Corte costituzionale

Sentenza n. 322/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/07/2000 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 105, comma 2,

lettera l) secondo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998,

n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato

alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L.

15 marzo 1997, n. 59), promosso con ricorso della Regione Liguria,

notificato il 20 maggio 1998, depositato in cancelleria il 28

successivo ed iscritto al n. 26 del registro ricorsi 1998.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 4 aprile 2000 il giudice relatore

Valerio Onida;

Uditi l'avvocato Gustavo Romanelli per la Regione Liguria e

l'avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente del

Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 20 maggio 1998 e depositato il 28

maggio successivo, la Regione Liguria ha proposto questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 5, 117 e

118 della Costituzione, anche in relazione agli articoli 76, 134, 136

della stessa Costituzione, all'art. 38 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, all'art. 59 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, all'art. 5

della legge 28 gennaio 1994, n. 84, agli articoli 1, 3 e 4 della

legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché al principio di leale

cooperazione fra Stato e Regioni, dell'art. 105, comma 2, lettera l)

secondo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle

regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15

marzo 1997, n. 59).

La ricorrente premette che con d.P.C.M. del 21 dicembre 1995 il

Governo aveva approvato l'elenco delle aree demaniali marittime

riconosciute "di preminente interesse nazionale in relazione agli

interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della

navigazione marittima", come tali escluse dalla delega delle funzioni

amministrative a favore delle Regioni prevista dall'art. 59 del

d.P.R. n. 616 del 1977 "quando la utilizzazione prevista abbia

finalità turistiche e ricreative": il termine per la emanazione di

tale decreto, la cui vana scadenza avrebbe dato luogo senz'altro

all'operatività della delega, era stato fissato dall'art. 6 del

d.-l. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge n. 494 del 1993,

e prorogato poi al 31 dicembre 1995 da una serie di decreti legge

decaduti, fra cui il d.-l. 18 dicembre 1995, n. 535, i cui effetti

sono stati fatti salvi dall'art. 1, comma 2, della legge n. 647 del

1996, nonché, ancora, dall'art. 16, comma 3, del d.-l. n. 535 del

1996, convertito dalla medesima legge n. 647 del 1996.

Detto decreto del Presidente del Consiglio fu impugnato dalla

Regione Liguria con ricorso per conflitto di attribuzione, che

lamentava la carenza dei presupposti previsti dalla legge per

l'esercizio del potere governativo di individuazione delle aree

escluse dalla delega, la illegittima inclusione nell'elenco di aree

di pertinenza della stessa Regione Liguria, nonché la lesione del

principio di leale cooperazione per le modalità con le quali il

Governo aveva provveduto. Con la sentenza n. 242 del 1997 questa

Corte accolse il ricorso, sotto il profilo che il Governo non aveva

acquisito, con modalità conformi al principio di leale cooperazione,

il prescritto parere della Regione ricorrente, e conseguentemente

annullò il decreto limitatamente alla parte che concerne aree del

territorio della ricorrente Regione Liguria.

Ora l'art. 105 del d.lgs. n. 112 del 1998, nel conferire alle

Regioni, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 59 del 1997, le funzioni

amministrative in materia di trasporti, ha stabilito che sono, in

particolare, conferite alle Regioni le funzioni relative "al rilascio

di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del

demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità

diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia"

(comma 2, lettera l) primo periodo): e che, però, "tale conferimento

non opera nei porti e nelle aree di interesse nazionale individuate

con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21

dicembre 1995", di cui sopra si è detto (comma 2, lettera l) secondo

periodo).

Quest'ultima è la disposizione ora impugnata. La ricorrente

ritiene bensì che, dato l'intervenuto annullamento, nei confronti

della stessa Regione, del d.P.C.M. 21 dicembre 1995, disposto con la

sentenza n. 242 del 1997 di questa Corte, dovrebbe "ragionevolmente"

ritenersi che lo Stato non abbia mantenuto su alcuna area demaniale

della Regione il potere concessorio, e che comunque non possa oggi

nuovamente esercitare il potere di individuazione di aree di

interesse nazionale già previsto dall'art. 59, secondo comma, del

d.P.R. n. 616 del 1977; ma afferma che sussisterebbe il dubbio che il

richiamo al d.P.C.M. 21 dicembre 1995 operato dall'impugnato art. 105

possa essere inteso come rinvio materiale, in forza del quale le

previsioni dell'atto governativo assumerebbero l'efficacia propria

dell'atto legislativo rinviante, o che, addirittura, quest'ultimo

abbia operato, con il rinvio, una sorta di convalidazione del decreto

annullato da questa Corte, ripristinando l'efficacia delle sue

previsioni nei confronti della Regione Liguria.

