Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 644, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Le commissioni esaminatrici per i concorsi per il reclutamento dei militari della Sanita' militare sono presiedute da personale in servizio del Corpo unico della Sanita' militare e formate da personale in servizio di ciascuna Forza armata e del Corpo unico della Sanita' militare.»;
  • b)all'articolo 645, al comma 1, dopo le parole: «marescialli delle Forze armate» sono inserite le seguenti: «, della Sanita' militare» e dopo le parole: «personale delle Forze armate» sono inserite le seguenti: «, della Sanita' militare»;
  • c)all'articolo 647, comma 1:
  • 1)le parole: «Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'universita' e della ricerca»;
  • 2)alla lettera a), le parole: «nei Corpi sanitari» sono sostituite dalle seguenti: «nel Corpo unico della Sanita' militare»;
  • d)l'articolo 649 e' sostituito dal seguente: «Art. 649 (Posti riservati nelle accademie). - 1. Nei concorsi per il reclutamento degli allievi delle accademie militari sono appositamente riservati alcuni posti per gli allievi delle scuole militari, nel limite massimo complessivo del 30 per cento dei posti disponibili. 2. Per specifiche esigenze di ciascuna Forza armata e della Sanita' militare nei bandi di concorso per l'ammissione alle accademie militari, oltre alle riserve di posti di cui al comma 1, possono essere previste anche riserve di posti a favore di particolari categorie di personale militare in servizio nella relativa Forza armata e nella Sanita' militare. Ciascuna Forza armata e la Sanita' militare possono bandire concorsi per l'ammissione alle accademie riservati al proprio personale nella misura massima del 30 per cento dei posti disponibili. 3. I posti riservati agli allievi delle scuole militari che non vengono ricoperti possono essere devoluti, secondo la percentuale massima stabilita nel bando di concorso, nell'ordine della graduatoria di merito, ai concorrenti idonei che sono alle armi in qualita' di ufficiali inferiori, di sottufficiali o di militari di truppa in ferma volontaria o rafferma con almeno un anno di servizio effettivamente svolto.»;
  • e)all'articolo 650, al comma 2, dopo le parole: «rispettiva Forza armata» sono inserite le seguenti: «o alla Sanita' militare»;
  • f)dopo l'articolo 651-bis e' inserito il seguente: «Art. 651-ter (Alimentazione ordinaria del ruolo normale del Corpo unico della Sanita' militare). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale del Corpo unico della Sanita' militare in servizio permanente sono tratti:
  • a)con il grado di sottotenente, da coloro che hanno frequentato le accademie militari e che hanno completato con esito favorevole il ciclo formativo previsto dal regolamento;
  • b)mediante concorso per titoli ed esami, dai cittadini italiani che non hanno superato il ventottesimo anno di eta' e che sono in possesso del diploma di laurea richiesto dal bando di concorso pertinente alla specifica professionalita' del ruolo. 2. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera b), sono:
  • a)nominati tenenti con anzianita' relativa stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito;
  • b)iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado provenienti dai corsi delle accademie militari nominati tenenti in servizio permanente nello stesso anno;
  • c)ammessi a frequentare un corso formativo e avviati alla formazione specialistica.»;
  • g)all'articolo 653, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) il quarantesimo anno d'eta', se ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare o della Sanita' militare;»;
  • h)al libro quarto, titolo II, capo II, alla sezione II, alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
  • i)all'articolo 655, comma 1:
  • 1)l'alinea e' sostituito dal seguente: «Gli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, fatta eccezione per gli ufficiali del ruolo naviganti speciale, e della Sanita' militare possono essere tratti:»;
  • 2)alla lettera a), numero 3), le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
  • 3)dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) a domanda, mantenendo il grado, l'anzianita' e la ferma precedentemente contratta, dagli ufficiali del Corpo unico della Sanita' militare, frequentatori dei corsi normali delle accademie militari iscritti in quanto tali ai corsi universitari a ciclo unico e in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea in ambito sanitario, che non hanno completato il previsto ciclo formativo, previo parere favorevole della competente commissione ordinaria di avanzamento, valutati i titoli di studio, le attitudini evidenziate e la situazione organica dei ruoli.»;
  • l)all'articolo 655-bis, comma 1, dopo le parole: «concorso per ciascuna Forza armata» sono inserite le seguenti: «e per la Sanita' militare»;
  • m)all'articolo 658, comma 1, dopo le parole: «di ciascuna Forza armata» sono inserite le seguenti: «e della Sanita' militare»;
  • n)all'articolo 660, comma 1, dopo le parole: «di ciascuna Forza armata» sono inserite le seguenti: «e della Sanita' militare»;
  • o)all'articolo 666, comma 3, la parola: «ventiseiesimo» e' sostituita dalla seguente: «ventitreesimo»;
  • p)all'articolo 681, comma 1, dopo le parole: «ruoli dei marescialli delle Forze armate» sono inserite le seguenti: «e della Sanita' militare»;
  • q)al libro quarto, titolo II, capo IV, alla sezione II, alla rubrica le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
  • r)all'articolo 682:
  • 1)comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
  • 2)al comma 5-bis, dopo le parole: «delle singole Forze armate» sono inserite le seguenti: «e della Sanita' militare»;
  • s)all'articolo 690, al comma 1:
  • 1)le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
  • 2)alla lettera a), le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
  • 3)alla lettera b), le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
  • t)all'articolo 700:
  • 1)al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «per l'impiego nelle Forze armate» sono inserite le seguenti: «e della Sanita' militare»;
  • 2)al comma 3, dopo le parole: «esigenze operative delle Forze armate» sono inserite le seguenti: «e della Sanita' militare»;
  • u)all'articolo 705:
  • 1)alla rubrica, le parole: «e nell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, nell'Aeronautica militare e nella Sanita' militare»;
  • 2)comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare».

Testo vigente dal 13 maggio 2026

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-04-03;74~art6 · fonte del testo

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