Corte costituzionale

Ordinanza n. 423/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/12/2001 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e

terzo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578

(Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito

dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, promosso con ordinanza emessa il

28 dicembre 2000 dal pretore di Venezia, iscritta al n. 258 del

registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 15, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 2001 il giudice

relatore Valerio Onida;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 28 dicembre 2000, pervenuta

a questa Corte il 19 marzo 2001, il pretore di Venezia, nel corso di

un procedimento penale a carico di un imputato del reato di

usurpazione di titolo (art. 498 cod. pen.) per avere assunto il

titolo di procuratore legale senza essere iscritto al relativo albo

professionale, ma avendo superato l'esame di idoneità all'esercizio

della professione, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli articoli 33, quinto comma, e 3

della Costituzione, dell'art. 1, primo e terzo comma, del regio

decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle

professioni di avvocato e procuratore), convertito dalla legge

22 gennaio 1934, n. 36, ai cui sensi "nessuno può assumere il

titolo, né esercitare le funzioni di avvocato o di procuratore se

non è iscritto nell'albo professionale" (primo comma), divieto la

cui violazione è punita, nel caso di usurpazione del titolo di

avvocato o di procuratore, a norma dell'art. 498 del codice penale

(terzo comma);

che detta questione era stata già sollevata dallo stesso

Pretore di Venezia con ordinanza emessa il 23 marzo 1999, iscritta al

n. 363 del reg. ord. 1999;

che nella predetta ordinanza si osservava anzitutto che

l'art. 33, quinto comma, della Costituzione, prescrivendo, per

l'abilitazione all'esercizio professionale, esclusivamente il

superamento di un esame di Stato, senza menzionare l'iscrizione in

albi professionali come condizione per l'esercizio professionale

medesimo, e tanto meno per la semplice utilizzazione del titolo, non

consentirebbe di sanzionare addirittura come delitto il comportamento

di chi, avendo superato l'esame di abilitazione, utilizzi il relativo

titolo pur non essendo iscritto all'albo, il quale avrebbe funzioni

di mera pubblicità; e che tale normativa appare irragionevole,

tenuto conto che l'iscrizione all'albo, una volta superato l'esame,

costituirebbe sostanzialmente un atto dovuto;

che, sempre nella ordinanza del 23 marzo 1999, si affermava

che la normativa in questione realizzerebbe un'ingiustificata

disparità di trattamento, con violazione del principio di

eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, fra i procuratori

legali ed i dottori commercialisti, per i quali l'art. 2 del d.P.R.

27 ottobre 1953, n. 1067 stabilisce che il relativo titolo spetta a

chi abbia superato l'esame di abilitazione; e che essa sarebbe

irragionevole anche sotto l'aspetto che il medesimo art. 1 del r.d.l.

n. 1578 del 1933, al secondo comma, consente agli avvocati e

procuratori, cancellati dall'albo per causa che non sia di

indegnità, di usare il titolo;

che sulla questione così sollevata questa Corte si è

pronunciata con l'ordinanza n. 192 del 2000, disponendo la

restituzione degli atti al giudice a quo per un riesame della

rilevanza, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo

30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma

del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno

1999, n. 205), il quale, all'art. 43, ha modificato l'art. 498 cod.

pen., stabilendo, per le violazioni ivi previste, l'applicazione di

una sanzione amministrativa pecuniaria;

che il pretore di Venezia, con l'ordinanza introduttiva del

presente giudizio, richiamate per intero le motivazioni espresse

nella precedente ordinanza del 23 marzo 1999, considera che la

questione conserverebbe piena rilevanza, poiché l'avvenuta

depenalizzazione imporrebbe al giudice, qualora la norma fosse

conforme alla Costituzione, di assolvere l'imputato perché il fatto

non è più previsto come reato, e contestualmente di trasmettere gli

atti all'autorità amministrativa, laddove, invece, nel caso in cui

venisse accertata l'incostituzionalità della norma incriminatrice,

il giudice dovrebbe assolvere sic et simpliciter l'imputato, senza

trasmettere gli atti all'autorità amministrativa;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio,