Nell'ipotesi, dunque, che la disposizione in oggetto possa avere

qualche effetto di "ritaglio" della nuova competenza conferita, la

Regione ricorrente afferma di avere interesse all'impugnazione della

medesima.

Con un primo motivo del ricorso si sostiene che non sarebbe

rispettosa del principio di leale cooperazione la riproposizione di

una delimitazione delle competenze regionali che, originariamente

prevista dallo stesso legislatore statale come esito di un

procedimento partecipato, sarebbe stata in concreto operata con

modalità illegittime e lesive delle attribuzioni regionali.

In ogni caso, la disposizione impugnata sarebbe illegittima,

anzitutto, perché il rinvio al d.P.C.M. del 1995 disattenderebbe il

precetto contenuto nella sentenza di questa Corte che lo ha

parzialmente annullato. Il legislatore statale sarebbe incorso così

nella medesima illegittimità costituzionale già riconosciuta dalla

Corte, e avrebbe eluso l'effetto conformativo della pronuncia di

questa. Sarebbe inoltre violato l'art. 5 della Costituzione sotto il

profilo della lesione dell'obbligo di promozione dell'autonomia

locale e del principio di irretrattabilità delle funzioni locali,

nonché sotto il profilo del mancato adeguamento della legislazione,

nei principi e soprattutto nel metodo, alle esigenze dell'autonomia,

soprattutto se con il richiamo al decreto annullato si sia voluto

confermare o convalidare il medesimo.

Con un secondo motivo di ricorso, la Regione afferma che il

"ritaglio" di competenza operato con la disposizione impugnata non

sarebbe conforme ai criteri della delega conferita con l'art. 1 della

legge n. 59 del 1997, che prevede possano essere esclusi dal

conferimento solo le funzioni e i compiti riconducibili alle materie

ivi elencate, fra le quali nessuna sarebbe idonea a comprendere i

compiti di cui si discute.

Inoltre il riferimento alle aree individuate con il d.P.C.M. del

21 dicembre 1995 sarebbe incongruo e irragionevole rispetto ai

criteri adottati nel nuovo conferimento di funzioni, che comprende

tutte le funzioni di rilascio delle concessioni sul demanio con

finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di

energia, laddove la precedente delega aveva un'estensione assai

minore, limitata com'era alle ipotesi di utilizzazione delle aree per

finalità turistiche e ricreative. E, ancora, la previsione impugnata

sarebbe irragionevole, in quanto verrebbe ad irrigidire la

individuazione delle aree escluse dal conferimento, non consentendone

alcuna revisione, in relazione alla possibile modificazione

dell'assetto degli interessi concorrenti, mentre la precedente

disciplina della delega, contenuta nell'art. 59 del d.P.R. n. 616 del

1977, ormai abrogato, prevedeva che con lo stesso procedimento

l'elenco delle aree di interesse nazionale potesse essere modificato.

Con un terzo motivo la Regione, per l'ipotesi che la norma

impugnata abbia inteso convalidare o confermare l'efficacia del

decreto del 1995, anche nella parte, annullata, relativa alla

individuazione di aree del territorio della Liguria, ripropone le

censure già dedotte nei riguardi del decreto medesimo. Quest'ultimo

avrebbe illegittimamente invaso le competenze regionali, riservando

allo Stato funzioni spettanti invece alle Regioni in base al quadro

delle attribuzioni risultante dagli artt. 117 e 118 della

Costituzione, dall'art. 2 del d.P.R. n. 8 del 1972, dall'art. 59 del

d.P.R. n. 616 del 1977, e dall'art. 5 della legge n. 84 del 1994, e

riconducibili alle materie dell'urbanistica, del turismo e

dell'industria alberghiera, della viabilità, degli acquedotti e dei

lavori pubblici di interesse regionale: in particolare comprendendo

fra quelle escluse dalla delega aree destinate ad attività turistica

e ricreativa, aree per le quali non si rileverebbe alcuna connessione

con il preminente interesse nazionale in relazione agli interessi

della sicurezza dello Stato e delle esigenze della navigazione

marittima, nonché approdi, porti turistici e zone portuali a

prevalente o esclusiva funzione turistica o con riguardo ai quali la

competenza per le opere era già passata alla competenza regionale.

