Art. 13 — Audizione mediante videoconferenza richiesta da uno Stato Parte
L'esecuzione della richiesta di audizione mediante videoconferenza della persona sottoposta ad indagini, dell'imputato, del testimone, del consulente tecnico o del perito ha luogo previo accordo con l'autorita' richiedente circa le modalita' dell'audizione, anche con riguardo alle misure relative alla protezione della persona da ascoltare. E' assicurata, nei casi previsti dalla legge, la nomina di un interprete. Alla richiesta di assunzione delle dichiarazioni della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato si da' corso soltanto se questi vi consentono. Il procuratore della Repubblica o il giudice, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni, provvedono a:
- a)identificare la persona da ascoltare;
- b)notificare l'ora e il luogo dell'audizione;
- c)citare il testimone, il consulente tecnico o il perito;
- d)invitare la persona sottoposta alle indagini o l'imputato a comparire con le modalita' stabilite dal codice di procedura penale e ad informarlo dei diritti e delle facolta' a lui riconosciute dall'ordinamento dello Stato Parte ed espressamente indicati dall'autorita' richiedente. L'audizione e' condotta direttamente dall'autorita' richiedente o, secondo il proprio ordinamento giuridico, sotto la sua direzione. Al testimone e' comunque assicurata la facolta' di astensione nei casi previsti dalla legge italiana. Il verbale dell'audizione e' trasmesso all'autorita' richiedente dello Stato Parte. Si applicano le norme di cui agli articoli 366, 367, 368, 369, 371-bis, 372 e 373 del codice penale per i fatti commessi nel corso dell'audizione in videoconferenza.
Testo vigente dal 27 aprile 2017
