Corte costituzionale

Sentenza n. 169/2001

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 31/05/2001 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 100d.lgs. 507/1999

citata

  • art. 100legge 205/1999

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 100 e 101 del

decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei

reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi

dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), promossi con le

ordinanze emesse il 15 marzo 2000 dal tribunale di Catanzaro, il

12 aprile 2000 dal magistrato di sorveglianza di Macerata, il

20 marzo 2000 dal magistrato di sorveglianza di Avellino e il

26 febbraio 2000 (n. 2 ordinanze) dal tribunale di Firenze, sezione

distaccata di Empoli, rispettivamente iscritte ai nn. 328, 404, 422,

426 e 427 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 25, 29 e 30, 1ª serie speciale,

dell'anno 2000;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2001 il giudice

relatore Massimo Vari.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 15 marzo 2000 (r.o. n. 328 del 2000), il

giudice dell'esecuzione del tribunale di Catanzaro ha sollevato, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 101, comma 2, del decreto legislativo n. 507

del 1999 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema

sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999,

n. 205), "nella parte in cui prevede che siano riscosse con le forme

dell'esecuzione penale le multe inflitte con le sentenze di condanna

divenute irrevocabili prima dell'entrata in vigore del decreto"

stesso.

1.1. - Premette il rimettente di essere stato investito, da parte

del pubblico ministero, della richiesta di revoca di una sentenza,

divenuta irrevocabile in data 8 dicembre 1999, con la quale è stata

inflitta all'imputato la pena della multa, per il reato di cui

all'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina

sanzionatoria degli assegni bancari), depenalizzato dall'art. 29 del

decreto legislativo sopra menzionato.

1.2. - Nell'osservare, quanto a rilevanza della questione, che

dalla disposizione denunciata "discende, nell'applicazione al caso

concreto, il potere di ordinare l'esecuzione della pena pecuniaria

inflitta con il titolo esecutivo devoluto per la revoca, ai sensi

dell'art. 673 cod. proc. pen.", il giudice a quo ritiene violato

l'art. 3 della Costituzione, a causa della "irragionevole disparità

di trattamento fra situazioni omogenee e comparabili", evidenziando

che, nel caso di sentenza di condanna a pena detentiva divenuta

irrevocabile prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo

n. 507 del 1999, alla revoca del titolo per l'intervenuta abolitio

criminis non consegue l'applicazione di alcuna sanzione, mentre il

condannato alla sola pena pecuniaria, per il medesimo titolo di

reato, deve soggiacere all'esecuzione della sanzione, nonostante la

minore lesività della sua condotta.

Il rimettente, escluso di poter fornire "una interpretazione

alternativa" e "costituzionalmente orientata" della disposizione

oggetto di censura, ritiene che la evidenziata disparità di

trattamento potrebbe essere eliminata solo ipotizzando "un potere di

sostituzione della pena detentiva" con la corrispondente pena

pecuniaria, in modo da agire in sede esecutiva a termini

dell'art. 101 del decreto legislativo n. 507 del 1999. Ciò,

tuttavia, implicherebbe un'operazione ermeneutica additiva in peius

con violazione dei principi del favor rei e dell'intangibilità

delgiudicato.

2. - In riferimento sempre all'art. 3 della Costituzione, la

stessa disposizione viene denunciata, inoltre, dal magistrato di

sorveglianza di Macerata, con ordinanza del 12 aprile 2000 (r.o.

n. 404 del 2000), nel corso di un procedimento relativo alla

"conversione o rateizzazione" della pena pecuniaria rimasta insoluta,

inflitta per i reati di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 386 del

