Nei casi di cui all'articolo 13, su conforme richiesta dell'autorita' dello Stato Parte, all'audizione del testimone, del consulente tecnico o del perito puo' procedersi mediante conferenza telefonica. Si osservano, in tal caso, le modalita' stabilite dall'articolo 13, in quanto compatibili. I verbali di dichiarazioni acquisite con le modalita' di cui al comma 1 non possono essere utilizzati dall'autorita' giudiziaria italiana. La richiesta puo' essere accolta se il testimone, il consulente tecnico o il perito prestano il consenso alla conferenza telefonica.

Testo vigente dal 27 aprile 2017

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