Le associazioni o le fondazioni hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attivita' svolta. Le associazioni e le fondazioni, comprese quelle di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, sono titolari dei valori e delle disponibilita' conferiti in gestione, restando peraltro in facolta' delle stesse di concludere, in tema di titolarita', diversi accordi con i gestori a cio' abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilita' affidati ai gestori secondo le modalita' e i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato e autonomo e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati, ne' formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, ne' possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Le associazioni e le fondazioni sono legittimate a proporre la domanda di rivendicazione di cui all'articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati e anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda e' ammessa ogni prova documentale, compresi i rendiconti redatti dal gestore o dai terzi depositari. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari delle associazioni o delle fondazioni depositati a qualsiasi titolo presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del sub-depositario o nell'interesse degli stessi. La gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicita' almeno triennale. I rendiconti annuali delle associazioni o fondazioni di cui all'art. 1 sono sottoposti a revisione contabile indipendente e a certificazione da parte dei soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. In caso di disavanzo economico-finanziario, rilevato dai rendiconti annuali e confermato anche dal bilancio tecnico di cui al comma 2, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, si provvede alla nomina di un commissario straordinario, il quale adotta i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione. Sino al ristabilimento dell'equilibrio finanziario sono sospesi tutti i poteri degli organi di amministrazione delle associazioni e delle fondazioni. Ai fini dei provvedimenti di cui ai periodi precedenti la Commissione parlamentare di controllo sull'attivita' degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale segnala ai Ministeri vigilanti le situazioni di disavanzo economico-finanziario di cui e' venuta a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo dei bilanci di tali enti ai sensi dell'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88. 4 In caso di persistenza dello stato di disavanzo economico e finanziario dopo tre anni dalla nomina del commissario, ed accertata l'impossibilita' da parte dello stesso di poter provvedere al riequilibrio finanziario dell'associazione o della fondazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, e' nominato un commissario liquidatore al quale sono attribuiti i poteri previsti dalle vigenti norme in materia di liquidazione coatta, in quanto applicabili. Nel caso in cui gli organi di amministrazione e di rappresentanza si rendessero responsabili di gravi violazioni di legge afferenti la corretta gestione dell'associazione o della fondazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, nomina un commissario straordinario con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell'ente e, entro sei mesi dalla sua nomina, avvia e conclude la procedura per rieleggere gli amministratori dell'ente stesso, cosi' come previsto dallo statuto.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 dicembre 2021, n. 234

4

La L. 30 dicembre 2021, n. 234, ha disposto (con l'art. 1, comma 118) che "Fino al 30 giugno 2022 e' sospesa, con riferimento alla sola gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria dell'INPGI, l'efficacia delle disposizioni del comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509".

Testo vigente dal 1 gennaio 2022

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 2, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 22308/2026

    29 giugno 2026

    In tema di pensione di vecchiaia erogata dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Ragionieri e Periti commerciali, in caso di ricongiunzione presso di essa di periodi assicurativi ai sensi della l. n. 45 del 1990, la riliquidazione della quota retributiva della pensione unica è correttamente operata in base ai redditi effettivi ricongiunti e non in base al reddito convenzionale previsto dall'art. 50, comma 3, del Regolamento della Cassa - la cui operatività, in base alle stesse previsioni regolamentari, quale legittima espressione dell'autonomia gestionale, organizzativa e contabile della Cassa, è limitata a chi abbia effettivamente pagato il contributo soggettivo minimo in quanto iscritto alla stessa - trattandosi di previsione derogatoria rispetto ai criteri generali, insuscettibile di applicazione estensiva.

    Art. 2 · Art. 5 Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti

    Rassegna di giugno 2026, p. 214

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 20058/2026

    16 giugno 2026

    In tema di previdenza degli ingegneri e degli architetti, l'art. 22, comma 4, del Regolamento INARCASSA, nella parte in cui stabilisce che la pensione di invalidità è sospesa qualora il reddito professionale del pensionato sia superiore a due volte l'ammontare della pensione di invalidità erogata, declinando in concreto l'ambito di rilevanza dell'attività professionale, e dunque del reddito prodotto in ragione della medesima da parte del beneficiario della prestazione, senza incidere sul diritto di accesso alla pensione, è conforme al dettato primario di cui all'art. 5 della l. n. 6 del 1981, del quale costituisce attuazione, che valorizza tale elemento tra i requisiti per il mantenimento del trattamento pensionistico di invalidità.

