Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 1378, al comma 1:
  • 1)alla lettera a): 1.1) al numero 3), dopo le parole: «stessa Forza armata» sono inserite le seguenti: «o al Corpo unico della Sanita' militare»; 1.2) al numero 4), dopo le parole: «a Forze armate diverse» sono inserite le seguenti: «o al Corpo unico della Sanita' militare»;
  • 2)dopo la lettera e) e' inserita la seguente: «e-bis) al Direttore della Sanita' militare, ovvero al Vice direttore della Sanita' militare se il Direttore riveste qualifica dirigenziale civile, per gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio o in congedo del Corpo unico della Sanita' militare;»;
  • b)all'articolo 1380, al comma 3, lettera b), dopo le parole: «il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri» sono inserite le seguenti: «, il Direttore della Sanita' militare»;
  • c)all'articolo 1382:
  • 1)al comma 3, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) al ruolo normale, per gli ufficiali del Corpo unico della Sanita' militare.»;
  • 2)al comma 4, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) per la Sanita' militare:
  • 1)tra gli ufficiali del ruolo normale, per gli appartenenti al medesimo ruolo;
  • 2)in numero di due dal ruolo normale e in numero di due dal ruolo speciale, per gli ufficiali del ruolo speciale.»;
  • d)all'articolo 1385, al comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) se i giudicandi appartengono a piu' di tre Forze armate, e' tratto un membro da ciascuna Forza armata e il componente meno elevato in grado o meno anziano deve essere della stessa Forza armata del presidente ovvero della Forza armata del giudicando di minor grado o di minore anzianita', fermo restando che per ciascun giudicando e' tratto almeno un membro dalla medesima Forza armata.»;
  • e)dopo l'articolo 1464 e' inserito il seguente: «Art. 1464-bis (Disposizioni di coordinamento in materia di disciplina militare per il Corpo unico della Sanita' militare). - 1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano anche al Corpo unico della Sanita' militare.».

Testo vigente dal 13 maggio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-04-03;74~art11 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari