Riorganizzazione della Sanita' militare Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 27:
  • 1)al comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) si avvale della Direzione della Sanita' militare di cui all'articolo 188-quater, per le attribuzioni di carattere tecnico-operativo a quest'ultima affidate.»;
  • 2)al comma 2, dopo le parole: «impiego delle Forze armate» sono inserite le seguenti: «e della Sanita' militare»;
  • b)all'articolo 105, comma 1:
  • 1)alla lettera a), le parole: «, sanita' e veterinaria,» sono soppresse;
  • 2)le lettere e) ed f) sono abrogate;
  • c)all'articolo 108, al comma 2, la lettera h) e' abrogata;
  • d)all'articolo 113, il comma 4 e' abrogato;
  • e)all'articolo 118:
  • 1)al comma 1, la lettera c) e' abrogata;
  • 2)al comma 4, la lettera c) e' abrogata;
  • f)l'articolo 122 e' abrogato;
  • g)all'articolo 147:
  • 1)al comma 1, la lettera d) e' abrogata;
  • 2)il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Gli articoli 148 e 149 stabiliscono, rispettivamente, la ripartizione e le attribuzioni degli elementi di cui al comma 1, lettere b) e c).»;
  • h)l'articolo 150, e' abrogato;
  • i)dopo l'articolo 179-bis e' inserito il seguente: «Art. 179-ter (Qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza degli ufficiali e dei sottufficiali del Corpo unico della Sanita' militare impiegati per specifiche esigenze dell'Arma dei carabinieri). - 1. Gli ufficiali e i sottufficiali del Corpo unico della Sanita' militare impiegati presso i reparti investigativi individuati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri rivestono, limitatamente al periodo di servizio espletato presso tali unita' organizzative, le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria, esclusi gli ufficiali generali, e di agente di pubblica sicurezza. 2. Gli ufficiali e i sottufficiali da destinare ai reparti di cui al comma 1, sono individuati dal Direttore della Sanita' militare con propria determinazione, di concerto con il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 3. Le qualifiche di cui al comma 1 decadono al termine del periodo di servizio espletato presso l'Arma dei carabinieri.»;
  • l)all'articolo 183, dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: «6-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 e dall'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il Ministero della difesa si avvale della Direzione della Sanita' militare per la promozione di sinergie con il Servizio sanitario nazionale, mediante il riassetto delle strutture sanitarie militari, anche a uso duale, con lo scopo di sviluppare, su scala nazionale, un sistema di poliambulatori da autorizzare all'esercizio dell'attivita' sanitaria, ed eventualmente da accreditare presso il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e con stipula di accordi contrattuali con le Aziende sanitarie locali competenti ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992, nel rispetto del fabbisogno assistenziale delle singole regioni e nel rispetto della programmazione sanitaria regionale.»;
  • m)all'articolo 185, al comma 1, le parole: «Ai sensi dell'articolo 162 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230» sono sostituite dalle seguenti: «Ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101»;
  • n)all'articolo 187:
  • 1)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa sentito il Direttore della Sanita' militare, sono emanate le disposizioni tecniche attuative dell'ordinamento della Sanita' militare.»;
  • 2)al comma 1-bis, dopo le parole: «Servizio sanitario militare» e' inserita la seguente: «nazionale»;
  • 3)dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: «1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 che riguardano l'organizzazione sanitaria presso le Forze armate o l'Arma dei carabinieri sono adottate sentiti i rispettivi Capi di stato maggiore di Forza armata o il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.»;
  • o)all'articolo 188, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. E' organo centrale della Sanita' militare la Direzione della Sanita' militare.»;
  • p)dopo l'articolo 188-ter e' inserito il seguente: «Art. 188-quater (Ordinamento della Direzione della Sanita' militare). - 1. Il Direttore della Sanita' militare per l'esercizio delle proprie attribuzioni dispone della Direzione della Sanita' militare. 2. La Direzione della Sanita' militare si articola in reparti e uffici e ha alle dipendenze articolazioni sanitarie per assolvere le attribuzioni in materia di:
  • a)reclutamento, selezione, formazione, impiego, stato giuridico e avanzamento del personale del Corpo unico della sanita' militare;
  • b)dottrina sanitaria militare;
  • c)attivita' sanitarie, ivi comprese la medicina veterinaria e la medicina preventiva e del lavoro, e le attivita' discendenti dall'articolo 181;
  • d)ricerca tecnologica e scientifica di interesse svolta dagli istituti, dagli enti e dalle strutture all'uopo deputati;
  • e)gestione della proprieta' intellettuale e dei brevetti, dello sviluppo di tecnologie medico-sanitarie in collaborazione con Difesa servizi spa e con gli enti nazionali di ricerca;
