Art. 18 — Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva
L'esecuzione della richiesta di audizione mediante videoconferenza della persona sottoposta ad indagini, dell'imputato, del testimone, del consulente tecnico o del perito ha luogo previo accordo con l'autorita' di emissione circa le modalita' dell'audizione, anche in riguardo alle misure relative alla protezione della persona da ascoltare. Alla richiesta di assunzione delle dichiarazioni della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato si da' corso soltanto se questi vi consentono. Il procuratore della Repubblica richiede l'esecuzione dell'ordine di indagine al giudice per le indagini preliminari nei casi di cui all'articolo 5. Il procuratore della Repubblica e il giudice, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dispongono, nei casi previsti dalla legge, la nomina di un interprete. Provvedono altresi' a:
- a)identificare la persona da ascoltare;
- b)notificare l'ora e il luogo della comparizione;
- c)citare il testimone, il consulente tecnico o il perito;
- d)invitare la persona sottoposta alle indagini o l'imputato a comparire con le modalita' stabilite dal codice di procedura penale e ad informarlo dei diritti e delle facolta' a lui riconosciuti dall'ordinamento dello Stato di emissione. L'audizione e' condotta direttamente dall'autorita' di emissione o sotto la sua direzione. Il procuratore della Repubblica, o il giudice quando provvede all'esecuzione dell'ordine di indagine, assicurano il rispetto, nel compimento dell'atto, dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato. I testimoni e i periti sono informati della facolta' di astensione riconosciuta dall'ordinamento interno e da quello dello Stato di emissione. Il verbale dell'audizione e' trasmesso all'autorita' di emissione. Si applicano le norme di cui agli articoli 366, 367, 368, 369, 371-bis, 372 e 373 del codice penale per i fatti commessi nel corso dell'audizione in videoconferenza.
Testo vigente dal 13 luglio 2017
