La vigilanza sulle associazioni o fondazioni di cui all'art. 1 e' esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero del tesoro, nonche' dagli altri Ministeri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza per gli enti trasformati ai sensi dell'art. 1, comma 1. Nei collegi dei sindaci deve essere assicurata la presenza di rappresentanti delle predette Amministrazioni. Nell'esercizio della vigilanza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministeri di cui al comma 1, approva i seguenti atti:

  • a)lo statuto e i regolamenti, nonche' le relative integrazioni o modificazioni;
  • b)le delibere in materia di contributi e prestazioni, sempre che la relativa potesta' sia prevista dai singoli ordinamenti vigenti. Per le forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria le delibere sono adottate sulla base delle determinazioni definite dalla contrattazione collettiva nazionale. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con i Ministeri di cui al comma 1, puo' formulare motivati rilievi su: i bilanci preventivi e i conti consuntivi; le note di variazione al bilancio di previsione; i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti cosi' come sono indicati in ogni bilancio preventivo; le delibere contenenti criteri direttivi generali. Nel formulare tali rilievi il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con i Ministeri di cui al comma 1, rinvia gli atti al nuovo esame da parte degli organi di amministrazione per riceverne una motivata decisione definitiva. I suddetti rilievi devono essere formulati per i bilanci consuntivi entro sessanta giorni dalla data di ricezione e entro trenta giorni dalla data di ricezione, per tutti gli altri atti di cui al presente comma. Trascorsi detti termini ogni atto relativo diventa esecutivo. All'atto della trasformazione in associazione o fondazione dell'ente privatizzato, continuera' ad operare la disciplina della contribuzione previdenziale prevista in materia dai singoli ordinamenti. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla gestione delle assicurazioni obbligatorie, per assicurare la legalita' e l'efficacia, e riferisce annualmente al Parlamento.

Testo vigente dal 23 agosto 1994

Corte di cassazione

5 massime che riguardano l’art. 3, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 5 massime nel Massimario

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 254/2016

    Questione inammissibile
    25 novembre 2016

    È dichiarata manifestamente inammissibile - in quanto ha ad oggetto norme regolamentari di "delegificazione" - la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, comma 4, 2, comma 2, e 3, comma 2, del d.lgs. n. 509 del 1994, dell'art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995, dell'art. 1 del Regolamento della Cassa forense 17 marzo 2006 e dell'art. 2 del Regolamento della Cassa forense 19 settembre 2008, nonché del combinato disposto dell'art. 18, comma 11, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011 e dell'art. 2 del Regolamento della Cassa forense 5 settembre 2012, censurati dal Tribunale ordinario di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui «prevedono, in ragione delle aliquote del contributo soggettivo a carico dei pensionati di vecchiaia, un maggiore contributo solidaristico di tale categoria rispetto a quello posto a carico degli avvocati non pensionati». Benché il rimettente abbia dedotto l'incostituzionalità anche di norme legislative, le censure formulate investono solo il contenuto normativo di atti regolamentari che - essendo riconducibili ad un processo di privatizzazione degli enti pubblici di previdenza e assistenza, realizzato attraverso una "sostanziale delegificazione" della materia - non costituiscono specificazione delle disposizioni di legge, né possono quindi formare oggetto del sindacato di legittimità della Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 134 Cost. ( Precedenti citati: sentenza n. 162 del 2008; sentenza n. 15 del 1999, sulla privatizzazione degli enti pubblici di previdenza e assistenza in corrispondenza ad una direttiva più generale volta ad eliminare duplicazioni organizzative e funzionali nell'ambito della pubblica amministrazione ) . Per consolidata giurisprudenza costituzionale, il vaglio del Giudice delle leggi su disposizioni di atti regolamentari è ammissibile, ai sensi dell'art. 134 Cost., solo quando essi costituiscano specificazione delle disposizioni di legge censurate. ( Precedenti citati: sentenze n. 354 del 2008, n. 162 del 2008, n. 456 del 1994 e n. 1104 del 1988; ordinanza n. 389 del 2004 ) . La giurisdizione del Giudice costituzionale è limitata alla cognizione della legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, ai sensi dell'art. 134 Cost., e non si estende a norme di natura regolamentare, come i regolamenti di "delegificazione". Per questi ultimi, la garanzia costituzionale è normalmente da ricercare, a seconda dei casi, o nella questione di legittimità costituzionale sulla legge abilitante il Governo all'adozione del regolamento, ove il vizio sia ad essa riconducibile (per avere, in ipotesi, posto princìpi incostituzionali o per aver omesso di porre princìpi in materie che costituzionalmente li richiedono); o nel controllo di legittimità sul regolamento, nell'ambito dei poteri spettanti ai giudici ordinari o amministrativi, ove il vizio sia proprio ed esclusivo del regolamento stesso. ( Precedente citato: sentenza n. 427 del 2000 ).

    Art. 1 Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza · Art. 2 Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza · Art. 3 Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza · Art. 18 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-06-30;509~art3 · fonte del testo