Art. 16 — Disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di ruoli e organici

Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 2207:
  • 1)al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanita' militare»;
  • 2)dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Ai fini della determinazione annuale delle dotazioni organiche di cui al comma 1, non sono computate le seguenti unita' di personale transitato dall'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 2214-sexies, commi 2 e 3:
  • a)centottanta ufficiali;
  • b)cinquantaquattro ispettori;
  • c)cinquantadue sovrintendenti;
  • d)novantuno appuntati e carabinieri.»;
  • b)all'articolo 2209-ter:
  • 1)alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare a 160.000 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare a 160.377 unita'»;
  • 2)al comma 1: 2.1) l'alinea e' sostituito dal seguente: «Ai fini del conseguimento, entro l'anno 2033, dell'entita' complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanita' militare fissata a 160.377 unita' dall'articolo 798 e della relativa ripartizione, di cui agli articoli 798-bis, 809-bis, 812-bis, 818-bis e 830-quater:»; 2.2) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) per il Corpo unico della Sanita' militare, le dotazioni organiche di cui alla lettera a) sono determinate sulla base delle dotazioni dei ruoli sanitari di provenienza;»; 2.3) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis) per il Corpo unico della Sanita' militare, le unita' di personale eventualmente in eccedenza sono computate, nei limiti delle dotazioni di cui alla lettera a-bis), sulla base delle dotazioni dei ruoli sanitari di provenienza.»;
  • c)all'articolo 2209-quater, al comma 1, lettera a), le parole: «e all'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «all'Aeronautica militare e al Corpo unico della Sanita' militare»;
  • d)all'articolo 2209-septies:
  • 1)alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
  • 2)al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
  • e)all'articolo 2209-octies, al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanita' militare, escluso il personale proveniente dall'Arma dei carabinieri»;
  • f)dopo l'articolo 2214-quinquies sono inseriti i seguenti: «Art. 2214-sexies (Costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e transito del personale). - 1. Alla data del 1° gennaio 2027, e' costituito il Corpo unico della Sanita' militare. 2. Alla stessa data, il personale proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri transita nei seguenti ruoli del Corpo unico della Sanita' militare:
  • a)gli allievi ufficiali dei ruoli normali dei Corpi sanitari delle Forze armate, frequentatori dei corsi presso le rispettive accademie, transitano nel ruolo normale del Corpo unico della Sanita' militare, permanendo nello stesso istituto di formazione sino al completamento del relativo corso formativo;
  • b)gli ufficiali appartenenti ai ruoli normali del Corpo sanitario dell'Esercito italiano, del Corpo sanitario militare marittimo della Marina militare e del Corpo sanitario aeronautico dell'Aeronautica militare, nonche' al comparto sanitario e psicologico del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri, transitano nel ruolo normale del Corpo unico della Sanita' militare, mantenendo il grado rivestito nei corpi di provenienza, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2214-decies;
  • c)gli ufficiali appartenenti ai ruoli speciali del Corpo sanitario dell'Esercito italiano, del Corpo sanitario militare marittimo della Marina militare e del Corpo sanitario aeronautico dell'Aeronautica militare transitano nel ruolo speciale del Corpo unico della Sanita' militare, mantenendo il grado rivestito nei corpi di provenienza;
  • d)i marescialli appartenenti alla specializzazione Sanita' del ruolo marescialli dell'Esercito italiano, alla categoria servizio sanitario del ruolo marescialli della Marina militare e alla specialita' sanita' della categoria supporto del ruolo marescialli dell'Aeronautica militare transitano nel ruolo unico dei marescialli della Sanita' militare;
  • e)i sergenti e i graduati appartenenti alle professioni sanitarie e inquadrati nella specializzazione Sanita' dell'Esercito italiano e alla categoria servizio sanitario della Marina militare transitano nei rispettivi ruoli della Sanita' militare. 3. Gli ispettori, i sovrintendenti, gli appuntati e i carabinieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, abilitati alle professioni sanitarie e assegnati alle unita' organizzative che esercitano funzioni di natura sanitaria, possono transitare a domanda nei corrispondenti ruoli del Corpo unico della Sanita' militare ai sensi dell'articolo 2214-octies. 