Inoltre l'iniziativa statale di individuazione delle aree escluse

dalla delega sarebbe stata attuata con modalità lesive delle

attribuzioni regionali e del principio di leale cooperazione, poiché

il Governo avrebbe assegnato alla Regione un termine, per

l'espressione del parere, non previsto dalla legge e del tutto

insufficiente per l'effettuazione degli adempimenti necessari, e di

fatto l'elenco sarebbe stato approvato dal Presidente del Consiglio

senza considerare il parere formulato dalla Regione Liguria,

trasmesso dopo il termine illegittimamente assegnato.

2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri,

chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

3. - Nell'imminenza dell'udienza la difesa del Presidente del

Consiglio ha depositato una memoria, nella quale si contesta, in

primo luogo, la possibilità di trasferire in capo alla norma

dell'art. 105 del d.lgs. n. 112 del 1998 le censure a suo tempo

accolte da questa Corte, riguardo al decreto allora impugnato, con la

sentenza n. 242 del 1997, la quale sanzionò la violazione del

principio di leale cooperazione per avere il Governo sostanzialmente

omesso di attuare modalità di consultazione della Regione conformi a

tale principio, e precisò che il Governo avrebbe comunque potuto

provvedere, con il procedimento previsto dall'art. 59, secondo comma,

del d.P.R. n. 616 del 1977, a integrare l'elenco delle aree demaniali

escluse dalla delega di cui allo stesso art. 59.

Secondo l'Avvocatura erariale, poiché il decreto legislativo

n. 112 del 1998, emanato sulla base della delega contenuta

nell'art. 1 della legge n. 59 del 1997, è stato adottato, in

conformità a quanto previsto dalla legge di delega, dopo avere

acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni, anche

sull'art. 105, oggetto dell'odierna censura, non potrebbe ravvisarsi,

nella specie, la violazione della Costituzione: infatti non

ricorrerebbe l'inosservanza delle modalità di consultazione delle

Regioni, accertata con la sentenza in riferimento al diverso disposto

dell'art. 59 del d.P.R. n. 616 del 1977; e il Governo, acquisendo il

parere della Conferenza Stato-Regioni, avrebbe sottoposto con questo

mezzo al parere delle Regioni interessate anche la indicazione delle

zone demaniali escluse dal conferimento di funzioni, attraverso il

richiamo meramente materiale all'elenco di cui al d.P.C.M. del 21

dicembre 1995.

La difesa del Presidente del Consiglio contesta poi che lo Stato

avesse, dopo la sentenza n. 242 del 1997, perduto la potestà di

intervenire sull'oggetto della delega di funzioni alle Regioni: anche

ammesso che a seguito della sentenza fossero state delegate alla

Regione le funzioni di cui all'art. 59 del d.P.R. n. 616 del 1977,

nulla avrebbe vietato al legislatore statale di disciplinare

nuovamente la materia. Comunque si dovrebbe dubitare della

legittimità della pretesa della Regione di essere, per effetto

dell'annullamento del decreto del 1995, attributaria delle funzioni

amministrative in aree di preminente interesse nazionale, nel

contesto della delega recata dall'art. 59 del d.P.R. n. 616 del 1977,

limitata alle finalità turistiche e ricreative.

