Art. 10 — Avanzamento
[1]Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 1035:
- 1)al comma 1, dopo le parole: «Le Commissioni di vertice e le Commissioni superiori di avanzamento, costituite presso ciascuna Forza armata» sono inserite le seguenti: «e, per il Corpo unico della Sanita' militare, presso lo Stato maggiore della difesa»;
- 2)al comma 2, le parole: «su proposta del Capo di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta del Capo di stato maggiore di Forza armata, del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e, per il Corpo unico della Sanita' militare, del Direttore della Sanita' militare»;
- b)dopo l'articolo 1036 e' inserito il seguente: «Art. 1036-bis (Commissione di vertice della Sanita' militare). - 1. Per la valutazione dei maggiori generali del Corpo unico della Sanita' militare e' costituita presso lo Stato maggiore della difesa una commissione di vertice di cui fanno parte i medesimi membri della commissione superiore d'avanzamento di cui all'articolo 1040-bis, comma 1, lettere a), b) e c), e i tenenti generali del Corpo unico della Sanita' militare. 2. Il Capo di stato maggiore della difesa assume la presidenza della commissione di vertice e il Direttore della Sanita' militare, ovvero il Vice direttore della Sanita' militare se il Direttore riveste la qualifica dirigenziale civile, ne assume la funzione di vice presidente.»;
- c)all'articolo 1039, al comma 1, lettera c), le parole: «o del Corpo sanitario aeronautico,» sono soppresse;
- d)dopo l'articolo 1040 e' inserito il seguente: «Art. 1040-bis (Commissione superiore di avanzamento della Sanita' militare). - 1. Per la valutazione degli ufficiali del Corpo unico della Sanita' militare aventi grado da tenente colonnello a brigadiere generale e' costituita la commissione superiore di avanzamento, di cui fanno parte:
- a)il Capo di stato maggiore della difesa, che la presiede;
- b)il Direttore della Sanita' militare, ove militare, anche se richiamato;
- c)un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, per ciascuna Forza armata e per l'Arma dei carabinieri, nominati dal Ministro della difesa su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sentiti i rispettivi capi di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
- d)i tenenti generali e i maggiori generali del Corpo unico della Sanita' militare. 2. Assume la presidenza della commissione superiore di avanzamento il Capo di stato maggiore della difesa o, in caso di assenza o di impedimento, il generale di corpo d'armata, o grado corrispondente piu' anziano di grado e, a parita' di anzianita' di grado, piu' anziano di eta' tra i presenti.»;
- e)all'articolo 1041, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Il Direttore della Sanita' militare, ovvero il Vice direttore della Sanita' militare se il Direttore riveste qualifica dirigenziale civile, e' obbligatoriamente consultato dalle Commissioni superiori di avanzamento quando le stesse valutano gli ufficiali delle Forze armate in servizio presso uffici od organi dipendenti.»
