Corte costituzionale

Ordinanza n. 396/2001

Altra decisione · depositata il 11/12/2001 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 101, comma 2,

del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione

dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi

dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), promosso, con

ordinanza emessa il 16 giugno 2000, dal giudice per le indagini

preliminari del Tribunale di Firenze, nel procedimento di esecuzione

nei confronti di Santambrogio Daniela, iscritta al n. 162 del

registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 11, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2001 il giudice

relatore Massimo Vari.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale

di Firenze, con ordinanza del 16 giugno 2000, ha sollevato, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 101, comma 2, del decreto legislativo

30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma

del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno

1999, n. 205), "nella parte in cui non prevede che, in caso di

condanna irrevocabile alla pena della reclusione per emissione di

assegno senza provvista, si debba procedere alla conversione di tale

pena in pena pecuniaria, secondo il criterio di ragguaglio di cui

all'art. 135 del codice penale, per procedere quindi alla sua

riscossione con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene

pecuniarie, ovvero non prevede che, in tali casi, competa

all'autorità amministrativa di applicare la sanzione amministrativa

prevista";

che il giudice a quo - nel rammentare che la disposizione

censurata stabilisce, per reati depenalizzati dal decreto legislativo

n. 507 del 1999, che le pene pecuniarie inflitte con le sentenze o i

decreti revocati ai sensi del comma 1 dell'art. 101, devono essere

riscosse, insieme alle spese del procedimento, con l'osservanza delle

norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie - osserva che la predetta

disposizione determina una evidente disparità di trattamento tra

coloro che sono stati condannati alla pena della reclusione, per aver

realizzato una più grave ipotesi di emissione di assegno senza

provvista, e coloro che, per lo stesso reato, sono stati invece

condannati alla pena della multa;

che, in particolare, mentre questi ultimi devono sottostare

"a sanzione analoga a quella penale già loro inflitta", i condannati

alla pena della reclusione "si vedono puramente e semplicemente

cancellata la sentenza di condanna, senza sottostare ad alcun

trattamento sanzionatorio, neppure alla nuova sanzione

amministrativa", atteso che l'art. 102 del decreto legislativo n. 507

del 1999 prevede la trasmissione degli atti all'autorità

amministrativa per i soli procedimenti in corso relativi a violazioni

depenalizzate;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale

ha concluso per l'infondatezza della questione.

Considerato che, successivamente alla proposizione della

questione oggetto del presente giudizio, questa Corte, con sentenza

n. 169 del 2001, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale

dell'art. 101, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999,

n. 507;

che, a seguito di detta sentenza, e della nuova disciplina

applicabile per effetto di essa, si rende necessario disporre la

restituzione degli atti al giudice rimettente per un nuovo esame

della questione (ordinanza n. 201 del 2001).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al giudice per le indagini

preliminari del Tribunale di Firenze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:396 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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