Nemmeno - prosegue la memoria - sarebbe fondata la censura di

eccesso di delega. Da un lato l'art. 1, comma 3, della legge n. 59

del 1997, riservando allo Stato le materie degli affari esteri e

commercio estero, delle dogane, della protezione dei confini e della

profilassi internazionale, dell'ordine e della sicurezza pubblica, e

dei trasporti di interesse nazionale, consentirebbe di ritenere che

allo Stato debbano rimanere riservate tutte le funzioni che esulano

dal ristretto ambito locale di interesse degli enti destinatari del

conferimento; e il riferimento alle aree di interesse nazionale,

recato dall'art. 105 del d.lgs. n. 112 del 1998, sarebbe

perfettamente congruo con altre previsioni, non impugnate, dello

stesso decreto in tema di porti, di disciplina della navigazione e di

approvvigionamento di fonti di energia. Dall'altro lato, nessuna

disposizione della legge di delega imporrebbe di delimitare le

materie escluse dalla delega con atto amministrativo o comunque

diverso dall'atto normativo primario, non avendo oggi senso il

richiamo alla ormai superata disciplina dettata dall'art. 59 del

d.P.R. n. 616 del 1977.

4. - Ha prodotto memoria anche la Regione ricorrente, la quale,

contestata la (peraltro generica) eccezione di inammissibilità

sollevata dal Presidente del Consiglio nel suo atto di costituzione,

ribadisce in primo luogo le censure mosse col primo motivo del

ricorso, fondate sulla elusione dell'effetto della sentenza

costituzionale n. 242 del 1997 e sulla lesione della sfera di

competenza regionale per i motivi accolti nella medesima sentenza.

In relazione al terzo motivo del ricorso, la Regione afferma che,

o deve ritenersi la norma impugnata priva di efficacia con

riferimento alla Regione Liguria, a seguito dell'annullamento

parziale del d.P.C.M. 21 dicembre 1995, oppure, se la disposizione

impugnata deve intendersi convalidare e confermare l'efficacia di

detto decreto, anche nella parte relativa alla Regione Liguria, essa

integrerebbe, in via derivata, le violazioni costituzionali che hanno

viziato il decreto, per avere esso riservato allo Stato funzioni che

spetterebbero invece alla Regione, e per essere stato emanato con

modalità lesive del principio di leale cooperazione.

Infine, nella memoria si ribadisce, con riferimento al secondo

motivo del ricorso, la censura di eccesso di delega, nonché quella

di irragionevolezza della disposizione, per essere state individuate

le aree escluse sulla base di valutazioni dell'interesse nazionale

che non terrebbero conto dei criteri dettati per il nuovo

conferimento di funzioni, e per non avere previsto la possibilità di

rivedere tale individuazione, se non con atto legislativo. Considerato in diritto

1. - La Regione Liguria ha proposto questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli articoli 5, 117 e 118 della

Costituzione, anche in relazione agli articoli 76, 134, 136 della

stessa Costituzione, all'art. 38 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

all'art. 59 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, all'art. 5 della legge

28 gennaio 1994, n. 84, agli articoli 1, 3 e 4 della legge 15 marzo

1997, n. 59, nonché al principio di leale cooperazione fra Stato e

Regioni, dell'art. 105, comma 2, lettera l secondo periodo, del

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e

compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali,

in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

La previsione oggetto di censura si inserisce in una disposizione

del decreto legislativo n. 112 del 1998, diretta a disciplinare il

conferimento alle Regioni e agli enti locali delle funzioni

amministrative in materia di trasporti, stabilendo in particolare che

tra le funzioni conferite alle Regioni sono comprese quelle relative

"al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione

interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per

finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di

energia" (art. 105, comma 2, lettera l) primo periodo); e che, però,

"tale conferimento non opera nei porti e nelle aree di interesse

nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri del 21 dicembre 1995" (comma 2, lettera l) secondo periodo).

Quest'ultimo è l'inciso impugnato dalla ricorrente.

Il citato d.P.C.M. del 21 dicembre 1995 è l'atto, emanato in

attuazione dell'art. 59, secondo comma, secondo periodo, del d.P.R.

n. 616 del 1977, con cui sono state individuate le aree demaniali

escluse dalla delega delle funzioni amministrative conferita alle

Regioni dal primo comma del predetto articolo 59 "sul litorale

marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle

aree del demanio lacuale e fluviale, quando la utilizzazione prevista

abbia finalità turistiche e ricreative". Da tale delega erano

escluse le funzioni in materia di navigazione marittima, di sicurezza

nazionale e di polizia doganale, ed inoltre essa non si applicava ai

porti e alle aree "di preminente interesse nazionale in relazione

agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della

navigazione marittima", identificate appunto con decreto del

Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri per la difesa,

per la marina mercantile e per le finanze, sentite le Regioni

interessate. Col medesimo procedimento l'elenco avrebbe potuto essere

modificato.