- f)all'articolo 1044, comma 1, lettera c), le parole: «o sanitario aeronautico» sono soppresse;
- g)dopo l'articolo 1045 e' inserito il seguente: «Art. 1045-bis (Commissione ordinaria di avanzamento della Sanita' militare). - 1. Per gli ufficiali del Corpo unico della Sanita' militare aventi grado da sottotenente a maggiore, e' costituita la commissione ordinaria di avanzamento della Sanita' militare, di cui fanno parte:
- a)il Vice direttore della Sanita' militare, che la presiede;
- b)un tenente generale o un maggiore generale del ruolo normale della Sanita' militare;
- c)un brigadiere generale o colonnello del ruolo normale della Sanita' militare, di ciascuna delle specialita' ai sensi dell'articolo 830-bis, se la valutazione riguarda ufficiali della rispettiva specialita';
- d)quattro ufficiali di grado non inferiore a colonnello del ruolo normale, di cui uno dell'Esercito italiano, uno della Marina militare, uno dell'Aeronautica militare e uno dell'Arma dei carabinieri. 2. In caso di assenza o di impedimento del presidente assume la presidenza l'ufficiale piu' elevato in grado e, a parita' di grado, il piu' anziano.»;
- h)all'articolo 1047, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianita' e a scelta e per la compilazione dei quadri del personale appartenente ai ruoli sanitari dei marescialli, sergenti e graduati e' istituita una commissione permanente per la Sanita' militare, costituita come segue:
- a)presidente: ufficiale generale;
- b)membri ordinari:
- 1)ufficiali superiori in numero non superiore a cinque, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di vicepresidente e il meno anziano quello di segretario;
- 2)il piu' anziano del ruolo a cui appartiene il personale da valutare alla data del 1° gennaio dell'anno considerato e che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare;
- c)membri supplenti.»;
- i)all'articolo 1053, al comma 1, dopo le parole: «indica per ciascuna Forza armata» sono inserite le seguenti: «e per il Corpo unico della Sanita' militare»;
- l)all'articolo 1057, al comma 1, dopo le parole: «degli ufficiali delle Forze armate» sono inserite le seguenti: «e del Corpo unico della Sanita' militare»;
- m)all'articolo 1061, al comma 1, dopo le parole: «ha reso eccezionali servizi alle Forze armate» sono inserite le seguenti: «e alla Sanita' militare»;
- n)all'articolo 1062:
- 1)al comma 1, dopo le parole: «ha reso servizi di eccezionale importanza alle Forze armate» sono inserite le seguenti: «e alla Sanita' militare»;
- 2)al comma 6-bis, dopo le parole: «ordinamenti di Forza armata» sono inserite le seguenti: «e della Sanita' militare»;
- o)all'articolo 1066, comma 1, dopo le parole: «di ciascun ruolo di ogni Forza armata» sono inserite le seguenti: «e del Corpo unico della Sanita' militare»;
- p)all'articolo 1071:
- 1)al comma 1-bis, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
- 2)al comma 4, le parole: «e 907» sono soppresse;
- q)all'articolo 1072, comma 2, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
- r)all'articolo 1072-bis:
- 1)alla rubrica, dopo le parole: «e dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Arma dei carabinieri e della Sanita' militare»;
- 2)al comma 1: 2.1) all'alinea, le parole: «alle tabelle 1, 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «alle tabelle 1, 2, 3, 4 e 4-bis» e dopo le parole: «e del Corpo delle capitanerie di porto» sono inserite le seguenti: «ovvero del Direttore della Sanita' militare»; 2.2) alla lettera c), le parole: «del Corpo sanitario dell'Esercito,» sono soppresse; 2.3) dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) quattro per il ruolo normale del Corpo unico della Sanita' militare;»; 2.4) alla lettera d), le parole: «e dell'Aeronautica» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica e della Sanita' militare»;
- s)all'articolo 1072-ter, alla rubrica, le parole: «e dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Arma dei carabinieri e della Sanita' militare»;
- t)all'articolo 1094-bis:
- 1)al comma 1, le parole: «e del Corpo sanitario dell'Esercito italiano, del Corpo sanitario militare marittimo» e le parole: «e del Corpo sanitario aeronautico» sono soppresse;
- 2)dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Al maggiore generale piu' anziano appartenente al Corpo unico della Sanita' militare che ha maturato un periodo di permanenza minima nel grado pari a un anno e' conferito il grado di tenente generale, previo giudizio di idoneita' all'avanzamento, espresso dalla commissione di vertice, ai sensi dell'articolo 1058, comma 2, e secondo le modalita' di cui all'articolo 710 del regolamento. Ferma restando la posizione del Direttore della Sanita' militare, il numero massimo di ufficiali in servizio con il grado di vertice attribuito ai sensi del presente articolo non puo' superare le tre unita'.»;
