Art. 102 — Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa e procedimento sanzionatorio

Nei casi previsti dall'articolo 100, comma 1, l'autorita' giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, dispone la trasmissione all'autorita' amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data. Se l'azione penale non e' stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti e' disposta direttamente dal pubblico ministero, che, in caso di procedimento gia' iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualunque causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale; la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti. Se l'azione penale e' stata esercitata, il giudice, ove l'imputato o il pubblico ministero non si oppongano, pronuncia, in camera di consiglio, sentenza inappellabile di assoluzione o di non luogo a procedere perche' il fatto non e' previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1. L'autorita' amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dalla ricezione degli atti. Entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione, l'interessato e' ammesso al pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero, se si tratta di violazione al codice della strada o in materia finanziaria, dell'articolo 202, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche in deroga ad eventuali esclusioni o limitazioni previste dalla legge. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Nei casi previsti dal presente articolo la prescrizione della sanzione o del diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa non determina responsabilita' contabile.

Testo vigente dal 31 dicembre 1999

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 150/2002

    Questione infondata
    3 maggio 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 100 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata, con riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, nella parte in cui si stabilisce che le sanzioni amministrative sostitutive di precedenti sanzioni penali, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla depenalizzazione - purché il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto divenuti irrevocabili - e nella parte in cui si dispone che l'autorità giudiziaria debba trasmettere all'autorità amministrativa gli atti dei procedimenti depenalizzati. Infatti rientra nella discrezionalità del legislatore dettare disposizioni transitorie per regolare il passaggio da una vecchia ad una nuova disciplina e, ricorrendo questa evenienza, non contrasta con il principio di uguaglianza un trattamento differenziato applicato alla stessa categoria di soggetti, giacché lo stesso fluire del tempo costituisce di per sé elemento differenziatore; mentre con riguardo al principio di necessaria e previa definizione legislativa degli illeciti, come più volte precisato, esso attiene alla sola materia penale. - Sul principio di legalità in materia penale, v. citata sentenza n. 356/1995 e ordinanza n. 250/1992 (richiamate).

    Art. 100 Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio · Art. 102 Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio · Art. 1 Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507~art102 · fonte del testo

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