Art. 4 — Disposizioni in materia di condono previdenziale

I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di dicembre 1996, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti stessi presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 maggio 1997, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 10 per cento annuo, nel limite massimo del 40 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti. La regolarizzazione puo' avvenire, secondo le modalita' fissate dagli enti impositori, anche in trenta rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima e la seconda delle quali da versare entro il 31 maggio 1997. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 10, comma 13-quinquies, del decreto - legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, la scadenza della prima e della seconda rata e' fissata al 31 maggio 1997. L'importo delle rate, comprensivo degli interessi pari al 7 per cento annuo, e' calcolato applicando al debito il coefficiente indicato alla colonna 4 della tabella A allegata al presente decreto. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 possono applicarsi oltre che ai soggetti che abbiano presentato domanda di condono nei termini di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche ai soggetti che abbiano presentato domanda di regolarizzazione contributiva ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, e dell'articolo 2 del decreto - legge 23 ottobre 1996, n. 538, relativamente alla parte residua del debito. I datori di lavoro agricolo, i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti e gli imprenditori agricoli a titolo principale, debitori per contributi omessi relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di dicembre 1996, purche' in scadenza entro la data di entrata in vigore del presente decreto, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti, previa presentazione della domanda entro il 31 maggio 1997, in 20 rate semestrali consecutive, di cui la prima entro il 31 maggio 1997, secondo le modalita' fissate dagli enti impositori. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi del 5 per cento annuo per il periodo di differimento, secondo il criterio di cui al comma 2, ultimo periodo. La regolarizzazione di quanto dovuto a titolo di contributi o premi puo' avvenire anche mediante il pagamento, attualizzato al tasso del 5 per cento annuo della quota capitale dovuta sulla base delle predette 20 rate, in una unica soluzione entro il 31 maggio 1997, ovvero in tre rate scadenti il 31 maggio 1997, il 31 luglio 1997 e il 30 novembre 1997, rispettivamente nelle misure del 10 per cento, del 40 per cento e del 50 per cento del dovuto. Le obbligazioni sorte a titolo di somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative per obblighi contributivi nel settore agricolo relative ai periodi di cui al comma 4, soddisfatte entro la data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinte e non si da' luogo alla riscossione dei corrispondenti importi. Possono essere corrisposti con le modalita' ed i termini previsti dal comma 4 anche i contributi che hanno formato oggetto di procedure di regolarizzazione agevolata ai sensi di precedenti disposizioni, per la parte del debito contributivo rimasto insoluto. ((5-bis. I datori di lavoro che si sono avvalsi della facolta' di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, ovvero di cui all'articolo 6, comma 26, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, ed i cui crediti ceduti ai sensi delle citate disposizioni non siano stati, per qualsiasi motivo, riscossi, possono procedere alla regolarizzazione dei relativi debiti contributivi rimasti insoluti con le modalita' ed i termini previsti dal comma 4 del presente articolo, che si intendono a tal fine prorogati al 31 gennaio 1998. Gli enti impositori, entro quattro mesi dalla presentazione della domanda di regolarizzazione accompagnata da specifica istanza, procederanno alla formale retrocessione, a favore dei cedenti, dei crediti non ancora riscossi ed a suo tempo destinati al pagamento dei contributi e premi oggetto della regolarizzazione)) Restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 228, 230 e 232, della citata legge n. 662 del 1996. Nell'ambito del potere di adozione di provvedimenti, conferito dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, possono essere adottate dagli enti privatizzati di cui al medesimo decreto legislativo deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive, da assoggettare ad approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo.

Testo vigente dal 1 gennaio 1998

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 143/2000

    Questione infondata
    16 maggio 2000

    Manifesta infondatezza - in quanto analoga ad altre già dichiarate manifestamente infondate con precedenti ordinanze - della questione di legittimità costituzionale della disposizione di legge (art. 1, comma 230, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come richiamato dall'art. 4, comma 6, del d.l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140), la quale ammettendo - agli effetti dell'estinzione del reato - la regolarizzazione mediante pagamento rateale delle posizioni debitorie relative a omissioni o ritardi nel versamento di contributi previdenziali, non prevede tuttavia la sospensione dei procedimenti penali in corso fino al completo pagamento della somma dovuta; disposizione denunciata per ingiustificata disparità di trattamento dei debitori non abbienti, i quali devono avvalersi del pagamento rateale anziché di quello in un'unica soluzione. - v. ordinanze (richiamate) n. 142 e 268 del 1999, su questioni analoghe.

    Art. 4 Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 268/1999

    Questione infondata
    23 giugno 1999

    È manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 230, l. 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come richiamato dall'art. 4, comma 6, d.l. 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), conv., con modif., dalla l. 28 maggio 1997, n. 140, in quanto analoga questione è stata dichiarata manifestamente infondata con ord. n. 142 del 1999 e non sono stati addotti argomenti nuovi o comunque tali da indurre a modificare il precedente orientamento. - O. n. 142/1999.

    Art. 4 Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 30 maggio 1997 al 1 gennaio 1998. 3 parole tolte, 156 parole aggiunte.

… agevolata ai sensi di precedenti disposizioni, per la parte del debito contributivo rimasto insoluto. aggiunto: 5-bis. I datori di lavoro che si sono avvalsi della facolta' di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, ovvero di cui all'articolo 6, comma 26, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, ed i cui crediti ceduti ai sensi delle citate disposizioni non siano stati, per qualsiasi motivo, riscossi, possono procedere alla regolarizzazione dei relativi debiti contributivi rimasti insoluti con le modalita' ed i termini previsti dal comma 4 del presente articolo, che si intendono a tal fine prorogati al 31 gennaio 1998. Gli enti impositori, entro quattro mesi dalla presentazione della domanda di regolarizzazione accompagnata da specifica istanza, procederanno alla formale retrocessione, a favore dei cedenti, dei crediti non ancora riscossi ed a suo tempo destinati al pagamento dei contributi e premi oggetto della regolarizzazione Restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 228, 230 e 232, della citata legge n. 662 del 1996. tolto: 6-bis. Nell'ambito del potere di adozione di provvedimenti, conferito dall'articolo 2, comma 2, del … sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive, da assoggettare ad approvazione ministeriale ai sensi tolto: dell'anicolo aggiunto: dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativoaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:1997-03-28;79~art4 · fonte del testo

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