1990, depenalizzati dagli artt. 28 e 29 del decreto legislativo

n. 507 del 1999. Il rimettente, nell'escludere che il debito che, in

base alla predetta disposizione, residua, a carico del condannato a

pena pecuniaria, possa identificarsi con la pena pecuniaria

amministrativa, ovvero con la sanzione pecuniaria non penale da

devolvere alla Cassa ammende, che ha natura disciplinare, ovvero,

ancora, con le spese di giustizia, osserva che "se si ritenesse in

toto revocabile il titolo di condanna e non solo limitatamente alla

pena detentiva comminata, non si individuerebbe neppure la fonte

dell'obbligo a carico del reo di corrispondere le spese di

giustizia". Ciò posto, il giudice a quo ritiene che si tratti di

"pene pecuniarie criminali", perché altrimenti non potrebbe

spiegarsi né il fatto che, "nonostante la revoca (parziale) della

sentenza con cui sono state inflitte", permangano, in base

all'art. 101, comma 3, la confisca e le pene accessorie, che

presuppongono necessariamente una condanna o quantomeno l'esistenza

di un reato, né, al tempo stesso, il riferimento testuale del

legislatore, nella formulazione della disposizione denunciata, alle

"multe e ammende", come pure il richiamo alle norme "sull'esecuzione

delle pene pecuniarie".

2.1. - Precisato che la questione è rilevante nel giudizio

principale, poiché dalla disposizione dell'art. 101 del decreto

legislativo n. 507 del 1999 deriva la necessità di convertire o

rateizzare, nel caso concreto, la pena pecuniaria insoluta, ex

art. 660 cod. proc. pen., l'ordinanza rileva una irragionevole

disparità di trattamento, censurabile ex art. 3 della Costituzione,

tra colui che sia stato condannato a pena detentiva, con sentenza

divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del decreto

legislativo n. 507 del 1999, per il reato di cui all'art. 2 della

legge n. 386 del 1990, e colui che, per lo stesso reato, sia stato

condannato alla sola pena pecuniaria. Analoga disparità di

trattamento sussiste, inoltre, a giudizio del rimettente, tra il

condannato a pena pecuniaria e il condannato a pena detentiva breve

sostituita, in base alla legge n. 689 del 1981, dalla libertà

controllata, nonché, in riferimento al reato previsto dall'art. 1

della legge n. 386 del 1990, tra il condannato a pena detentiva e il

condannato alla reclusione sostituita dalla multa. Nell'osservare

che, in tal modo, viene riservato un trattamento deteriore a chi,

punito con la pena pecuniaria, direttamente o a seguito di

sostituzione della pena detentiva, ha posto in essere una condotta

meno lesiva del bene protetto, o comunque tale da suscitare un minore

allarme sociale, rispetto a quella posta in essere dal condannato a

pena detentiva, sia pure sostituita con una sanzione sostitutiva, il

magistrato di sorveglianza osserva ulteriormente che le trasgressioni

della libertà controllata in cui è stata sostituita, ex art. 102

della legge n. 689 del 1981, l'originaria pena pecuniaria insoluta,

possono determinare la conversione della sanzione sostitutiva non

eseguita in pena detentiva, ai sensi dell'art. 108 della legge

citata.

Il rimettente denuncia, perciò, la disposizione dell'art. 101,

comma 2, del decreto legislativo n. 507 del 1999, "nella parte in cui

prevede che siano riscosse con l'osservanza delle norme

sull'esecuzione delle pene pecuniarie le multe inflitte, direttamente

od a seguito di sostituzione dell'originaria pena detentiva, con le

sentenze di condanna" divenute irrevocabili prima dell'entrata in

vigore del decreto legislativo n. 507 del 1999, non senza rilevare

l'impossibilità di una interpretazione alternativa,

costituzionalmente corretta, in quanto ciò condurrebbe alla

necessità di riqualificare giuridicamente la pena criminale

pecuniaria residua in pena amministrativa, o in sanzione dovuta per

la Cassa ammende o in spese di giustizia, nonostante la diversa

conclusione cui inducono gli argomenti già considerati al riguardo.

