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Penale
Norme di attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000
Decreto legislativo 5 aprile 2017, n. 52
- Aggiornato al
- 27 aprile 2017
- Articoli
- 26
- Versioni storiche
- 26
Titolo I — Disposizioni generaliartt. 1-9
- Art. 1Oggetto
- Art. 2Definizioni
- Art. 3Richiesta di assistenza nei procedimenti per l'applicazione di sanzioni amministrative
- Art. 4Richiesta di altro Stato Parte nei procedimenti per l'applicazione di sanzioni amministrative
- Art. 5Richiesta di assistenza per le notificazioni a mezzo posta
- Art. 6Assistenza all'autorita' di uno Stato Parte per le notificazioni Sulla richiesta di…
- Art. 7Modalita' di trasmissione della richiesta di assistenza Le richieste di assistenza sono…
- Art. 8Esecuzione della richiesta di assistenza di uno Stato Parte per attivita' probatoria…
- Art. 9Scambio spontaneo di informazioni
Titolo II — Forme specifiche di assistenza giudiziariaartt. 10-18
- Art. 10Richiesta di uno Stato Parte di restituzione all'avente diritto di beni provenienti da reato
- Art. 11Trasferimento temporaneo in territorio nazionale di persona detenuta
- Art. 12Trasferimento temporaneo in uno Stato Parte di persona detenuta in Italia
- Art. 13Audizione mediante videoconferenza richiesta da uno Stato Parte
- Art. 14Richiesta di audizione mediante videoconferenza in uno Stato Parte
- Art. 15Audizione dei testimoni e dei periti mediante conferenza telefonica richiesta da uno Stato Parte
- Art. 16Ritardo o omissione degli atti di sequestro, arresto e fermo e attivita' di indagine…
- Art. 17Responsabilita' penale e civile del funzionario dello Stato Parte Il funzionario dello…
- Art. 18Squadre investigative comuni
Titolo III — Intercettazioni di conversazioni o comunicazioniartt. 19-23
- Art. 19Esecuzione della richiesta di assistenza tecnica mediante ordine all'operatore di rete
- Art. 20Esecuzione della richiesta di assistenza tecnica previo controllo del giudice
- Art. 21Intercettazione disposta ed eseguita da uno Stato Parte nel territorio dello Stato
- Art. 22Richiesta di assistenza a uno Stato Parte per le operazioni di intercettazione
- Art. 23Notifica a uno Stato Parte delle operazioni di intercettazione
