Art. 12 — Trattamento economico e previdenziale
Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 1776, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Al personale del Corpo unico della Sanita' militare si applicano le previsioni normative sul trattamento economico, previdenziale, di quiescenza, di assistenza, di benessere, sulle invalidita' di servizio ed esercizio dei diritti sociali previste per il personale di Esercito italiano, Marina militare e Aeronautica militare. 1-ter. Per il personale militare transitato nel Corpo unico della Sanita' militare, l'attuazione del comma 1-bis non puo' comportare un trattamento economico, previdenziale e di quiescenza, inferiore a quello che sarebbe spettato nel ruolo di provenienza. Le eventuali differenze retributive sono attribuite sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i futuri miglioramenti economici.»;
- b)all'articolo 1811, comma 1, lettera b), dopo le parole: «Aeronautica militare» sono aggiunte le seguenti: «e Corpo unico della Sanita' militare»;
- c)all'articolo 1913, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati reclutati nel Corpo unico della Sanita' militare sono iscritti d'ufficio rispettivamente al fondo di previdenza ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri, al fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri e al fondo di previdenza graduati dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare. 2-ter. Gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati in servizio transitati nel Corpo unico della Sanita' militare rimangono iscritti ai rispettivi fondi previdenziali integrativi di cui al comma 1.».
Testo vigente dal 13 maggio 2026