3. - Anche il magistrato di sorveglianza di Avellino ha

sollevato, con ordinanza del 20 marzo 2000 (r.o. n. 422 del 2000),

questione di legittimità costituzionale del menzionato art. 101,

comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, per

violazione degli artt. 3 e 13 della Costituzione, nella parte in cui

tale disposizione, "nel fare riferimento alle norme sulla esecuzione

delle pene pecuniarie, non esclude l'applicazione del capoverso

dell'art. 660 cod. proc. pen. alle multe e alle ammende inflitte con

sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili ed emessi in

relazione a violazioni depenalizzate dal medesimo decreto

legislativo".

3.1. - Premette il rimettente che altro magistrato dell'ufficio

di sorveglianza di Avellino, dopo aver convertito in libertà

controllata la pena pecuniaria inflitta con un decreto penale del

28 ottobre 1991, per il reato di cui all'art. 87, comma 3, del codice

della strada, aveva, successivamente, revocato il decreto di

conversione, in ragione dell'avvenuta depenalizzazione del reato a

seguito del decreto legislativo n. 507 del 1999.

Dopo che anche il decreto penale di condanna era stato revocato

dal giudice dell'esecuzione, gli atti erano stati trasmessi al

rimettente dall'ufficio campione penale, con invito a procedere

nuovamente alla conversione in libertà controllata della pena

pecuniaria irrogata.

Tanto premesso in punto di fatto, il giudice a quo ritiene,

anzitutto, di dover ribadire "l'orientamento già implicitamente

espresso", sulla nuova richiesta, "dal proprio ufficio con

l'emanazione del provvedimento di revoca dell'ordinanza di

conversione", nel senso che le relative norme non vadano applicate

nel caso in esame.

Tuttavia, poiché "dalla mancanza di una specifica indicazione

del riferimento normativo non può farsi discendere una automatica

esclusione dello stesso", reputa di dover sollevare questione di

legittimità costituzionale della disposizione denunciata, nella

parte in cui lascia "salva la possibilità che, in caso di

insolvibilità del condannato, il magistrato di sorveglianza proceda

alla conversione della pena pecuniaria rimasta insoluta in sanzione

sostitutiva".

3.2. - Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo

ritiene violato, in primo luogo, l'art. 3 della Costituzione, per

l'ingiusta disparità di trattamento determinato dalla sopravvivenza

dell'istituto della conversione, nonostante l'intervenuta abolitio

criminis tra coloro i quali sono stati condannati a pena detentiva

per un reato depenalizzato e coloro i quali, per il medesimo reato,

sono stati condannati a pena pecuniaria. I primi, infatti, possono

ottenere dal giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 101 del

decreto legislativo n. 507 del 1999, la revoca della sentenza o del

decreto, "estinguendo così definitivamente il proprio debito con la

giustizia", mentre i secondi non soltanto continueranno a rimanere

gravati dall'adempimento della sanzione ma rischieranno di vedere

trasformarsi tale sanzione pecuniaria, generalmente corrispondente ad

una valutazione di minore gravità del fatto, "in pena detentiva

proprio a seguito del meccanismo della conversione".

Tale disparità di trattamento non può giustificarsi, ad avviso

del rimettente, con il presupposto per la conversione, e cioè la

violazione della prescrizione, essendo il reale elemento

discriminatore costituito dalla "operatività del meccanismo della

conversione, sul presupposto della salvezza della sanzione

pecuniaria".

Ad avviso del giudice a quo risulterebbe inciso, al tempo stesso,

l'art. 13 della Costituzione, in quanto il condannato a pena

pecuniaria si vedrebbe gravato, a seguito della conversione della

pena pecuniaria in libertà controllata, da una serie di prescrizioni

limitative della libertà personale, non giustificabili alla luce

dell'avvenuta abolitio criminis.

Oltretutto, poiché l'art. 100 del decreto legislativo n. 507 del

1999 ha previsto, per i fatti commessi anteriormente alla data di

entrata in vigore del decreto stesso, la sostituzione delle sanzioni

penali con le sanzioni amministrative, purché il procedimento non

sia stato definito con sentenza passata in giudicato, si determina,

secondo il rimettente, una ulteriore disparità di trattamento tra

coloro per i quali l'operatività della conversione deve ritenersi

esclusa dalla natura amministrativa della sanzione applicabile,

proprio in forza della predetta disposizione, e coloro i quali

continuano a rimanere esposti alla conversione, in virtù della

sanzione penale inflitta con sentenza già divenuta irrevocabile

prima dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 507

del 1999.

