storico-artistico o alla tutela della salute", la decisione sia

rimessa al Consiglio dei ministri (con l'intervento del presidente

della regione quando il dissenso è espresso da una regione) ove

l'amministrazione dissenziente o quella procedente sia

un'amministrazione statale, ovvero "ai competenti organi collegiali

esecutivi degli enti territoriali" nelle altre ipotesi

(art. 14-quater commi 3 e 4). Non è dunque appropriata

l'integrazione apportata di recente al regolamento in materia di

sportelli unici per gli impianti produttivi dall'art. 1 del

regolamento approvato con d.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440, là dove

dispone, per l'ipotesi di pronuncia definitiva del consiglio comunale

sulla proposta di variante dello strumento urbanistico, che "non è

richiesta l'approvazione della regione, le cui attribuzioni sono

fatte salve dall'art. 14, comma 3-bis della legge 7 agosto 1990,

n. 241".

Deve pertanto essere dichiarata l'illegittimità costituzionale

della disposizione censurata, nella parte in cui prevede che, ove il

progetto di insediamento contrasti con le previsioni di uno strumento

urbanistico, la determinazione della conferenza di servizi

costituisce, anche nell'ipotesi di dissenso della regione, proposta

di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio

comunale.

31. - L'art. 16 del d.lgs. n. 443 del 1999 è impugnato, con il

quarto motivo del secondo ricorso, nella parte in cui introduce

nell'art. 115 del decreto base (concernente la ripartizione delle

competenze in materia di tutela della salute) il comma 3-ter ove si

dispone che "l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 3 e 3-bis

[concernenti la verifica di conformità alla normativa di strutture e

attività sanitarie, di sostanze e prodotti] è regolato sulla base

di modalità definite con apposito accordo da approvare in Conferenza

Stato-regioni, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281". Esso violerebbe gli articoli 117 e 118 della

Costituzione, in quanto condizionerebbe l'esercizio di funzioni

regionali, e la stessa attività legislativa delle regioni, ad

accordi con il Governo.

32. - La questione non è fondata, non avendo la norma impugnata

la portata ad essa attribuita dalla ricorrente.

L'art. 115, comma 2, del d.lgs. n. 112, elencando le funzioni e i

compiti amministrativi conferiti alle regioni in materia di tutela

della salute, contempla fra questi "la verifica della conformità

rispetto alla normativa nazionale e comunitaria di attività,

strutture, impianti, laboratori, officine di produzione, apparecchi,

modalità di lavorazione, sostanze e prodotti, ai fini del controllo

preventivo, salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo,

nonché la vigilanza successiva, ivi compresa la verifica

dell'applicazione della buona pratica di laboratorio".

A sua volta il comma 3 dello stesso articolo stabiliva che il

conferimento delle funzioni di verifica della conformità di cui al

comma 2 ha effetto dopo un anno dalla entrata in vigore del decreto

legislativo; e che entro tale termine, con decreto legislativo da

emanarsi ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 59 del 1997 - cioè

con decreto integrativo e correttivo dei decreti legislativi di

conferimento - sarebbero stati individuati, fra l'altro, gli

adempimenti "che, per caratteristiche tecniche e finalità, devono

restare di competenza degli organi centrali".

In attuazione di tale previsione, l'art. 16 del d.lgs. n. 443 del

1999 ha anzitutto introdotto nel citato art. 115 un comma 3-bis,

secondo il quale, "ai sensi del comma 3 del presente articolo,

restano riservate allo Stato le funzioni di verifica, ai fini del

controllo preventivo, della conformità rispetto alla normativa

nazionale e comunitaria, limitatamente agli aspetti di tutela della

salute di rilievo nazionale:

a) degli stabilimenti di produzione dei prodotti destinati ad

alimentazione particolare e dei prodotti fitosanitari;

b) dei macelli, dei mercati ittici e stabilimenti dove si

allevano animali o pesci, nonché dei laboratori di trasformazione e

delle altre strutture di interesse veterinario che fabbricano o

trattano prodotti destinati all'esportazione;

c) dei laboratori".

