Gli statuti, nel definire l'assetto organizzativo delle fondazioni, si conformano ai seguenti principi:

  • a)previsione di organi distinti per le funzioni di indirizzo, di amministrazione e di controllo;
  • b)attribuzione all'organo di indirizzo della competenza in ordine alla determinazione dei programmi, delle priorita' e degli obiettivi della fondazione ed alla verifica dei risultati, prevedendo che l'organo stesso provveda comunque in materia di:
  • 1)approvazione e modifica dello statuto e dei regolamenti interni;
  • 2)nomina e revoca dei componenti dell'organo di amministrazione e di controllo e determinazione dei relativi compensi;
  • 3)esercizio dell'azione di responsabilita' nei confronti dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo;
  • 4)approvazione del bilancio;
  • 5)definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
  • 4)trasformazioni e fusioni;
  • c)previsione, nell'ambito dell'organo di indirizzo, di una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'articolo 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione, fermo restando quanto stabilito per le fondazioni di origine associativa dalla lettera d), nonche' dell'apporto di personalita' che per professionalita', competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui e' rivolta l'attivita' della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali, fissando un numero di componenti idoneo ad assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti e prevedendo modalita' di designazione e di nomina ((, ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilita' e professionalita',)) dirette a consentire un'equilibrata, e comunque non maggioritaria, rappresentanza di ciascuno dei singoli soggetti che partecipano alla formazione dell'organo. Salvo quanto previsto al periodo precedente, i soggetti ai quali e' attribuito il potere di designare componenti dell'organo di indirizzo e i componenti stessi degli organi delle fondazioni non devono essere portatori di interessi riferibili ai destinatari degli interventi delle fondazioni; 7
  • d)le fondazioni di origine associativa possono, nell'esercizio della loro autonomia statutaria, prevedere il mantenimento dell'assemblea dei soci, disciplinandone la composizione, ferme rimanendo in ogni caso le competenze dell'organo di indirizzo da costituirsi ai sensi del presente articolo. All'assemblea dei soci puo' essere attribuito dalla statuto il potere di designare una quota non maggioritaria dei componenti dell'organo medesimo, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera c); in tale caso, i soggetti nominati per designazione dell'assemblea dei soci non possono comunque superare la meta' del totale dei componenti l'organo di indirizzo;
  • e)attribuzione all'organo di amministrazione dei compiti di gestione della fondazione, nonche' di proposta e di impulso dell'attivita' della fondazione, nell'ambito dei programmi, delle priorita' e degli obiettivi stabiliti dall'organo di indirizzo;
  • f)previsione, nell'ambito degli organi collegiali delle fondazioni la cui attivita' e' indirizzata ai rispettivi statuti a specifici ambiti territoriali, della presenza di una rappresentanza non inferiore al cinquanta per cento di persone residenti da almeno tre anni nei territori stessi;
  • g)determinazione, per i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le fondazioni, nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), di requisiti di professionalita' e onorabilita', intesi come requisiti di esperienza e di idoneita' etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro, ipotesi di incompatibilita', riferite anche alla carica di direttore generale della Societa' bancaria conferitaria ovvero ad incarichi esterni o cariche pubbliche, e cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica o la decadenza, in modo da evitare conflitti di interesse e di assicurare l'indipendenza nello svolgimento dei rispettivi compiti e la trasparenza delle decisioni; 7
  • h)previsione dell'obbligo dei componenti degli organi della fondazione di dare immediata comunicazione delle cause di decadenza o sospensione e delle cause di incompatibilita' che li riguardano;
  • i)previsione che i componenti degli organi della fondazione sono nominati per periodi di tempo delimitati e possono essere confermati per una sola volta;
  • j)previsione che ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti delle incompatibilita' o delle cause di sospensione e di decadenza ed assume entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti. I componenti dell'organo di indirizzo non rappresentano i soggetti esterni che li hanno nominati ne' ad essi rispondono. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la societa' bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la societa' bancaria conferitaria. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la societa' bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la societa' bancaria conferitaria. L'organo di controllo e' composto da persone che hanno i requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti. Alle associazioni rappresentative o di categoria delle fondazioni non possono essere attribuiti sotto qualsiasi forma poteri di nomina o di designazione degli organi della fondazione.
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Successivamente la Corte Costituzionale

7

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 24-29 settembre 2003, n. 301 (in G.U. 1a s.s. 8/10/2003, n. 40) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 4, primo periodo, della legge n. 448 del 2001 (che ha introdotto la lettera c) al comma 1 del presente articolo), nella parte in cui prevede nella composizione dell'organo di indirizzo "una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'articolo 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione", anziche' "una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realta' locali".

Corte costituzionale

7

La Corte costituzionale con sentenza 24-29 settembre 2003, n. 301 (in G.U. 1a s.s. 8/10/2003, n. 40) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera g), limitatamente alle parole "nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e)" del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461).

Testo vigente dal 25 marzo 2012

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 301/2003

    Illegittimità dichiarata
    29 settembre 2003

    La sostituzione della norma censurata non ha impedito la produzione medio tempore dei suoi effetti e non comporta, quindi, l'eccepita irrilevanza della questione nei giudizi 'a quibus'.

    Art. 17 Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri · Art. 114 cost. · Art. 117 cost. · Art. 118 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 432/2002

    Altra decisione
    29 ottobre 2002

    Restituzione degli atti al giudice rimettente perché riesamini, alla luce della normativa sopravvenuta in materia, i termini della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41 e 76 della Costituzione, concernente gli artt. 4, comma 1, lettera g), e 10, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, che attribuiscono all'Autorità di vigilanza il potere di emanare atti di indirizzo aventi ad oggetto anche i requisiti di professionalità ed onorabilità e le ipotesi di incompatibilità dei soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le fondazioni bancarie.

    Art. 4 Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria · Art. 10 Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria · Art. 1 Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria · Art. 2 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 25 marzo 2012

Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 2010 al 25 marzo 2012. 2 parole tolte, 15 parole aggiunte in 2 capoversi.

… assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti e prevedendo modalita' di designazione e di nominaaggiunto: , ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilita' e professionalita', dirette a consentire un'equilibrata, e comunque non maggioritaria, rappresentanza di ciascuno dei singoli …

… indirizzo non rappresentano i soggetti esterni che li hanno nominati ne' ad essi rispondono. tolto: 2-bis. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la fondazione … non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la societa' bancaria conferitariaaggiunto: . I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la fondazione …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-17;153~art4 · fonte del testo

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