4. - La disciplina transitoria contenuta nel decreto legislativo

30 dicembre 1999, n. 507, forma oggetto di denuncia anche da parte

del giudice dell'esecuzione del tribunale di Firenze, sezione

distaccata di Empoli, il quale, con due ordinanze di analogo tenore

(r.o. nn. 426 e 427 del 2000), emesse il 26 febbraio 2000, censura

gli artt. 100 e 101, "nella parte in cui dispongono il pagamento

delle multe e delle ammende inflitte con sentenze o decreti

irrevocabili di condanna per reati depenalizzati" dal menzionato

decreto legislativo, per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

4.1. - Il rimettente - chiamato a pronunziarsi su due incidenti

di esecuzione, promossi dagli interessati, condannati, in relazione a

fattispecie criminose depenalizzate dagli artt. 28 e 29 del decreto

legislativo n. 507 del 1999, con sentenza ex art. 444 cod. proc.

pen., divenuta irrevocabile, rispettivamente, il 15 e il 28 aprile

1998, per lamentare il mancato rispetto, da parte dell'ente

incaricato della riscossione, della rateizzazione disposta in loro

favore con il provvedimento giurisdizionale - assume che la sollevata

questione è da reputare rilevante in quanto la dichiarazione di

incostituzionalità delle disposizioni censurate farebbe venir meno

il potere di riscossione e, quindi, il presupposto della esecuzione

in corso.

4.2. - Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo

ritiene che la disciplina posta dalle disposizioni denunciate violi

il principio di uguaglianza stabilito dall'art. 3 della Costituzione,

osservando che, mentre alla depenalizzazione non consegue alcuna

sanzione nei confronti di coloro che sono stati condannati a pena

detentiva, non potendo né eseguirsi la pena irrogata né applicarsi,

d'altro canto, la sanzione amministrativa, in virtù di quanto

stabilito dall'art. 100 del decreto legislativo n. 507 del 1999, nei

confronti dei condannati, per il medesimo titolo di reato, a pena

pecuniaria, deve comunque procedersi alla riscossione della sanzione

originariamente irrogata, nonostante che essi siano stati ritenuti

dal giudice meno pericolosi e meritevoli di pena di minor gravità.

Una disparità di trattamento ancor più evidente si porrebbe,

inoltre, a giudizio del rimettente, tra il condannato a pena

detentiva che abbia ottenuto il beneficio della conversione in pena

pecuniaria, il quale si trova a dover pagare la sanzione, e il

condannato a pena detentiva non ritenuto meritevole del beneficio, il

quale non subisce sanzione alcuna.

5. - In tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza delle sollevate

questioni.

Secondo la difesa erariale, la disposizione denunciata non viola

l'art. 3 della Costituzione, in quanto sia la pena detentiva, che

viene meno con l'abolitio criminis, sia quella pecuniaria, che ad

essa sopravvive, non operano distinzioni tra i soggetti da esse

colpiti. Inoltre, non può istituirsi alcun confronto tra il diverso

destino giuridico dei soggetti destinatari della pena detentiva e

della pena pecuniaria, stante la non omogeneità delle situazioni. Considerato in diritto

1. - Le ordinanze in epigrafe sottopongono a scrutinio di

costituzionalità la disciplina di diritto intertemporale contemplata

nel decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione

dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi

dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205). Tale decreto, nel

quadro di un vasto programma di trasformazione in illecito

amministrativo di fattispecie incriminatrici, ritenute dal

legislatore di minor gravità e disvalore, ha stabilito, con

l'art. 101, comma 1, che, se i procedimenti per le violazioni

depenalizzate sono stati già definiti con sentenza o decreto di

condanna divenuti irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la

sentenza o il decreto, "dichiarando che il fatto non è previsto

dalla legge come reato" e adottando"i provvedimenti conseguenti".