Ha poi inserito un comma 3-ter - la disposizione qui impugnata -

ai sensi del quale "l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 3 e

3-bis è regolato sulla base di modalità definite con apposito

accordo da approvare in Conferenza Stato-regioni, ai sensi

dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

Tale ultimo comma fu aggiunto, come si è prima ricordato (sopra,

n. 11), al testo già oggetto di intesa nella Conferenza

Stato-regioni, che conteneva solo il comma 3-bis a seguito

dell'intesa integrativa raggiunta nella seduta della Conferenza del

1° luglio 1999, su specifica richiesta delle regioni.

Esso non può intendersi nel senso che subordini all'accordo con

il Governo in Conferenza Stato-regioni l'esercizio delle funzioni di

verifica di conformità conferite alle Regioni dall'art. 115, comma

2, lettera c), del d.lgs. n. 112: comma, quest'ultimo, che non è

infatti richiamato dal comma 3-ter. Piuttosto deve intendersi,

nonostante la formulazione non perspicua, nel senso che sulla base

dell'accordo, e quindi con la partecipazione decisionale delle

regioni nella Conferenza, sono disciplinate le modalità di esercizio

delle funzioni di verifica di conformità attribuite alla competenza

degli organi centrali dal comma 3-bis, mentre il richiamo anche al

comma 3 si spiega per il fatto che è in tale comma, già presente

nel testo originario del decreto, che si rinviava espressamente ad un

decreto integrativo la individuazione dei compiti da conservare allo

Stato in questa materia. L'accordo fra Governo e regioni dovrà

dunque concernere la individuazione degli "aspetti della salute di

rilievo nazionale" che delimitano le funzioni di verifica di

conformità attribuite allo Stato, e la determinazione delle

modalità di esercizio di tali funzioni statali in quanto

interferenti con le funzioni di verifica che, nella stessa materia,

sono attribuite alle regioni: ferma restando, evidentemente, la

possibilità per lo Stato di intervenire anche in quest'ultimo

ambito, con gli strumenti a sua disposizione, quale l'eventuale

esercizio, ove previsto, della funzione di indirizzo e coordinamento

a tutela di interessi unitari.

33. - L'ultimo motivo del secondo ricorso investe l'art. 6 del

d.lgs. n. 443 del 1999, che aggiunge all'art. 40, comma 1, del

decreto base - ove si individuano le funzioni e i compiti conservati

allo Stato in materia di fiere e mercati e di commercio - la lettera

f), concernente "l'attività regolamentare in materia di

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di commercio dei

pubblici esercizi, d'intesa con le regioni".

La ricorrente lamenta la violazione degli articoli 76, 117 e 118

della Costituzione, in quanto si vincolerebbe l'attività normativa e

amministrativa delle regioni all'osservanza di norme regolamentari

statali, il che sarebbe precluso sia che si consideri la materia in

questione oggetto di competenza propria delle regioni, sia che la si

consideri materia delegata.

34. - La questione è fondata.

La materia di cui si discute - somministrazione al pubblico di

alimenti e bevande e commercio dei pubblici esercizi - non rientra

nell'ambito delle competenze costituzionalmente proprie delle

regioni.

Ancorché, infatti, l'art. 41 del medesimo d.lgs. n. 112 del

1998, al comma 1, lettera d), disponga il trasferimento alle regioni

delle "competenze già delegate ai sensi dell'articolo 52, primo

comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977

n. 616", e fra queste rientrino quelle relative "ai pubblici esercizi

di vendita e consumo di alimenti e bevande" (lettera a di detto

art. 52, primo comma), sta di fatto che l'art. 39 dello stesso

decreto legislativo n. 112 tiene distinte le funzioni amministrative

relative alla materia "fiere e mercati", rientrante nell'elenco

dell'art. 117 della Costituzione, da quelle relative alla materia -

estranea invece a detto elenco - del "commercio", nel cui ambito sono

espressamente comprese, fra l'altro, "l'attività di somministrazione

al pubblico di bevande e alimenti" e "l'attività di commercio dei

pubblici esercizi" (cfr. sentenza n. 205 del 2001).

