Art. 15 — Disposizioni transitorie in materia di formazione e dotazioni organiche
Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 2206-bis:
- 1)alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
- 2)al comma 1: 2.1) le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»; 2.2) alla lettera c), le parole «160.000 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «160.377 unita'»;
- b)dopo l'articolo 2206-ter e' inserito il seguente: «Art. 2206-quater (Formazione specifica in medicina generale). - 1. Le disposizioni dell'articolo 756, comma 3, non si applicano ai medici militari iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale entro il 31 dicembre 2026.».
Testo vigente dal 13 maggio 2026