  • f)coordinamento della sanita' di aderenza per le attivita' svolte in favore delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, che comprende i servizi per le attivita' sanitarie d'emergenza e le infermerie di corpo;
  • g)coordinamento della sanita' di sostegno territoriale, che comprende le strutture con capacita' diagnostica e polispecialistica, in grado di erogare prestazioni per l'assistenza sanitaria e il benessere del personale della difesa e per il supporto del Servizio sanitario nazionale. 3. La Sanita' militare si avvale:
  • a)del Collegio medico legale di cui all'articolo 189;
  • b)della Commissione medica di seconda istanza di cui all'articolo 194;
  • c)del Policlinico militare, con sede in Roma, di cui all'articolo 195;
  • d)degli Istituti di medicina aerospaziale di cui all'articolo 195-bis;
  • e)dell'Istituto di scienze biomediche della Difesa di cui all'articolo 195-quater;
  • f)del poliambulatorio "Montezemolo" di cui all'articolo 1, comma 311, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e all'articolo 12, comma 9-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69.»;
  • q)all'articolo 189:
  • 1)al comma 3, le parole: «delle Forze armate» sono sostituite dalle seguenti: «della Sanita' militare»;
  • 2)il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. I componenti del Collegio medico-legale sono:
  • a)nominati con decreto del Ministro della difesa, garantendo un'adeguata rappresentanza di ufficiali medici in servizio presso tutte le Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, e di ufficiali e funzionari medici delle altre Forze di polizia a ordinamento militare e civile;
  • b)designati dai rispettivi vertici della Sanita' militare o delle Forze di polizia;
  • c)sostituiti, se occorre, da ufficiali medici della Sanita' militare impiegati presso la stessa Forza armata, inclusa l'Arma dei carabinieri, ovvero da ufficiali e funzionari medici della stessa Forza di polizia a ordinamento militare o civile, designati, volta per volta, dai rispettivi vertici della Sanita' militare o delle Forze di polizia.»;
  • r)l'articolo 191 e' abrogato;
  • s)all'articolo 192:
  • 1)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Commissioni mediche della Sanita' militare»;
  • 2)al comma 1, la parola: «interforze» e' sostituta dalle seguenti: «della Sanita' militare»;
  • 3)al comma 2, le parole: «Capo di stato maggiore della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore della Sanita' militare»;
  • t)all'articolo 193:
  • 1)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Commissioni mediche della Sanita' militare di prima istanza»;
  • 2)al comma 1: 2.1) alla lettera a), dopo le parole: «attivita' istituzionale delle Forze armate» sono inserite le seguenti: «o della Sanita' militare»; 2.2) alla lettera b), dopo le parole: «appartenenti alle Forze armate» sono inserite le seguenti: «o alla Sanita' militare»;
  • 3)al comma 2, le parole: «mediche ospedaliere» sono sostitute dalle seguenti: «di prima istanza»;
  • 4)il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. La Commissione, quando si pronuncia su infermita' o lesioni di militari appartenenti a Forze armate diverse o alla Sanita' militare o di appartenenti a Forze di polizia a ordinamento militare o civile, e' composta di due ufficiali medici, di cui uno con funzioni di presidente, identificato con le modalita' indicate al comma 3 e di un ufficiale medico o funzionario medico in servizio presso strutture sanitarie a sostegno della Forza armata o di polizia di appartenenza.»;
  • 5)il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. La Commissione chiamata a pronunciarsi ai fini della concessione dei benefici previsti dal libro settimo, titolo III, capo IV, sezioni III e IV, e' integrata da due ufficiali medici della Sanita' militare in servizio presso strutture sanitarie a sostegno dell'Arma dei carabinieri, nominati dalla Direzione della Sanita' militare, sentito il Comando generale, se il relativo procedimento si riferisce ai superstiti del personale dell'Arma vittima del dovere e agli stessi militari.»;
  • u)all'articolo 194:
  • 1)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Commissione medica della Sanita' militare di seconda istanza»;
  • 2)al comma 01, le parole: «mediche interforze» sono soppresse;
  • 3)al comma 1, dopo le parole: «Stato maggiore della difesa» sono inserite le seguenti: «, su proposta del Direttore della Sanita' militare,»;
  • 4)al comma 2, alla lettera b), le parole: «della Forza armata» sono sostituite dalle seguenti: «in servizio presso strutture sanitarie a sostegno della Forza armata»;
  • v)dopo l'articolo 194 e' inserito il seguente: «Art. 194-bis (Commissioni mediche di secondo grado). - 1. Per l'esame delle istanze e dei ricorsi presentati dagli interessati avverso i giudizi di prima istanza espressi dagli organi sanitari monocratici diversi dalle Commissioni di cui all'articolo 193, la Direzione della Sanita' militare puo' istituire, presso le Forze armate, una o piu' Commissioni mediche di secondo grado. I giudizi di tali Commissioni sono definitivi. 2. Ciascuna Commissione e' presieduta dall'ufficiale della Sanita' militare piu' elevato in grado impiegato presso la Forza armata o da un suo delegato. Della Commissione fanno parte, in qualita' di membri, due ufficiali superiori medici, nominati dal Direttore della Sanita' militare. Detti membri sono scelti fra gli ufficiali in servizio presso la Direzione della Sanita' militare o presso altre strutture sanitarie militari operanti presso la stessa Forza armata.»;