Non trattandosi di materia di competenza propria delle regioni,

non sarebbe di per sé costituzionalmente illegittima la previsione

di un esercizio da parte dello Stato della potestà di emanare

regolamenti di esecuzione della legge statale (cfr. legge 25 agosto

1991, n. 287, il cui art. 12 prevede l'emanazione di un regolamento

interministeriale di esecuzione, che non risulta ancora emanato).

Tuttavia, nella specie, occorre tener conto che la legge di

delega (art. 2 della legge di delega n. 59 del 1997, richiamato

espressamente dall'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 112 del 1998) -

riprendendo una clausola generale già presente nell'art. 7, primo

comma, del d.P.R. n. 616 del 1977 - stabilisce in via generale che

nelle materie diverse da quelle di competenza propria delle regioni,

ma oggetto di conferimenti di funzioni amministrative alle stesse,

"spetta alle regioni il potere di emanare norme attuative ai sensi

dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione" (comma 1,

seconda parte); e che "in ogni caso, la disciplina della

organizzazione e dello svolgimento delle funzioni e dei compiti

amministrativi conferiti (...) è disposta, secondo le rispettive

competenze e nell'ambito della rispettiva potestà normativa, dalle

regioni e dagli enti locali" (comma 2).

Con tale previsione generale di attribuzione alle regioni di una

potestà normativa di attuazione della legislazione statale contrasta

la riserva allo Stato, non già di singoli compiti esclusi dal

conferimento, bensì, genericamente, della "potestà regolamentare"

(benché da esercitarsi "d'intesa con le regioni"), in una singola

materia o submateria - quella dei pubblici esercizi di vendita e

consumo di alimenti e bevande - compresa fra quelle in cui vi è

conferimento di funzioni amministrative alle regioni (art. 41, comma

2, lettera a, del d.lgs. n. 112 del 1998), ancorché non rientrante

fra quelle elencate nell'art. 117 della Costituzione. Non si

tratterebbe infatti di una potestà destinata ad esplicarsi in ordine

ad aspetti della materia rimasti alla competenza dello Stato (cfr.

sentenza n. 159 del 2001), ma di una generale potestà normativa

diretta a integrare e specificare la disciplina della legislazione

statale - cioè a darvi attuazione - proprio nella materia oggetto di

conferimento alle regioni: dunque di una funzione normativa di

attuazione coincidente con quella che, in base alla legge di delega,

è attribuita a queste ultime.

Né potrebbe ritenersi che la potestà attribuita allo Stato sia

di carattere suppletivo, riguardi cioè l'emanazione di norme

regolamentari destinate ad avere efficacia solo fino a quando la

regione non adotti, nella stessa materia, proprie norme di attuazione

(come ritenuto in altra occasione, rispetto ad un regolamento statale

in materia analoga, dalla sentenza n. 165 del 1989). Infatti il

contesto in cui è inserita la norma in esame, volta ad integrare

l'elenco delle funzioni "conservate allo Stato", e quindi escluse dal

conferimento alle regioni e agli enti locali (art. 3, comma 1,

lettera a, della legge n. 59 del 1997), in materia di commercio, e la

stessa previsione di una attività regolamentare statale da

esercitarsi "d'intesa con le regioni", impediscono di riconoscere

alla norma stessa la portata riduttiva che sarebbe propria di una

attribuzione di potestà normativa solo suppletiva.

La disposizione impugnata deve pertanto essere dichiarata

costituzionalmente illegittima per contrasto con i principi della

delega, e quindi con l'art. 76 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

a) Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma

2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle

regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge

15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui prevede che, ove la

conferenza di servizi registri un accordo sulla variazione dello

strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di

variante sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio

comunale, anche quando vi sia il dissenso della regione;

b) Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1,

lettera a), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443

(Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo

31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti

amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali);

c) Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 40, comma

1, lettera f), del decreto legislativo n. 112 del 1998, aggiunta

dall'art. 6 del decreto legislativo n. 443 del 1999;

d) Dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli articoli 3, comma 6; 5, commi 2 e 3; 7, commi 1,

