Art. 9 — Stato giuridico e impiego
Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 925, le parole: «Corpo sanitario e del», ovunque ricorrono, sono soppresse;
- b)all'articolo 926, le parole: «del Corpo sanitario,», ovunque ricorrono, sono soppresse;
- c)all'articolo 927, le parole: «del Corpo sanitario e», ovunque ricorrono, sono soppresse;
- d)dopo l'articolo 927 e' inserito il seguente: «Art. 927-bis (Speciali limiti di eta' per gli ufficiali del Corpo unico della Sanita' militare). - 1. I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di eta', per gli ufficiali del Corpo unico della Sanita' militare, in relazione al grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti:
- a)65 anni: tenente generale e maggiore generale del ruolo normale;
- b)63 anni: brigadiere generale del ruolo normale;
- c)61 anni: colonnello del ruolo normale e del ruolo speciale.»;
- e)all'articolo 935, comma 1, lettera c-bis), dopo le parole: «per l'Aeronautica» sono inserite le seguenti: «e la Sanita' militare»;
- f)al libro quarto, titolo V, capo V, sezione I, alla rubrica, la parola: «medici» e' sostituita dalle seguenti: «della Sanita' militare»;
- g)all'articolo 963, le parole da: «dei Corpi sanitari» a: «dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «del Corpo unico della Sanita' militare»;
- h)all'articolo 964:
- 1)al comma 1, le parole da: «dei Corpi sanitari» a: «dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «del Corpo unico della Sanita' militare» e dopo le parole: «previa domanda» sono inserite le seguenti: «ovvero all'esito del corso formativo»;
- 2)dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Il vincolo di ferma di cui al comma 1 e' valido anche se contratto prima dell'istituzione del Corpo unico della Sanita' militare.»;
- i)all'articolo 965, al comma 1, le parole da: «dei Corpi sanitari» a: «dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «del Corpo unico della Sanita' militare»;
- l)all'articolo 1084, comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare per il personale delle Forze armate» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare per il personale delle Forze armate e del Corpo unico della Sanita' militare»;
- m)all'articolo 2058:
- 1)al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
- 2)al comma 3, lettera a), le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
- n)all'articolo 2059, comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare».
Testo vigente dal 13 maggio 2026