    Art. 2 · Art. 5 Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti

    Rassegna di giugno 2026, p. 204

Tutte le 15 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2026 (sito della Corte).

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 254/2016

    Questione inammissibile
    25 novembre 2016

    È dichiarata manifestamente inammissibile - in quanto ha ad oggetto norme regolamentari di "delegificazione" - la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, comma 4, 2, comma 2, e 3, comma 2, del d.lgs. n. 509 del 1994, dell'art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995, dell'art. 1 del Regolamento della Cassa forense 17 marzo 2006 e dell'art. 2 del Regolamento della Cassa forense 19 settembre 2008, nonché del combinato disposto dell'art. 18, comma 11, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011 e dell'art. 2 del Regolamento della Cassa forense 5 settembre 2012, censurati dal Tribunale ordinario di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui «prevedono, in ragione delle aliquote del contributo soggettivo a carico dei pensionati di vecchiaia, un maggiore contributo solidaristico di tale categoria rispetto a quello posto a carico degli avvocati non pensionati». Benché il rimettente abbia dedotto l'incostituzionalità anche di norme legislative, le censure formulate investono solo il contenuto normativo di atti regolamentari che - essendo riconducibili ad un processo di privatizzazione degli enti pubblici di previdenza e assistenza, realizzato attraverso una "sostanziale delegificazione" della materia - non costituiscono specificazione delle disposizioni di legge, né possono quindi formare oggetto del sindacato di legittimità della Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 134 Cost. ( Precedenti citati: sentenza n. 162 del 2008; sentenza n. 15 del 1999, sulla privatizzazione degli enti pubblici di previdenza e assistenza in corrispondenza ad una direttiva più generale volta ad eliminare duplicazioni organizzative e funzionali nell'ambito della pubblica amministrazione ) . Per consolidata giurisprudenza costituzionale, il vaglio del Giudice delle leggi su disposizioni di atti regolamentari è ammissibile, ai sensi dell'art. 134 Cost., solo quando essi costituiscano specificazione delle disposizioni di legge censurate. ( Precedenti citati: sentenze n. 354 del 2008, n. 162 del 2008, n. 456 del 1994 e n. 1104 del 1988; ordinanza n. 389 del 2004 ) . La giurisdizione del Giudice costituzionale è limitata alla cognizione della legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, ai sensi dell'art. 134 Cost., e non si estende a norme di natura regolamentare, come i regolamenti di "delegificazione". Per questi ultimi, la garanzia costituzionale è normalmente da ricercare, a seconda dei casi, o nella questione di legittimità costituzionale sulla legge abilitante il Governo all'adozione del regolamento, ove il vizio sia ad essa riconducibile (per avere, in ipotesi, posto princìpi incostituzionali o per aver omesso di porre princìpi in materie che costituzionalmente li richiedono); o nel controllo di legittimità sul regolamento, nell'ambito dei poteri spettanti ai giudici ordinari o amministrativi, ove il vizio sia proprio ed esclusivo del regolamento stesso. ( Precedente citato: sentenza n. 427 del 2000 ).

    Art. 1 Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza · Art. 2 Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza · Art. 3 Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza · Art. 18 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2018 al 1 gennaio 2022. 2 parole tolte.

… limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attivita' svolta. tolto: 1-bis. Le associazioni e le fondazioni, comprese quelle di cui al decreto legislativo 10 … non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del sub-depositario o nell'interesse degli stessiaggiunto: . La gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 30 dicembre 2021, n. 234

    La L. 30 dicembre 2021, n. 234, ha disposto (con l'art. 1, comma 118) che "Fino al 30 giugno 2022 e' sospesa, con riferimento alla sola gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria dell'INPGI, l'efficacia delle disposizioni del comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-06-30;509~art2 · fonte del testo

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