Corte costituzionale

Ordinanza n. 150/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/05/2002 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 100 e 102 del

decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei

reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi

dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), promosso, con

ordinanza emessa il 24 marzo 2001, dal giudice di pace di Novi

Ligure, nel procedimento civile vertente tra De Martino Vittorio e la

Prefettura di Alessandria, iscritta al n. 554 del registro ordinanze

2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, 1a

serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice

relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, con ordinanza del 24 marzo 2001, il giudice di pace

di Novi Ligure ha sollevato, con riferimento agli artt. 3 e 25 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli

artt. 100 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507

(Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema

sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999,

n. 205);

che il rimettente, premesso di essere stato adito con ricorso

avverso l'ordinanza-ingiunzione con la quale il Prefetto ha irrogato,

nei confronti del ricorrente, in applicazione degli artt. 19 e 100

del decreto legislativo n. 507 del 1999, una sanzione pecuniaria per

guida senza patente, osserva che gli artt. 100 e 102 del decreto

legislativo n. 507 del 1999, nello stabilire che le sanzioni

amministrative previste dallo stesso decreto si applichino anche alle

violazioni anteriormente commesse, contrastano con l'art. 3 della

Costituzione, perché mentre "il cittadino che abbia commesso

l'allora reato di guida senza patente e ottenuto un processo

immediato poteva vedersi applicata una pena minima pecuniaria

patteggiata, con i benefici di legge", colui che, nella identica

posizione, non ha ottenuto un immediato processo, entrato in vigore

il decreto legislativo n. 507 del 1999, "si vede notificare una

sanzione di L. 4.000.000";

che, per avvalorare il prospettato dubbio di

incostituzionalità, il giudice a quo rammenta, inoltre, che

l'art. 25 della Costituzione prevede che nessuno può essere punito

se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del

fatto commesso e, al tempo stesso, che l'art. 1 della legge n. 689

del 1981 stabilisce che nessuno può essere assoggettato a sanzioni

amministrative, se non in forza di una legge che sia entrata in

vigore prima della commissione della violazione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

il quale ha concluso per la manifesta infondatezza della questione.

Considerato che le norme censurate, collocate nel titolo VIII

(Disposizioni transitorie e finali) del decreto legislativo n. 507

del 1999, dettano, in attuazione dell'art. 16 della legge 25 giugno

1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati

minori e modifiche al sistema penale e tributario), la disciplina

transitoria relativa alla depenalizzazione dei reati minori

realizzata dal predetto decreto;

che, in particolare, l'art. 100 prevede, al comma 1, che le

disposizioni del decreto legislativo n. 507 del 1999, che

sostituiscono le sanzioni penali con sanzioni amministrative, si

applichino anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di

entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento

penale non sia stato definito con sentenza o decreto divenuti

irrevocabili, stabilendo, altresì, al comma 2, che a tali violazioni

non si applichino le sanzioni amministrative accessorie introdotte

dal citato decreto legislativo, salvo che le stesse sostituiscano

corrispondenti pene accessorie;

che l'art. 102 stabilisce, a sua volta, che nei casi previsti

dall'art. 100, comma 1, l'autorità giudiziaria debba trasmettere

all'autorità amministrativa competente gli atti dei procedimenti

penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi;

che, quanto alla dedotta lesione dell'art. 3 della

Costituzione, è da rilevare che - a parte la circostanza che reati

contravvenzionali e illecito amministrativo configurano situazioni

giuridiche incomparabili, sì da non consentire, in linea di

principio, il raffronto che il giudice a quo vorrebbe istituire fra

il precedente e l'attuale regime sanzionatorio - non contrasta con il

principio di uguaglianza un differenziato trattamento applicato alla

stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo,

giacché lo stesso fluire di questo costituisce di per sé elemento

differenziatore, e che, inoltre, rientra nella discrezionalità del

legislatore dettare disposizioni transitorie per regolare il

passaggio da una vecchia ad una nuova disciplina;

che, per quanto riguarda l'asserita violazione dell'art. 25

della Costituzione, deve osservarsi che il secondo comma di detto

articolo, nello stabilire un principio di necessaria e previa

definizione legislativa degli illeciti, si riferisce, come questa

Corte ha già avuto occasione di precisare, alla sola materia penale

(sentenza n. 356 del 1995; ordinanza n. 250 del 1992);

che, pertanto, con riferimento ad entrambi i parametri

evocati, la sollevata questione è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 100 e 102 del decreto

legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati

minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1

della legge 25 giugno 1999, n. 205), sollevata, con riferimento agli

artt. 3 e 25 della Costituzione, dal giudice di pace di Novi Ligure,

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2002.

Il Presidente e redattore: Vari

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:150 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari