L'autorita' giudiziaria procedente richiede l'audizione a distanza del testimone, del perito, del consulente tecnico e della persona informata dei fatti, direttamente all'autorita' competente di altro Stato Parte. La richiesta puo' essere proposta:

  • a)quando il soggetto di cui al comma 1 si trova nel territorio dello Stato Parte e ricorrono giustificati motivi che rendono non opportuna la sua presenza nel territorio nazionale, oppure quando e', a qualsiasi titolo, detenuto nello Stato Parte;
  • b)nei casi previsti dall'articolo 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Testo vigente dal 27 aprile 2017

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-05;52~art14 · fonte del testo

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