- u)all'articolo 1096, il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco possono essere compiuti anche in incarichi equipollenti a quelli indicati. Tali incarichi sono determinati con decreto adottato dal Ministro della difesa:
- a)su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sentito il Capo di stato maggiore di Forza armata;
- b)per l'Arma dei carabinieri, su proposta del Comandante generale, inoltrata tramite il Capo di stato maggiore della difesa;
- c)per il Corpo unico della Sanita' militare, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sentito il Direttore della Sanita' militare.»;
- v)all'articolo 1097, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: «1-ter. L'avanzamento degli ufficiali della Sanita' militare avviene:
- a)ad anzianita', per i gradi di tenente, capitano e tenente colonnello;
- b)a scelta, per i gradi di maggiore, colonnello, brigadiere generale e maggiore generale.»;
- z)all'articolo 1098, al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
- aa)al libro quarto, titolo VII, dopo il capo X e' inserito il seguente: «Capo X-bis - Avanzamento degli ufficiali della Sanita' militare Art. 1239-bis (Dotazioni organiche e profili di carriera degli ufficiali del Corpo unico della Sanita' militare). - 1. Le dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali dei ruoli normali e speciali del Corpo unico della Sanita' militare sono stabiliti dalla tabella 4-bis allegata al presente codice.»;
- bb)l'articolo 1261 e' abrogato;
- cc)all'articolo 1264, comma 2, alla lettera c), le parole: «del Corpo sanitario marittimo» sono soppresse;
- dd)l'articolo 1268 e' abrogato;
- ee)dopo l'articolo 1269 e' inserito il seguente: «Art. 1269-bis (Ufficiali della Sanita' militare). - 1. I titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento del Corpo unico della Sanita' militare, in relazione al grado sono i seguenti:
- a)maggiore: dieci anni di esercizio della professione nella vita civile;
- b)capitano: otto anni di esercizio della professione nella vita civile;
- c)tenente: quattro anni di esercizio della professione nella vita civile. 2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell'avanzamento devono svolgere un anno di servizio.»;
- ff)al libro quarto, titolo VII, capo XIII, alla rubrica le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
- gg)all'articolo 1273, al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
- hh)all'articolo 1280 le parole: «, servizio sanitario», ovunque ricorrono, sono soppresse;
- ii)all'articolo 1282:
- 1)alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
- 2)al comma 3, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
- ll)all'articolo 1283:
- 1)al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
- 2)comma 1-bis, le parole: «e l'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, l'Aeronautica militare e la Sanita' militare»;
- mm)all'articolo 1287, le parole: «, servizio sanitario», ovunque ricorrono, sono soppresse;
- nn)all'articolo 1306:
- 1)al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
- 2)al comma 1-bis, le parole: «e l'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'Aeronautica militare e per la Sanita' militare»;
- oo)all'articolo 1307-bis, alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
- pp)all'articolo 1308, le parole: «, servizio sanitario», ovunque ricorrono, sono soppresse;
- qq)all'articolo 1316, comma 1, dopo le parole: «per ciascuna Forza armata» sono inserite le seguenti: «e per la Sanita' militare»;
- rr)all'articolo 1318, comma 1, dopo le parole: «dell'Aeronautica militare» sono inserite le seguenti: «, della Sanita' militare»;
- ss)all'articolo 1323, alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
- tt)all'articolo 1323-bis, alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
- uu)alla tabella 1, i quadri IV e VIII sono abrogati;
- vv)alla tabella 2, i quadri III e VIII sono abrogati;
- zz)alla tabella 3, i quadri V e X sono abrogati;
[2]aaa) alla tabella 4, il quadro III (specchio C - anno 2027) e' sostituito dal quadro III (specchio C - anno 2027) di cui alla tabella A allegata al presente decreto;
[3]bbb) dopo la tabella 4 e' aggiunta la tabella 4-bis:
- 1)quadro I di cui alla tabella B allegata al presente decreto;
- 2)quadro II di cui alla tabella C allegata al presente decreto.
Testo vigente dal 13 maggio 2026
