Art. 20 — Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
- a)articolo 4, comma 1, lettere c), e), f), g), h), e i);
- b)articolo 5, comma 1, lettera a);
- c)articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;
- d)articoli 14, 15, 16, 17 e 18.
Testo vigente dal 13 maggio 2026
