Gli enti di cui all'elenco A allegato al presente decreto legislativo sono trasformati, a decorrere dal 1 gennaio 1995, in associazioni o in fondazioni con deliberazione dei competenti organi di ciascuno di essi, adottata a maggioranza qualificata dei due terzi dei propri componenti, a condizione che non usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario. Gli enti trasformati continuano a sussistere come enti senza scopo di lucro e assumono la personalita' giuridica di diritto privato, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile e secondo le disposizioni di cui al presente decreto, rimanendo titolari di tutti i rapporti attivi e passivi dei corrispondenti enti previdenziali e dei rispettivi patrimoni. Gli atti di trasformazione e tutte le operazioni connesse sono esenti da imposte e tasse. Gli enti trasformati continuano a svolgere le attivita' previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorieta' della iscrizione e della contribuzione. Agli enti stessi non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti, con esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali. Contestualmente alla deliberazione di cui al comma 1, gli enti adottano lo statuto ed il regolamento, che debbono essere approvati ai sensi dell'art. 3, comma 2, ed ispirarsi ai seguenti criteri:

  • a)trasparenza nei rapporti con gli iscritti e composizione degli organi collegiali, fermi restando i vigenti criteri di composizione degli organi stessi, cosi' come previsti dagli attuali ordinamenti;
  • b)determinazione dei requisiti per l'esercizio dell'attivita' istituzionale, con particolare riferimento all'onorabilita' e professionalita' dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili dell'associazione o fondazione. Tale professionalita' e' considerata esistente qualora essa costituisca un dato caratterizzante l'attivita' professionale della categoria interessata;
  • c)previsione di una riserva legale, al fine di assicurare la continuita' nell'erogazione delle prestazioni, in misura non inferiore a cinque annualita' dell'importo delle pensioni in essere. Ferme restando le riserve tecniche esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'eventuale adeguamento di esse si provvede, nella fase di prima applicazione, mediante accantonamenti pari ad una annualita' per ogni biennio.

Testo vigente dal 23 agosto 1994

Corte di cassazione

7 massime che riguardano l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 7 massime nel Massimario

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 254/2016

    Questione inammissibile
    25 novembre 2016

    È dichiarata manifestamente inammissibile - in quanto ha ad oggetto norme regolamentari di "delegificazione" - la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, comma 4, 2, comma 2, e 3, comma 2, del d.lgs. n. 509 del 1994, dell'art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995, dell'art. 1 del Regolamento della Cassa forense 17 marzo 2006 e dell'art. 2 del Regolamento della Cassa forense 19 settembre 2008, nonché del combinato disposto dell'art. 18, comma 11, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011 e dell'art. 2 del Regolamento della Cassa forense 5 settembre 2012, censurati dal Tribunale ordinario di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui «prevedono, in ragione delle aliquote del contributo soggettivo a carico dei pensionati di vecchiaia, un maggiore contributo solidaristico di tale categoria rispetto a quello posto a carico degli avvocati non pensionati». Benché il rimettente abbia dedotto l'incostituzionalità anche di norme legislative, le censure formulate investono solo il contenuto normativo di atti regolamentari che - essendo riconducibili ad un processo di privatizzazione degli enti pubblici di previdenza e assistenza, realizzato attraverso una "sostanziale delegificazione" della materia - non costituiscono specificazione delle disposizioni di legge, né possono quindi formare oggetto del sindacato di legittimità della Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 134 Cost. ( Precedenti citati: sentenza n. 162 del 2008; sentenza n. 15 del 1999, sulla privatizzazione degli enti pubblici di previdenza e assistenza in corrispondenza ad una direttiva più generale volta ad eliminare duplicazioni organizzative e funzionali nell'ambito della pubblica amministrazione ) . Per consolidata giurisprudenza costituzionale, il vaglio del Giudice delle leggi su disposizioni di atti regolamentari è ammissibile, ai sensi dell'art. 134 Cost., solo quando essi costituiscano specificazione delle disposizioni di legge censurate. ( Precedenti citati: sentenze n. 354 del 2008, n. 162 del 2008, n. 456 del 1994 e n. 1104 del 1988; ordinanza n. 389 del 2004 ) . La giurisdizione del Giudice costituzionale è limitata alla cognizione della legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, ai sensi dell'art. 134 Cost., e non si estende a norme di natura regolamentare, come i regolamenti di "delegificazione". Per questi ultimi, la garanzia costituzionale è normalmente da ricercare, a seconda dei casi, o nella questione di legittimità costituzionale sulla legge abilitante il Governo all'adozione del regolamento, ove il vizio sia ad essa riconducibile (per avere, in ipotesi, posto princìpi incostituzionali o per aver omesso di porre princìpi in materie che costituzionalmente li richiedono); o nel controllo di legittimità sul regolamento, nell'ambito dei poteri spettanti ai giudici ordinari o amministrativi, ove il vizio sia proprio ed esclusivo del regolamento stesso. ( Precedente citato: sentenza n. 427 del 2000 ).