Il termine per l'emanazione del decreto di individuazione delle

aree escluse dalla delega in mancanza del quale la giurisprudenza

amministrativa ritenne che la delega non fosse divenuta operante era

originariamente fissato dall'art. 59, secondo comma, del d.P.R.

n. 616 del 1977 al 31 dicembre 1978. Successivamente, l'art. 6, comma

1, del d.-l. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge n. 494

del 1993, fissò il nuovo termine di un anno dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del medesimo decreto, stabilendo

che, in mancanza, le funzioni previste dall'art. 59 del d.P.R. n. 616

del 1977 fossero comunque delegate alle Regioni. Tale ultimo termine

fu poi prorogato al 31 dicembre 1995, con una serie di decreti-legge

non convertiti (a partire dal d.-l. 21 ottobre 1994, n. 586), tra i

quali il d.-l.18 dicembre 1995, n. 535, sotto il cui provvisorio

vigore fu emanato il d.P.C.M. 21 dicembre 1995.

La predetta disposizione di proroga (sempre al 31 dicembre 1995)

fu poi riprodotta ancora in altri decreti legge, fino al d.-l. 21

ottobre 1996, n. 535 (art. 16), convertito dalla legge n. 647 del

1996, che fece altresì salvi gli effetti dei precedenti decreti non

convertiti, fra cui il d.-l. n. 535 del 1995 (art. 1, comma 2, della

legge di conversione).

2. - In relazione al d.P.C.M. 21 dicembre 1995 la Regione Liguria

sollevò conflitto di attribuzione. Con sentenza n. 242 del 1997 il

ricorso fu accolto da questa Corte, sotto il profilo che non era

stato acquisito, con modalità conformi al principio di leale

cooperazione, il prescritto parere della Regione Liguria, e

conseguentemente fu annullato il decreto medesimo "limitatamente alla

parte che concerne aree del territorio della ricorrente Regione

Liguria".

Ora l'art. 105, comma 2, lettera l), secondo periodo, del d.lgs.

n. 112 del 1998 fa richiamo al d.P.C.M. 21 dicembre 1995 per

stabilire che il (più ampio) conferimento, ivi disposto, di funzioni

amministrative alle Regioni, in ordine al rilascio delle concessioni

di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo

e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di

approvvigionamento di fonti di energia, non opera nei porti e nelle

aree di interesse nazionale individuate con detto decreto del 21

dicembre 1995.

La ricorrente censura la disposizione in esame sia perché essa

avrebbe disatteso il contenuto della pronuncia della Corte,

eludendone l'effetto; sia perché avrebbe incongruamente e

irragionevolmente utilizzato, per limitare la portata del

conferimento delle funzioni alle Regioni, un elenco di aree a suo

tempo individuate ai fini di delimitare una assai più circoscritta

competenza regionale delegata, fra l'altro "cristallizzando" tale

individuazione senza più possibilità di modificarla in relazione al

modificarsi dell'assetto degli interessi coinvolti; sia infine per le

stesse ragioni che avevano sorretto il ricorso della medesima Regione

per conflitto di attribuzioni in relazione al decreto 21 dicembre

1995. Tale impugnazione la Regione propone per l'ipotesi in cui si

dovesse ritenere che la disposizione censurata abbia l'effetto di

delimitare la competenza anche della Regione Liguria, nonostante

l'intervenuto annullamento, relativamente alle aree comprese nel suo

territorio, del decreto richiamato, o che essa operi una convalida

del decreto medesimo per la parte annullata.

3. - La questione è inammissibile.

Il richiamo al d.P.C.M. 21 dicembre 1995, contenuto nella

disposizione impugnata, non può intendersi nel senso di ripristinare

l'efficacia della parte del decreto medesimo annullata da questa

Corte con la sentenza n. 242 del 1997, né nel senso di conferire

efficacia legislativa, ai fini della esclusione del conferimento di

funzioni, alla individuazione delle aree comprese nel territorio

della Regione Liguria contenuta nella parte annullata del citato

decreto del Presidente del Consiglio.

