Art. 14 — Disposizioni transitorie in materia di reclutamento
Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 2196-bis:
- 1)alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
- 2)al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare» e dopo le parole: «per ciascuna Forza armata» sono inserite le seguenti: «e per la Sanita' militare»;
- 3)al comma 1-ter, dopo le parole: «presso ciascuna Forza armata» sono inserite le seguenti: «e per la Sanita' militare»;
- b)all'articolo 2197, alla rubrica le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
- c)dopo l'articolo 2197-ter.1 e' inserito il seguente: «Art. 2197-ter.2 (Disposizioni transitorie in materia reclutamento interno straordinario nel ruolo dei marescialli della Sanita' militare). - 1. Dall'anno 2027, sino all'anno 2033, per specifiche esigenze della Sanita' militare, nei limiti delle dotazioni organiche, possono essere banditi concorsi straordinari per soli titoli per l'accesso al ruolo marescialli della Sanita' militare in favore del personale appartenente ai ruoli sergenti e volontari in servizio permanente appartenenti alle Forze armate e alla Sanita' militare e ai ruoli sovrintendenti, appuntati e carabinieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, in possesso dei seguenti requisiti:
- a)laurea per le professioni sanitarie prevista dal bando di concorso;
- b)eta' non superiore a cinquantadue anni;
- c)non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna;
- d)non aver riportato nell'ultimo biennio una valutazione inferiore a "superiore alla media" o giudizio corrispondente. 2. Il numero dei posti a concorso, in applicazione del comma 1, non puo' superare il 20 per cento dell'entita' dei posti devoluta ai sergenti e ai volontari in servizio permanente ai sensi dell'articolo 2197, comma 1, lettera b). 3. Il numero dei posti riservati di cui all'articolo 682, comma 5, lettere a) e b) e' ridotto in misura corrispondente al numero dei posti messi a concorso ai sensi del comma 1, rispettivamente in favore dei sergenti e dei volontari in servizio permanente. 4. Nel biennio 2027-2028, al fine di consentire una piena attuazione dell'alimentazione del ruolo marescialli del Corpo unico della Sanita' militare, oltre a quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3, e' autorizzato il reclutamento aggiuntivo di complessivi sessanta marescialli, fermo restando il numero complessivo di posti di cui all'articolo 2197, comma 1, lettera b). 5. Le modalita' di svolgimento dei concorsi, compresi la tipologia e i criteri di valutazione dei titoli di merito, sono stabiliti dai rispettivi bandi. 6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono immessi nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo e, ove ritenuto indispensabile dal Corpo unico della Sanita' militare, sono tenuti a frequentare un corso di formazione della durata massima di tre mesi.».
Testo vigente dal 13 maggio 2026