Lo stesso articolo prevede poi, al comma 2, sul quale

principalmente si appuntano le censure dei rimettenti, che le multe e

le ammende inflitte con le sentenze o i decreti indicati al

precedente comma 1 sono riscosse, insieme alle spese del

procedimento, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene

pecuniarie.

2. - I giudizi, avendo ad oggetto questioni analoghe o tra loro

connesse, vanno riuniti per essere decisi con un'unica pronunzia.

3. - I giudici dell'esecuzione del tribunale di Catanzaro (r.o.

n. 328 del 2000) e di Firenze (r.o. n. 426 e n. 427 del 2000),

evocando l'art. 3 della Costituzione, lamentano l'irragionevole

disparità di trattamento cui il predetto art. 101, comma 2, darebbe

luogo tra il condannato a pena detentiva, nei confronti del quale la

revoca del provvedimento, per intervenuta abolitio criminis comporta

l'inapplicabilità di qualsiasi sanzione, e il condannato alla sola

pena pecuniaria per il medesimo titolo di reato, nei confronti del

quale la pena va, comunque, posta in esecuzione, anche se la più

lieve sanzione di natura monetaria è sintomatica di una condotta

meno lesiva dell'interesse protetto.

Accanto a tale profilo di censura, il giudice dell'esecuzione del

tribunale di Firenze prospetta quello della disparità di trattamento

fra il condannato a pena detentiva che abbia ottenuto il beneficio

della conversione in pena pecuniaria e il condannato a pena detentiva

ritenuto non meritevole del beneficio stesso, rilevando come soltanto

il primo resti gravato dall'obbligo del pagamento della sanzione.

Il medesimo giudice denuncia, infine, sotto entrambi i profili

accennati, anche l'art. 100 del predetto decreto legislativo n. 507

del 1999, il quale stabilisce che le disposizioni del decreto stesso

che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si

applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di

entrata in vigore della nuova disciplina, sempre che il procedimento

penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti

irrevocabili.

4. - La menzionata disposizione dell'art. 101, comma 2, viene

sottoposta al vaglio della Corte anche dal magistrato di sorveglianza

di Macerata (r.o. n. 404 del 2000) e dal magistrato di sorveglianza

di Avellino (r.o. n. 422 del 2000), chiamati a convertire ovvero a

rateizzare, ex art. 660 cod. proc. pen., la pena pecuniaria che era

stata inflitta nella fattispecie portata al loro esame.

4.1. - Il primo di detti giudici, sul presupposto che l'art. 101,

comma 2, contempli, per le sanzioni pecuniarie, "una revoca solo

parziale del titolo di condanna", diversamente da quel che accadrebbe

invece per le sanzioni detentive, lamenta l'irragionevole disparità

di trattamento che si verrebbe così a determinare, in violazione

dell'art. 3 della Costituzione, tra: a) il condannato a pena

detentiva e il condannato a pena pecuniaria; b) il condannato a pena

pecuniaria e il condannato a pena detentiva breve sostituita dalla

libertà controllata, ai sensi della legge n. 689 del 1981; c)

infine, con specifico riguardo al reato di cui all'art. 1 della legge

n. 386 del 1990 (emissione di assegno senza autorizzazione), anche

tra il condannato a pena detentiva e il condannato alla reclusione

sostituita dalla multa.

4.2. - Il secondo giudice, dal canto suo - chiamato a convertire,

secondo quel che risulta dall'ordinanza, una pena pecuniaria inflitta

con un decreto penale risalente al 28 ottobre 1991, per il reato

all'epoca previsto dall'art. 87, terzo comma, del codice della strada

- censura la disposizione, nella parte in cui "non esclude

l'applicazione del capoverso dell'art. 660 del codice di procedura

penale alle multe e alle ammende" in questione, dando così luogo,

nella specifica prospettiva della conversione della pena, ad una

irragionevole disparità di trattamento tra coloro che, essendo stati

condannati a pena detentiva, potranno andare esenti da ogni sanzione,

e coloro i quali, essendo stati, invece, condannati, in relazione

alla medesima fattispecie, a pena pecuniaria, rimangono gravati non

solo dall'adempimento della sanzione, ma anche dall'eventuale

conversione della pena pecuniaria in pena detentiva, ancorché il

fatto commesso debba reputarsi, in ragione della sanzione applicata,

meno grave.

