Art. 101 — Procedimenti definiti con sentenza irrevocabile

Se i procedimenti penali per le violazioni depenalizzate dal presente decreto legislativo sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, dichiarando che il fatto non e' previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale. Le multe e le ammende inflitte con le sentenze o i decreti indicati nel comma 1 sono riscosse, insieme alle spese del procedimento, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie. 2 Restano salve la confisca nonche' le pene accessorie, nei casi in cui queste ultime sono applicabili alle violazioni depenalizzate come sanzioni amministrative.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionele

2

La Corte Costituzionele, con sentenza 23 - 31 maggio 2001, n. 169 (in G.U. 1a s.s. 06/06/2001, n. 22), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo.

Testo vigente dal 7 giugno 2001

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 169/2001

    Ha colpito questo articolo
    31 maggio 2001

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 101, comma 2, del decreto legislativo n. 507 del 1999, concernente il deteriore trattamento riservato dal legislatore, in sede di depenalizzazione di taluni reati, alle condanne a pene pecuniare - le quali permangono nonostante l''abolitio criminis' - rispetto alle condanne a pene detentive - i cui effetti, invece, vengono a cessare completamente. Infatti, posto che il giudice 'a quò muove dalla non implausibile premessa interpretativa che tali effetti conseguono alla revoca - totale o parziale - del titolo di condanna, la sollevata questione si risolve nel porre in discussione la portata e gli effetti di tale potere di revoca e finisce così per essere priva di rilevanza perchè prospettata da un giudice (giudice di sorveglianza) a cui, comunque, non compete di revocare la sentenza o il decreto di condanna e di adottare i provvedimenti conseguenti. M.F.

    Art. 101 Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio · Art. 1 Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario · Art. 100 Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 7/2003

    Altra decisione
    15 gennaio 2003

    Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 101, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna irrevocabile alla pena della reclusione per emissione di assegno senza provvista, si debba procedere alla conversione di tale pena in pena pecuniaria, secondo il criterio di ragguaglio di cui all'art. 135 cod. pen., per procedere quindi alla sua riscossione con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie, ovvero non prevede che, in tali casi, competa all'autorità amministrativa di applicare la sanzione amministrativa prevista. Infatti successivamente all'emissione dell'ordinanza, la disposizione denunciata è stata oggetto - nel contenuto dispositivo relativo alla riscossione, assunto dall'odierno rimettente quale 'tertium comparationis' - di dichiarazione di illegittimità costituzionale, sicché è opportuno un nuovo esame della questione a seguito del mutamento normativo. - V. citata sentenza n. 169/2001.

    Art. 101 Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio · Art. 1 Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario · Art. 3 cost. · Art. 135 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 445/2001

    Altra decisione
    28 dicembre 2001

    Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Milano. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 2001. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Vari Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 28 dicembre 2001. Il direttore della cancelleria: Di Paola

    Art. 101 Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio · Art. 1 Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario · Art. 2 cost. · Art. 1 Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 giugno 2001

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1999 al 7 giugno 2001.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionele

    La Corte Costituzionele, con sentenza 23 - 31 maggio 2001, n. 169 (in G.U. 1a s.s. 06/06/2001, n. 22), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507~art101 · fonte del testo

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