Art. 39 — Richiesta di audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva
Il pubblico ministero o il giudice che procede possono emettere, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, un ordine di indagine per richiedere l'audizione a distanza di testimoni, periti, consulenti tecnici e persone informate dei fatti, mediante videoconferenza, a condizione che l'autorita' di esecuzione abbia la disponibilita' o l'accesso ai mezzi tecnici necessari. Allo stesso modo possono provvedere per l'audizione a distanza dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini, sempre che questi vi consentano. L'ordine di indagine puo' essere emesso:
- a)quando per i soggetti di cui ai commi 1 e 2 ricorrono giustificati motivi che rendono non opportuna la loro presenza sul territorio nazionale;
- b)quando la persona da interrogare o esaminare e' a qualsiasi titolo detenuta nello Stato membro;
- c)nei casi previsti dall'articolo 147-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. L'autorita' giudiziaria concorda con l'autorita' di esecuzione le modalita' dell'audizione. Se l'autorita' di esecuzione non ha la disponibilita' o l'accesso ai mezzi tecnici necessari, l'autorita' giudiziaria che ha emesso l'ordine di indagine puo' metterli a sua disposizione per il tramite dell'autorita' centrale. L'autorita' giudiziaria verifica che alla persona da ascoltare sia dato avvertimento circa i diritti e le garanzie previste dall'ordinamento interno.
Testo vigente dal 13 luglio 2017