chiedendo di dichiarare la questione inammissibile o comunque

infondata;

che, in una successiva memoria, l'interveniente osserva,

quanto alla lamentata violazione dell'art. 33, quinto comma, della

Costituzione, che l'esame di Stato sarebbe necessario al fine di

ottenere l'abilitazione professionale, ma non sarebbe escluso che per

tale abilitazione e per fregiarsi del relativo titolo occorra

l'iscrizione ad un apposito albo; e, quanto alla lamentata disparità

di trattamento rispetto alla disciplina dettata per i dottori

commercialisti, che le due situazioni sarebbero differenti, o come

tali sarebbero state discrezionalmente valutate dal legislatore,

atteso anche che gli avvocati svolgerebbero un servizio pubblico.

Considerato che, ai sensi dell'art. 102, comma 1, del d.lgs.

n. 507 del 1999, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla

data di entrata in vigore dello stesso decreto, doveva disporre la

trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei

procedimenti penali in corso, relativi a reati trasformati in

illeciti amministrativi, salvo solo il caso che il reato risultasse

prescritto o estinto per altra causa alla medesima data; e che, ai

sensi del successivo comma 3, se l'azione penale, come nella specie,

è stata già esercitata, il giudice, ove l'imputato o il pubblico

ministero non si opponga, pronuncia in camera di consiglio sentenza

inappellabile di assoluzione o di non luogo a procedere perché il

fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la

trasmissione degli atti all'autorità amministrativa;

che, dunque -- a differenza di quanto aveva stabilito a suo

tempo l'art. 41, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689,

per le ipotesi di depenalizzazione ivi previste, condizionando la

trasmissione degli atti all'autorità amministrativa al fatto che il

giudice stesso non dovesse pronunciare decreto di archiviazione o

sentenza di proscioglimento -- il legislatore delegato del 1999 ha

escluso che in capo al giudice dei processi pendenti rimanga il

potere-dovere di valutare la condotta contestata sotto il profilo

della sua sussistenza e della sua corrispondenza alla fattispecie

della norma incriminatrice, sia pure al solo fine di una eventuale

sentenza di proscioglimento nel merito;

che, pertanto, il giudice a quo non è più chiamato ad

applicare la norma che prevede la condotta costituente illecito, un

tempo penale e ora amministrativo, ma semplicemente a verificare che

la violazione contestata non è prevista come reato ed è quindi

sottratta alla giurisdizione del giudice penale, e a trasmettere gli

atti (salvo che il reato risultasse già estinto alla data di entrata

in vigore del d.lgs. n. 507 del 1999) alla competente autorità

amministrativa, alla quale soltanto spetta, ora, fare applicazione

della norma che prevede l'illecito e stabilisce la sanzione: onde

anche le eventuali questioni di legittimità costituzionale di tale

norma, o di norme che ne condizionano l'applicazione, potranno essere

rilevanti solo nei giudizi instaurati davanti al giudice civile a

seguito della eventuale applicazione della sanzione amministrativa;

che la determinazione di trasmettere gli atti all'autorità

amministrativa non costituisce a sua volta applicazione, nemmeno

parziale, della norma (gia) incriminatrice, ma solo applicazione

vincolata (e per questo assoggettata ad un breve termine: art. 102,

comma 1, cit.) della statuizione legislativa che ha abrogato detta

norma incriminatrice, sostituendola con la previsione dell'illecito

amministrativo e della relativa sanzione;

che la questione è dunque manifestamente inammissibile per

difetto di rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e terzo comma, del

regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle

professioni di avvocato e procuratore), convertito dalla legge

22 gennaio 1934, n. 36, sollevata, in riferimento agli articoli 33,

quinto comma, e 3 della Costituzione, dal Pretore di Venezia con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:423 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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