Art. 11 — Disciplina militare
Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 1378, al comma 1:
- 1)alla lettera a): 1.1) al numero 3), dopo le parole: «stessa Forza armata» sono inserite le seguenti: «o al Corpo unico della Sanita' militare»; 1.2) al numero 4), dopo le parole: «a Forze armate diverse» sono inserite le seguenti: «o al Corpo unico della Sanita' militare»;
- 2)dopo la lettera e) e' inserita la seguente: «e-bis) al Direttore della Sanita' militare, ovvero al Vice direttore della Sanita' militare se il Direttore riveste qualifica dirigenziale civile, per gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio o in congedo del Corpo unico della Sanita' militare;»;
- b)all'articolo 1380, al comma 3, lettera b), dopo le parole: «il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri» sono inserite le seguenti: «, il Direttore della Sanita' militare»;
- c)all'articolo 1382:
- 1)al comma 3, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) al ruolo normale, per gli ufficiali del Corpo unico della Sanita' militare.»;
- 2)al comma 4, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) per la Sanita' militare:
- 1)tra gli ufficiali del ruolo normale, per gli appartenenti al medesimo ruolo;
- 2)in numero di due dal ruolo normale e in numero di due dal ruolo speciale, per gli ufficiali del ruolo speciale.»;
- d)all'articolo 1385, al comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) se i giudicandi appartengono a piu' di tre Forze armate, e' tratto un membro da ciascuna Forza armata e il componente meno elevato in grado o meno anziano deve essere della stessa Forza armata del presidente ovvero della Forza armata del giudicando di minor grado o di minore anzianita', fermo restando che per ciascun giudicando e' tratto almeno un membro dalla medesima Forza armata.»;
- e)dopo l'articolo 1464 e' inserito il seguente: «Art. 1464-bis (Disposizioni di coordinamento in materia di disciplina militare per il Corpo unico della Sanita' militare). - 1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano anche al Corpo unico della Sanita' militare.».
Testo vigente dal 13 maggio 2026