  • z)all'articolo 195:
  • 1)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Strutture sanitarie militari»;
  • 2)al comma 1: 2.1) alla lettera a), dopo le parole: «con sede in Roma», sono inserite le seguenti: «e dipendente dalla Direzione della Sanita' militare»; 2.2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) i Centri ospedalieri militari, aventi competenze nella diagnostica terapeutica per il ricovero e la cura del personale della difesa, nonche' delle altre categorie destinatarie delle prestazioni erogate dalla Sanita' militare;»;
  • aa)all'articolo 195-bis:
  • 1)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Istituti di medicina aerospaziale»;
  • 2)al comma 1: 2.1) all'alinea, le parole: «dell'Aeronautica militare sono posti alle dipendenze del Capo dell'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare ai sensi dell'articolo 191» sono sostituite dalle seguenti: «sono posti alle dipendenze della Direzione della Sanita' militare»; 2.2) alla lettera c), le parole: «dall'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Direzione della Sanita' militare»;
  • 3)al comma 2, dopo le parole: «ufficiale medico o funzionario medico» sono inserite le seguenti: «in servizio presso strutture sanitarie a sostegno»;
  • 4)al comma 3, le parole: «dell'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione della Sanita' militare»;
  • 5)dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Gli accertamenti e i controlli di cui al comma 1 nei confronti degli ufficiali di grado apicale appartenenti al ruolo naviganti normale dell'Aeronautica militare sono effettuati soltanto se tali ufficiali generali, in relazione al loro impiego, sono effettivamente tenuti allo svolgimento di attivita' di pilotaggio.»;
  • bb)all'articolo 195-ter:
  • 1)al comma 1, le parole: «dell'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare» sono sostitute dalle seguenti: «della Direzione della Sanita' militare» e le parole: «dell'Aeronautica militare», ovunque ricorrono, sono soppresse;
  • 2)il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La Commissione sanitaria d'appello e' presieduta dal Direttore della Sanita' militare o da altro ufficiale medico di grado apicale delegato e ne fanno parte due ufficiali superiori medici nominati dal medesimo Direttore.»;
  • 3)al comma 5, dopo le parole: «ufficiale medico o funzionario medico» sono inserite le seguenti: «in servizio presso strutture sanitarie a sostegno»;
  • 4)al comma 7, le parole: «appartenente al Corpo sanitario aeronautico» sono sostituite dalle seguenti: «della Sanita' militare in servizio presso strutture sanitarie a sostegno dell'Aeronautica militare»;
  • cc)dopo l'articolo 195-ter e' inserito il seguente: «Art. 195-quater (Istituto di scienze biomediche della Difesa). - 1. L'Istituto di scienze biomediche della Difesa, dotato di autonomia scientifica, e' posto alle dipendenze della Direzione della Sanita' militare e svolge le seguenti attivita':
  • a)identifica aree di ricerca sanitaria di interesse strategico della Difesa da sottoporre all'approvazione del Ministro della difesa;
  • b)cura i rapporti con la comunita' scientifica e con le realta' industriali di settore;
  • c)contribuisce alla formazione avanzata per specifici percorsi capacitivi e tecnico-professionali;
  • d)effettua consulenza scientifica e tecnica per lo Stato maggiore della difesa e la Direzione della Sanita' militare e, per gli aspetti connessi alla ricerca tecnologica di interesse sanitario, per la Direzione nazionale degli armamenti;
  • e)supporta, sotto il profilo tecnico-scientifico, i comandanti e le unita' specializzate nel settore chimico, biologico, radiologico e nucleare.»;
  • dd)al libro primo, titolo V, capo III, sezione I, alla rubrica, la parola: «interforze» e' sostituita dalle seguenti: «della Sanita' militare»;
  • ee)all'articolo 200, al comma 2, le parole: «dell'Aeronautica militare» sono soppresse;
  • ff)all'articolo 201, al comma 1, lettera d), le parole: «dell'Aeronautica militare» sono soppresse;
  • gg)all'articolo 203, al comma 1, le parole: «delle Forze armate» sono sostituite dalle seguenti: «della Sanita' militare»;
  • hh)all'articolo 205:
  • 1)alla rubrica, le parole: «delle Forze armate» sono sostituite dalle seguenti: «della Sanita' militare»;
  • 2)al comma 1, le parole: «Le Forze armate organizzano» sono sostituite dalle seguenti: «La Sanita' militare organizza»;
  • 3)al comma 6, le parole: «delle Forze armate» sono soppresse;
  • ii)all'articolo 207, al comma 1, le parole: «dalle Forze armate al proprio personale» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Sanita' militare al personale militare».

Testo vigente dal 13 maggio 2026

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