Art. 100 — Applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse

Le disposizioni del presente decreto legislativo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. A tali violazioni non si applicano, tuttavia, le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente decreto legislativo, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie.

Testo vigente dal 31 dicembre 1999

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 243/2002

    Questione inammissibile
    14 giugno 2002

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 100 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata, in riferimento agli artt. 23 e 25 della Costituzione, in tema di depenalizzazione dei reati minori. Infatti l'ordinanza di rimessione è totalmente carente di indicazioni sugli elementi di fatto della controversia, non contiene alcun accenno sul rapporto tra la disposizione denunciata e la definizione del giudizio principale, il cui oggetto non è neppure precisato, e non illustra i termini e i motivi che portano il rimettente a dubitare della costituzionalità della norma. - Sul principio costantemente affermato della autosufficienza della motivazione dell'ordinanza di rimessione e della impossibilità di integrare le lacune con il rinvio ad altri atti, v. citata ordinanza n. 556/2000.

    Art. 100 Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio · Art. 1 Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario · Art. 23 cost. · Art. 25 cost.

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  • Ordinanza n. 150/2002

    Questione infondata
    3 maggio 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 100 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata, con riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, nella parte in cui si stabilisce che le sanzioni amministrative sostitutive di precedenti sanzioni penali, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla depenalizzazione - purché il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto divenuti irrevocabili - e nella parte in cui si dispone che l'autorità giudiziaria debba trasmettere all'autorità amministrativa gli atti dei procedimenti depenalizzati. Infatti rientra nella discrezionalità del legislatore dettare disposizioni transitorie per regolare il passaggio da una vecchia ad una nuova disciplina e, ricorrendo questa evenienza, non contrasta con il principio di uguaglianza un trattamento differenziato applicato alla stessa categoria di soggetti, giacché lo stesso fluire del tempo costituisce di per sé elemento differenziatore; mentre con riguardo al principio di necessaria e previa definizione legislativa degli illeciti, come più volte precisato, esso attiene alla sola materia penale. - Sul principio di legalità in materia penale, v. citata sentenza n. 356/1995 e ordinanza n. 250/1992 (richiamate).

    Art. 100 Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio · Art. 102 Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio · Art. 1 Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario · Art. 3 cost.

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  • Ordinanza n. 99/2002

    Questione inammissibile
    10 aprile 2002

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, coordinato con l'art. 100 dello stesso decreto legislativo, nella parte in cui non si prevede che le disposizioni del citato decreto legislativo n. 507 del 1999 "si applichino anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del decreto stesso solo se più favorevoli rispetto a quelle precedentemente in vigore". Infatti, nel rimettere la questione, il giudice 'a quò non fornisce alcuna indicazione sulla fattispecie al suo esame né minimamente motiva circa la rilevanza, ai fini del decidere, della stessa questione. - V., analogamente, ordinanze n. 391/1997 e n. 8/2000.

    Art. 18 Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio · Art. 1 Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario · Art. 100 Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio · Art. 25 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507~art100 · fonte del testo

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