4. La comunicazione agli interessati del provvedimento di transito nel Corpo unico della Sanita' militare avviene mediante pubblicazione dello stesso sul Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Art. 2214-septies (Modalita' di transito nel Corpo unico della Sanita' militare degli ufficiali dei ruoli normali e speciali dei Corpi sanitari delle Forze armate e del ruolo tecnico, comparto sanitario e psicologico, dell'Arma dei carabinieri). - 1. Alla data del 1° gennaio 2027, con provvedimento della Direzione generale per il personale militare, il personale di cui all'articolo 2214-sexies, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), transita nel rispettivo ruolo normale e speciale del Corpo unico della Sanita' militare mantenendo la posizione di stato e l'anzianita' di grado posseduta. A parita' di anzianita' di grado assoluta, l'ordine di iscrizione in ruolo dei predetti ufficiali e' determinato dall'eta' anagrafica maggiore, salvo il caso di militari transitati dallo stesso ruolo, per i quali si osserva l'ordine di precedenza acquisito nel ruolo di provenienza. A parita' di eta' anagrafica si applica quanto stabilito dall'articolo 797, comma 3. Art. 2214-octies (Disposizioni relative al transito del personale dei ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri nel Corpo unico della Sanita' militare). - 1. Il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, con propri provvedimenti adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo e pubblicati sul Bollettino ufficiale dell'Arma dei carabinieri, individua nominativamente, sulla base della posizione d'impiego, dello stato matricolare e della ulteriore documentazione attestante il servizio prestato, il personale, appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e carabinieri, assegnato nelle unita' organizzative che esercitano funzioni di natura sanitaria, che puo' transitare, a domanda, nel Corpo unico della Sanita' militare. 2. Il personale dell'Arma dei carabinieri, individuato ai sensi del comma 1, entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri sul Bollettino ufficiale dell'Arma dei carabinieri, puo' presentare, al Ministero della difesa, domanda di transito nel Corpo unico della Sanita' militare. 3. Il transito del personale di cui al comma 2 e' disposto, ai sensi dell'articolo 2214-sexies, nei limiti delle dotazioni organiche devolute dall'Arma dei carabinieri al Corpo unico della Sanita' militare, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, con provvedimento della Direzione generale per il personale militare, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa. Art. 2214-novies (Categorie in congedo degli ufficiali dei Corpi sanitari delle Forze armate e del ruolo tecnico, comparto sanitario e psicologico, dell'Arma dei carabinieri). - 1. Alla data del 1° gennaio 2027 gli ufficiali dell'ausiliaria, della riserva, del complemento e della riserva di complemento appartenenti ai ruoli normali e speciali dei Corpi sanitari delle Forze armate e al ruolo tecnico, comparto sanitario e psicologico, dell'Arma dei carabinieri sono iscritti nelle corrispondenti posizioni di stato dei ruoli del congedo del Corpo unico della Sanita' militare. Art. 2214-decies. (Rideterminazione dell'anzianita' assoluta degli ufficiali del ruolo tecnico, comparto sanitario e psicologico, dell'Arma dei carabinieri transitati nel Corpo unico della Sanita' militare). - 1. All'atto del transito di cui all'articolo 2214-sexies, i gradi e le anzianita' assolute degli ufficiali del Corpo unico della Sanita' militare provenienti dal ruolo tecnico, comparto sanitario e psicologico, dell'Arma dei carabinieri, sono cosi' rideterminati in base agli anni di anzianita' minima richiesti per le promozioni stabilite nella tabella 4-bis, quadro I, allegata al presente codice:
  • a)per i generali di brigata, con l'attribuzione di un aumento di anzianita' assoluta, nel grado, pari a un anno;
  • b)per i colonnelli e i tenenti colonnelli, con l'attribuzione di un aumento di anzianita' assoluta, nel grado, pari a due anni;
  • c)per i maggiori con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, computando una permanenza minima nel grado di maggiore pari a cinque anni. 2. Ai fini delle rideterminazioni di cui al comma 1:
  • a)per l'attribuzione del grado di tenente colonnello, l'avanzamento e' da ritenersi effettuato ad anzianita', secondo le modalita' di cui all'articolo 1055, e non sono richiesti i requisiti di cui all'articolo 1096;
  • b)si computano:
  • 1)le detrazioni di anzianita' adottate ai sensi degli articoli 858 e 859;
  • 2)i giudizi di non idoneita' espressi in precedenti valutazioni per l'avanzamento al grado superiore ai sensi dell'articolo 1065;
  • 3)le anzianita' di grado attribuite all'esito dei pregressi giudizi di avanzamento a scelta. 3. Gli ufficiali di cui al comma 1 sono iscritti nel ruolo normale del Corpo unico della Sanita' militare sulla base dell'anzianita' di grado rideterminata. A parita' di anzianita' di grado assoluta, l'ordine di iscrizione in ruolo dei predetti ufficiali e' determinato dall'articolo 2214-septies.».

Testo vigente dal 13 maggio 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-04-03;74~art16 · fonte del testo

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