Art. 8 — Ruoli e organici
[1]Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 628, comma 1:
- 1)alla lettera g), dopo le parole: «per l'Aeronautica militare;» sono inserite le seguenti: «brigadiere generale per il Corpo unico della Sanita' militare;»;
- 2)alla lettera h), dopo le parole: «per l'Aeronautica militare;» sono inserite le seguenti: «maggiore generale per il Corpo unico della Sanita' militare;»;
- 3)alla lettera i), dopo le parole: «per l'Aeronautica militare;» sono inserite le seguenti: «tenente generale per il Corpo della Sanita' militare;»;
- b)all'articolo 798:
- 1)alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanita' militare»;
- 2)al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare e' fissata a 160.000 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanita' militare e' fissata a 160.377 unita'»;
- c)l'articolo 798-bis e' sostituito dal seguente: «Art. 798-bis (Ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanita' militare). - 1. La ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanita' militare e' determinata nelle seguenti unita':
- a)ufficiali:
- 1)8.957 dell'Esercito italiano;
- 2)4.361 della Marina militare;
- 3)5.740 dell'Aeronautica militare;
- 4)1.763 del Corpo unico della Sanita' militare;
- b)sottufficiali:
- 1)17.626 dell'Esercito italiano, di cui 6.276 marescialli e 11.350 sergenti;
- 2)10.445 della Marina militare, di cui 5.631 marescialli e 4.814 sergenti;
- 3)16.883 dell'Aeronautica militare, di cui 8.033 marescialli e 8.850 sergenti;
- 4)1.811 del Corpo unico della Sanita' militare, di cui 1.739 marescialli e 72 sergenti;
- c)volontari:
- 1)64.975 dell'Esercito italiano, di cui 39.975 in servizio permanente e 25.000 in ferma prefissata;
- 2)14.275 della Marina militare, di cui 10.505 in servizio permanente e 3.770 in ferma prefissata;
- 3)13.415 dell'Aeronautica militare, di cui 8.815 in servizio permanente e 4.600 in ferma prefissata.
- 4)126 del Corpo unico della Sanita' militare in servizio permanente; 2. Il totale generale degli organici delle Forze armate e del Corpo unico della Sanita' militare e' il seguente:
- a)Esercito italiano: 91.558 unita';
- b)Marina militare: 29.081 unita';
- c)Aeronautica militare: 36.038 unita';
- d)Corpo unico della Sanita' militare: 3.700 unita'.»;
- d)all'articolo 800:
- 1)al comma 1, la cifra: «4.537» e' sostituita dalla seguente: «4.357»;
- 2)al comma 2, la cifra: «30.975» e' sostituita dalla seguente: «30.921»;
- 3)al comma 3, la cifra: «21.701» e' sostituita dalla seguente: «21.649»;
- 4)al comma 4, la cifra: «60.959» e' sostituita dalla seguente: «60.868»;
- e)all'articolo 809, comma 1, le lettere d) e h) sono abrogate;
- f)all'articolo 809-bis, comma 1:
- 1)alla lettera b), la cifra: «48» e' sostituita dalla seguente: «47»;
- 2)alla lettera c), la cifra: «117» e' sostituita dalla seguente: «109»;
- 3)alla lettera d), la cifra: «847» e' sostituita dalla seguente: «752»;
- g)all'articolo 812, comma 1, le lettere d) e l) sono abrogate;
- h)all'articolo 812-bis:
- 1)al comma 1: 1.1) alla lettera b), la cifra: «28» e' sostituita dalla seguente: «27»; 1.2) alla lettera c), la cifra: «65» e' sostituita dalla seguente: «61»; 1.3) alla lettera d), la cifra: «490» e' sostituita dalla seguente: «461»;
- 2)al comma 2, la parola: «dotazione» e' sostituita dalla seguente: «dotazioni»;
- i)all'articolo 817, comma 1, le lettere e) e l)
[2]sono abrogate;
- l)all'articolo 818-bis, comma 1:
- 1)alla lettera b), la cifra: «22» e' sostituita dalla seguente: «21»;
- 2)alla lettera c), la cifra: «54» e' sostituita dalla seguente: «50»;
- 3)alla lettera d), la cifra: «436» e' sostituita dalla seguente: «405»;
- m)all'articolo 821, comma 2, la lettera c) e' abrogata;
- n)all'articolo 823, comma 1:
- 1)alla lettera c), la cifra: «96» e' sostituita dalla seguente: «94»;
- 2)alla lettera d), la cifra: «538» e' sostituita dalla seguente: «524»;
- o)al libro quarto, titolo IV, dopo il capo VI e' inserito il seguente: «Capo VI-bis - Corpo unico della Sanita' militare Sezione I - Ruoli Art. 830-bis (Militari della Sanita' militare). - 1. Appartengono al Corpo unico della Sanita' militare i militari inseriti nei ruoli previsti dagli articoli seguenti. 2. All'interno di ciascun ruolo:
- a)gli ufficiali possono essere ripartiti in specialita' ai fini dell'impiego e in relazione alle professioni sanitarie per le quali sono qualificati;
- b)i sottufficiali e i graduati possono essere distinti per categorie, specialita' e abilitazioni, in relazione alle professioni sanitarie per le quali sono qualificati. Art. 830-ter (Ruoli del personale in servizio permanente). - 1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente sono i seguenti:
- a)ruolo normale della Sanita' militare;
- b)ruolo speciale della Sanita' militare. 2. I ruoli dei sottufficiali in servizio permanente sono i seguenti:
- a)ruolo dei marescialli;
- b)ruolo dei sergenti. 3. I graduati in servizio permanente sono inseriti nel ruolo dei volontari in servizio permanente della Sanita' militare. Art. 830-quater (Dotazioni organiche dei generali e dei colonnelli). - 1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti:
- a)maggiore generale: 3;
- b)brigadiere generale: 18;
- c)colonnello: 169.»;
- p)dopo l'articolo 833-quater e' inserito il seguente: «Art. 833-quinquies (Transito dal ruolo speciale al ruolo normale del Corpo unico della Sanita' militare). - 1. A decorrere dal 1º gennaio 2027, gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello appartenenti al ruolo speciale del Corpo unico della Sanita' militare possono transitare, a domanda, nel ruolo normale, nel numero, con le modalita' e secondo i requisiti stabiliti con decreto ministeriale. 2. L'anzianita' di grado assoluta degli ufficiali transitati a mente del comma 1, e' rideterminata al giorno successivo a quella dell'ultimo dei pari grado del ruolo normale avente il medesimo anno di decorrenza nel grado. 3. L'ordine di iscrizione in ruolo degli ufficiali transitati ai sensi del comma 1 e' stabilito in base all'articolo 797, comma 3.»;
- q)all'articolo 906, al comma 1, dopo le parole: «fissate per ogni Forza armata» sono inserite le seguenti: «e per il Corpo unico della Sanita' militare» e dopo le parole: «ruoli di una Forza armata» sono inserite le seguenti: «e nei ruoli del Corpo unico della Sanita' militare».
Testo vigente dal 13 maggio 2026