Secondo il rimettente, sarebbe violato anche l'art. 13 della

Costituzione, a causa delle prescrizioni fortemente limitative della

libertà personale che gravano irragionevolmente sul condannato a

pena pecuniaria, a seguito della conversione della stessa in libertà

controllata, nonostante che l'aggressione all'interesse protetto non

possa reputarsi di gravità intollerabile.

5. - Le questioni sollevate con le già ricordate ordinanze dei

magistrati di sorveglianza di Macerata e di Avellino sono da

reputare, sia pure per ragioni diverse, inammissibili.

5.1. - La prima delle anzidette ordinanze (r.o. n. 404 del 2000)

muove dall'assunto che la permanenza dell'obbligo di corrispondere le

multe e le ammende inflitte, nonostante l'abolitio criminis, consegua

ad una revoca del titolo di condanna che, in caso di sanzioni

pecuniarie, sarebbe solo "parziale", con ciò determinandosi una

disparità di trattamento rispetto alle pene detentive, per le quali

la revoca prevista dall'art. 101 sarebbe invece tale, nella sua

assolutezza, da comportare il venir meno di ogni effetto della

condanna.

La Corte, sulla base di quella valutazione di non implausibilità

ad essa demandata in ordine alla premessa interpretativa dalla quale

muove il giudice a quo, non ha motivo di discostarsi dalla

ricostruzione del sistema normativo come operata dal rimettente.

Dalla stessa discende, tuttavia, che la questione, così come

prospettata, si risolve nel porre in discussione portata e

conseguenze del potere di revoca affidato al giudice dall'art. 101.

In questi termini, la questione investe, però, un ambito di

cognizione che, secondo l'ordinamento processuale, appartiene, con

tutta evidenza, al giudice dell'esecuzione - al quale, infatti, la

suddetta disposizione affida il compito di revocare la sentenza o il

decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come

reato, e di adottare i provvedimenti conseguenti - e non a quello di

sorveglianza, sicché la stessa non può trovare ingresso in questa

sede, per difetto di rilevanza.

5.2. - Quanto, poi, al dubbio di costituzionalità sollevato dal

magistrato di sorveglianza di Avellino (r.o. n. 422 del 2000), detto

giudice, censurando l'art. 101, secondo comma, del decreto

legislativo n. 507 del 1999, nella parte in cui non esclude

l'applicazione della disciplina della conversione, di cui al

capoverso dell'art. 660 cod. proc. pen., sollecita, in definitiva,

una pronunzia alla quale consegua la non convertibilità delle multe

o ammende di cui trattasi.

La questione, benché astrattamente idonea a dare ingresso al

giudizio di costituzionalità, in quanto rivolta a denunciare, per le

sanzioni pecuniarie oggetto dell'art. 101, comma 2, la permanenza del

potere, che è proprio del magistrato di sorveglianza, di procedere

alla conversione di cui al comma 2 dell'art. 660 cod. proc. pen., va

dichiarata, tuttavia, anch'essa inammissibile, sia pure per ragioni

diverse da quelle esposte a proposito dell'ordinanza del magistrato

di sorveglianza di Macerata.