L'art. 105, comma 2, lettera l) del d.lgs. n. 112 del 1998

individua le aree, nelle quali non opera il conferimento della

competenza alle Regioni, per relationem attraverso il richiamo alla

individuazione effettuata con il d.P.C.M. 21 dicembre 1995. Nel fare

ciò la disposizione legislativa assume a proprio presupposto il

contenuto del provvedimento amministrativo pregresso per quello che

è, senza conferire ad esso efficacia legislativa, né sanare i vizi

di legittimità che lo inficiavano, o comunque attribuire ad esso, in

quanto tale, una nuova o diversa efficacia. D'altra parte, il

provvedimento del 1995 è richiamato in quanto atto giuridicamente

significativo, e non come mero documento da cui desumere un contenuto

fatto proprio dalla disposizione legislativa.

In altri termini, il richiamo dell'atto amministrativo vale

semplicemente a definire per relationem la portata del limite

introdotto dal decreto legislativo al conferimento di funzioni, ma

con riferimento al contenuto dell'atto richiamato quale esiste

attualmente nell'ordinamento, e nei limiti in cui l'efficacia ad esso

propria tuttora sussista.

Può ben essere, naturalmente, che il Governo, richiamando il

d.P.C.M. 21 dicembre 1995, fosse mosso dall'intento soggettivo di

confermare in toto anche agli effetti della nuova disposizione di

conferimento di funzioni, la individuazione di aree escluse, operata

in passato appunto con detto provvedimento; ma esso non ha tenuto

conto che quell'atto, per la parte relativa al territorio della

Regione Liguria, non aveva e non ha più alcuna giuridica esistenza,

a seguito dell'annullamento parziale pronunciato da questa Corte con

la sentenza n. 242 del 1997: e che quindi l'eventuale intento di

ridare effetto, sia pure ai soli fini del richiamo ora operato, alla

parte dell'atto oggetto dell'annullamento sarebbe comunque dovuto

risultare da una esplicita determinazione in tal senso.

Pertanto non si può forzare la portata del richiamo, attribuendo

ad esso il carattere di un rinvio materiale a determinazioni private

di ogni efficacia a seguito del parziale annullamento dell'atto, o

peggio la portata di una disposizione di convalida dell'atto pro

parte annullato. Il rinvio effettuato, senza alcuna specificazione e

senza alcuna aggiunta, deve intendersi nel senso in cui normalmente

una disposizione legislativa si riferisce ad un altro disposto o ad

un altro provvedimento, assunto nella sua attuale portata ed

estensione.

4. - Con riguardo al territorio della Regione Liguria, il

legislatore delegato non ha dunque proceduto ad una delimitazione

delle aree escluse dal conferimento di funzioni, per mancanza di un

efficace termine di riferimento, attesi il precedente parziale

annullamento del d.P.C.M. 21 dicembre 1995, e la mancata successiva

emanazione da parte del Governo, che pur avrebbe potuto provvedervi

con il procedimento previsto dall'art. 59, secondo comma, ultimo

periodo, del d.P.R. n. 616 del 1977, di un decreto modificativo

dell'elenco delle aree "di preminente interesse nazionale".

Ciò rende inammissibile la questione per carenza di interesse a

ricorrere della Regione, la quale, allo Stato, non può subire alcun

pregiudizio dalla vigenza della disposizione impugnata, intesa nel

senso indicato: mentre esula dall'ambito del presente giudizio il

problema dei modi, costituzionalmente corretti, con i quali si possa

eventualmente procedere alla individuazione di aree del territorio

della Regione Liguria da escludere dal conferimento di cui

all'art. 105, comma 2, lettera l) del d.lgs. n. 112 del 1998.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 105, comma 2, lettera l) secondo periodo,

del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di

funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli

enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59),

sollevata, in riferimento agli articoli 5, 117 e 118 della

Costituzione, anche in relazione agli articoli 76, 134, 136 della

stessa Costituzione, all'art. 38 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

all'art. 59 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, all'art. 5 della legge

28 gennaio 1994, n. 84, agli articoli 1, 3 e 4 della legge 15 marzo

1997, n. 59, nonché al principio di leale cooperazione fra Stato e

Regioni, dalla Regione Liguria col ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il relatore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:322 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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