Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 925, le parole: «Corpo sanitario e del», ovunque ricorrono, sono soppresse;
  • b)all'articolo 926, le parole: «del Corpo sanitario,», ovunque ricorrono, sono soppresse;
  • c)all'articolo 927, le parole: «del Corpo sanitario e», ovunque ricorrono, sono soppresse;
  • d)dopo l'articolo 927 e' inserito il seguente: «Art. 927-bis (Speciali limiti di eta' per gli ufficiali del Corpo unico della Sanita' militare). - 1. I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di eta', per gli ufficiali del Corpo unico della Sanita' militare, in relazione al grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti:
  • a)65 anni: tenente generale e maggiore generale del ruolo normale;
  • b)63 anni: brigadiere generale del ruolo normale;
  • c)61 anni: colonnello del ruolo normale e del ruolo speciale.»;
  • e)all'articolo 935, comma 1, lettera c-bis), dopo le parole: «per l'Aeronautica» sono inserite le seguenti: «e la Sanita' militare»;
  • f)al libro quarto, titolo V, capo V, sezione I, alla rubrica, la parola: «medici» e' sostituita dalle seguenti: «della Sanita' militare»;
  • g)all'articolo 963, le parole da: «dei Corpi sanitari» a: «dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «del Corpo unico della Sanita' militare»;
  • h)all'articolo 964:
  • 1)al comma 1, le parole da: «dei Corpi sanitari» a: «dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «del Corpo unico della Sanita' militare» e dopo le parole: «previa domanda» sono inserite le seguenti: «ovvero all'esito del corso formativo»;
  • 2)dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Il vincolo di ferma di cui al comma 1 e' valido anche se contratto prima dell'istituzione del Corpo unico della Sanita' militare.»;
  • i)all'articolo 965, al comma 1, le parole da: «dei Corpi sanitari» a: «dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «del Corpo unico della Sanita' militare»;
  • l)all'articolo 1084, comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare per il personale delle Forze armate» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare per il personale delle Forze armate e del Corpo unico della Sanita' militare»;
  • m)all'articolo 2058:
  • 1)al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
  • 2)al comma 3, lettera a), le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
  • n)all'articolo 2059, comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare».

Testo vigente dal 13 maggio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-04-03;74~art9 · fonte del testo

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