Trasmissione degli atti all'autorita' amministrativa Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorita' giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorita' amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data. Se l'azione penale non e' stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti e' disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento gia' iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale; la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti. Se l'azione penale e' stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perche' il fatto non e' previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1. Quando e' stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non e' previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. L'autorita' amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato e' ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla meta' della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento.

Testo vigente dal 22 gennaio 2016

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 9, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 26715/2025

    3 ottobre 2025

    In tema di depenalizzazione del reato di guida senza patente, non può essere assoggettato alle sanzioni amministrative introdotte dall'art. 1, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 8 del 2016, per fatti commessi prima della sua entrata in vigore, chi, a tale data, sia stato già condannato sentenza o con decreto divenuti irrevocabili per la contravvenzione di cui all'art. 116, comma 15, c.d.s., ciò in quanto, non rientrando tale ipotesi tra quelle per cui è stata dettata la disciplina transitoria di cui agli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 8 del 2016, si applica la regola ermeneutica di carattere generale secondo cui non sono in linea di principio applicabili le sanzioni amministrative a fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge depenalizzatrice, alla luce del principio di legalità, enunciato dall'art. 1 della l.n. 689 del 1981.

    Art. 9 · Art. 1 Modifiche al sistema penale · Art. 2 c.p. · Art. 116 c.d.s.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 49 ↗

Tutte le 8 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di ottobre 2025 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 96/2020

    Questione infondata
    20 maggio 2020

    Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, commi 1 e 3, e 9, comma 1, del d.lgs. n. 8 del 2016, basata sull'assunto che nel giudizio a quo , instaurato per una violazione poi depenalizzata, il giudice non deve fare applicazione delle norme censurate. L'accoglimento delle questioni determinerebbe infatti il venir meno dell'obbligo di trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente, che altrimenti grava sul rimettente ai sensi del citato art. 9 e che rinviene la sua giustificazione proprio nella denunciata retroattività delle sanzioni amministrative prevista, in generale, dall'indicato art. 8. ( Precedente citato: sentenza n. 109 del 2017 ).

    Art. 8 Disposizioni in materia di depenalizzazione · Art. 9 Disposizioni in materia di depenalizzazione · Art. 2 Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 109/2017

    Questione inammissibile
    11 maggio 2017

    Sono dichiarate inammissibili - per contraddittorietà tra premesse ed esito del percorso motivazionale del rimettente - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, commi 1 e 3, e 9 del d.lgs. n. 8 del 2016, censurati dal Tribunale di Varese, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., in quanto prevedono che le sanzioni amministrative per l'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali di importo annuale non superiore ad euro 10.000 si applichino retroattivamente anche alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo di depenalizzazione, per un importo non superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'art. 135 cod. pen. Rispetto alla premessa da cui muove il rimettente, secondo cui l'art. 25, secondo comma, Cost. non si applica alle sanzioni amministrative, è contraddittorio utilizzare i criteri Engel per ritenere che la scelta discrezionale del legislatore di qualificare una sanzione come amministrativa sia puramente nominale e che siano pertanto ad essa applicabili le tutele predisposte dal diritto nazionale per i soli precetti e le sole sanzioni che l'ordinamento interno considera, secondo i propri principi, espressione della potestà punitiva penale dello Stato. Tale scopo è del tutto diverso da quello che il ricorso ai criteri Engel lascerebbe attendere, cioè l'estensione alla sanzione amministrativa delle sole garanzie convenzionali (in particolare di quelle enucleate dall'art. 7 CEDU) in via interpretativa ovvero sollevando questione di costituzionalità della norma interna per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. ( Precedenti citati: sentenze n. 281 del 2013, n. 487 del 1989 e ordinanze n. 125 del 2008, n. 434 del 2007, n. 319 del 2002, n. 33 del 2001, n. 159 del 1994, sulla pertinenza esclusiva dell'art. 27 Cost. alle sanzioni propriamente penali; sentenze n. 276 del 2016, n. 104 del 2014 e n. 196 del 2010, sui caratteri che accomunano le pene in senso stretto alle sanzioni amministrative a contenuto punitivo-afflittivo ).

    Art. 8 Disposizioni in materia di depenalizzazione · Art. 9 Disposizioni in materia di depenalizzazione · Art. 2 Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-15;8~art9 · fonte del testo

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