    Art. 1 Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza · Art. 2 Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza · Art. 3 Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza · Art. 18 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria

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  • Ordinanza n. 214/1999

    Questione infondata
    3 giugno 1999

    Manifesta infondatezza della questione, in quanto - premesso che il giudice 'a quò dubita, in riferimento agli artt. 2, 3, 18 e 38 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 33, lett. a), punto 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) e dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza), nella parte in cui hanno mantenuto ferma, anche successivamente alla privatizzazione dell'ONAOSI, l'obbligatorietà di iscrizione e contribuzione all'ente -, la Corte ha già avuto modo di affermare che la 'ratiò sottesa ad una doppia posizione contributiva di per sé pienamente compatibile con la garanzia di tutela prescritta dall'art. 38 Cost., si risolve in un rafforzamento di tale tutela, ed altresì che il perdurante valore del principio di solidarietà endocategoriale, idoneo a giustificare la necessaria provvista di mezzi risulta rafforzato nel nuovo sistema autofinanziato conseguente alla privatizzazione. Peraltro, la censura concernente l'impossibilità, da parte degli iscritti, di una verifica della destinazione delle risorse quale conseguenza dell'avvenuta privatizzazione risulta priva di fondamento a fronte del penetrante sistema di interventi e controlli previsto da parte degli organi ministeriali e della Corte dei conti. - Cfr. S. nn. 88/1995, 248/1997, 16/1999.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 18 cost. · Art. 38 cost.

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  • Sentenza n. 15/1999

    Questione infondata
    5 febbraio 1999

    Non è fondata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, il quale stabilisce che restano fermi i vigenti criteri di composizione degli organi collegiali, così come previsti dagli attuali ordinamenti, degli enti previdenziali che, non usufruendo di finanziamenti pubblici, sono trasformati in associazioni o fondazioni con personalità giuridica di diritto privato. Posto che la legge di delegazione (art. 1, comma 33, della legge 24 dicembre 1993, n. 537) non ha dettato vincoli precisi quanto alle regole di composizione degli organi collegiali degli enti nella fase di transizione e trasformazione, limitandosi a prevedere per gli enti privatizzati garanzie di autonomia gestionale, organizzativa e contabile, legittimamente (v. massima B) il legislatore delegato ha scelto di perseguire la finalità di assicurare continuità nell'organizzazione e nel funzionamento degli enti privatizzati mantenendo fermi i previgenti criteri di composizione degli organi statutari, il cui rispetto, peraltro, non impone di cristallizzare in modo assoluto gli organi collegiali, potendo essere apportate dallo statuto modifiche alla loro composizione che si ispirino ai criteri preesistenti, rimanendo nell'ambito da essi circoscritto, ed essendo poi affidato all'apprezzamento del giudice comune il giudizio sulla rispondenza della disciplina statutaria ai criteri, e quindi ai principi, previsti dagli ordinamenti preesistenti. D'altra parte, questa disciplina riguarda lo statuto che deve essere adottato dai competenti organi degli enti contestualmente alla deliberazione di trasformazione dell'ente in associazione o fondazione, ma non tocca successive vicende della vita dell'ente, il cui statuto può essere nel tempo modificato (art. 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 509 del 1994). - Per un aspetto particolare, concernente il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza anche dopo la disposta trasformazione, cfr. S. n. 248/1997.

    Art. 1 Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza · Art. 76 cost. · Art. 77 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-06-30;509~art1 · fonte del testo

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