2, lettera a) e 8, lettera a), 50, commi 2 e 3; 63; 138, comma 2, del

decreto legislativo n. 112 del 1998, nonché dello stesso decreto

legislativo nella sua interezza, sollevata, in riferimento agli

articoli 76, 117 e 118 della Costituzione, nonché in relazione agli

articoli 1, comma 1, e 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo

1997, n. 59, dalla Regione Veneto con il ricorso in epigrafe (r. ric.

n. 25 del 1998);

e) Dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale del decreto legislativo n. 112 del 1998 sollevata, in

riferimento agli articoli 76, 117 e 118 della Costituzione, nonché

in relazione agli articoli 3, comma 1, lettere c), f), g), della

legge n. 59 del 1997, dalla Regione Veneto con il ricorso in epigrafe

(r. ric. n. 25 del 1998);

f) Dichiara inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale delle seguenti disposizioni del predetto decreto

legislativo n. 112 del 1998, sollevate, in riferimento alle norme

sotto indicate, dalla Regione Veneto con il ricorso in epigrafe (r.

ric. n. 25 del 1998): articoli 13, 44, 54, 59, 69, comma 2, 115, 118,

119, 120, 121, comma 1, 124, 129, 142, in riferimento agli articoli

76, 117 e 118 della Costituzione, nonché in relazione agli articoli

1, commi 3 e 4; 3, commi 1, lettera a) e 4, comma 3, lettere b), e),

f), della legge n. 59 del 1997; articoli 18; 29, comma 2, 33, 65, 85,

93, 98, 104, 137, in riferimento agli articoli 76, 117, secondo

comma, e 118 della Costituzione, nonché in relazione agli articoli 1

e 4, comma 3, lettera b), della legge n. 59 del 1997; articoli 3,

comma 1, e 132, comma 1, primo periodo, in riferimento agli articoli

76, 117 e 118 della Costituzione;

g) Dichiara non fondate le questioni di legittimità

costituzionale delle seguenti disposizioni del decreto legislativo

n. 112 del 1998, sollevate, in riferimento alle norme sotto indicate,

dalla Regione Veneto con il ricorso in epigrafe (r. ric. n. 25 del

1998): articoli 29, comma 1; 52, comma 1; 69, comma 1; 77, 80, 83,

88, 107, 156, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione ed in

relazione all'art. 1, comma 4, lettera c), della legge n. 59 del

1997; articoli 41, comma 3; 66, comma 1, lettere b) e c); 99, comma

3, secondo periodo; 131, comma 2; 132, in riferimento agli articoli

76, 117 e 118 della Costituzione e in relazione all'articolo 4, comma

1, della legge n. 59 del 1997; articolo 7, comma 3, in riferimento

all'art. 119 della Costituzione; articolo 3, comma 3, in rapporto

all'articolo 7, in riferimento all'art. 119 della Costituzione;

articoli 7, comma 4; 9, 58, 67, comma 1; 75; 92, commi 2 e 3; 106,

comma 1; 109, comma 2; 146, in riferimento agli articoli 76, 117 e

118 della Costituzione e in relazione all'art. 3, comma 1, lettere d),

ed e), della legge n. 59 del 1997;

h) Dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale del decreto legislativo n. 443 del 1999 - intero testo

- sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla

Regione Veneto con il ricorso in epigrafe (r. ric. n. 1 del 2000);

i) Dichiara non fondate le questioni di legittimità

costituzionale delle seguenti disposizioni del decreto legislativo

n. 443 del 1999, sollevate, in riferimento alle norme sotto indicate,

dalla Regione Veneto con il ricorso in epigrafe (r. ric. n. 1 del

2000): articoli 1, 8, 11, in riferimento agli articoli 76, 117 e 118

della Costituzione e in relazione agli articoli 1, commi 3 e 4; 3,

comma 1, lettera a); 4, comma 3, lettere b), c), f), della legge

n. 59 del 1997; articoli 13, 14, 15, 16, 17, in riferimento

all'articolo 76 della Costituzione e in relazione all'art. 1, comma

4, lettera c), della legge n. 59 del 1997 e all'art. 3 del decreto

legislativo n. 281 del 1997; art. 16, comma 1, lettera c), in

riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 giugno 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:206 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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