A parte l'assenza di qualsiasi cenno, nella motivazione

dell'ordinanza di rimessione, sulle ragioni che inducono a ritenere

che la depenalizzazione della fattispecie all'esame del rimettente

sia avvenuta per opera del decreto legislativo n. 507 del 1999 - con

ciò trascurando le vicende legislative che già in precedenza

avevano riguardato la fattispecie stessa (decreto legislativo

30 aprile 1992, n. 285, recante il "Nuovo codice della strada" e poi

decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, recante disposizioni

correttive e integrative del medesimo codice), come si evincono anche

dalla sentenza di questa Corte n. 3 del 1997 - il giudice a quo

afferma di ritenere, conformemente all'orientamento "già

implicitamente espresso dal proprio ufficio", non suscettibili di

conversione le sanzioni pecuniarie oggetto della disposizione

denunciata, sì da sollevare l'incidente di costituzionalità

unicamente perché "dalla mancanza di una specifica indicazione del

riferimento normativo non può farsi discendere una automatica

esclusione dello stesso". Appare, dunque, evidente, dalla stessa

prospettazione del giudice a quo l'inammissibilità della questione

stessa, posto che la sua proposizione, lungi dall'essere rivolta a

rimuovere una disposizione reputata contraria alla Costituzione, è

diretta ad ottenere un chiarimento circa la portata della norma

censurata e, dunque, a perseguire una finalità che, secondo la

giurisprudenza di questa Corte, è del tutto estranea alla logica del

giudizio di costituzionalità (ordinanza n. 54 del 1999).

6. - Sia pure in parte, sono da considerare inammissibili anche

le questioni sollevate dal tribunale di Firenze con le due ordinanze

sopra menzionate (r.o. nn. 426 e 427 del 2000), volte ad eccepire

l'illegittimità costituzionale degli artt. 100 e 101 del decreto

legislativo n. 507 del 1999.

La censura, avendo per oggetto le predette disposizioni "nella

parte in cui dispongono il pagamento delle multe e delle ammende

inflitte con sentenze o decreti irrevocabili di condanna per reati

depenalizzati dal decreto legislativo n. 507 del 1999", investe, in

realtà, il solo art. 101, comma 2, mentre non tocca in alcun modo il

contenuto dell'art. 100, il quale, come già detto, riguarda la sorte

delle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in

vigore del medesimo decreto n. 507 del 1999, che non siano state

accertate con sentenza o decreto divenuti irrevocabili. Con

riferimento all'art. 100, la questione va pertanto dichiarata

inammissibile.

7. - Tanto premesso, resta da esaminare, nel merito, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 101, comma 2, siccome

prospettata dai giudici dell'esecuzione dei tribunali di Catanzaro

(r.o. n. 328 del 2000) e di Firenze (r.o. nn. 426 e 427 del 2000).

La stessa è fondata.

Secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, la

configurazione delle fattispecie criminose e la determinazione delle

pene appartengono alla politica legislativa e, quindi, alla

discrezionalità del legislatore. Tuttavia, anche se non spetta alla

Corte rimodulare le scelte punitive, alla stessa rimane pur sempre

affidato il compito di verificare, nei casi in cui venga dedotta la

violazione del principio di eguaglianza, le ragioni per cui la legge

operi all'interno dell'ordinamento quella distinzione (ovvero quella

equiparazione) fra le situazioni poste a raffronto, traendone le

debite conseguenze in punto di corretto uso del potere normativo

(sentenze n. 89 del 1996, n. 5 e n. 441 del 2000).

Alla stregua di siffatto criterio di giudizio, va considerato

che, nel quadro del programma di depenalizzazione perseguito con il

decreto legislativo n. 507 del 1999, il legislatore, attraverso una

propria valutazione discrezionale, ha individuato le fattispecie che

si prestavano, alla stregua di un apprezzamento di minore gravità e

disvalore, ad essere trasformate in mero illecito amministrativo. Ma

una volta operate tali scelte, la disciplina del comma 2

dell'art. 101 e, in particolare, la permanenza, per coloro che siano

stati condannati a pena pecuniaria, dell'esecuzione della relativa

sanzione, nonostante l'avvenuta depenalizzazione, si atteggia, nel

sistema, come elemento di evidente ed ingiustificabile disarmonia con

il diverso trattamento riservato a coloro che siano stati condannati

a pena detentiva, per i quali la disposta abolitio criminis comporta,

invece, la totale cancellazione degli effetti della condanna stessa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 101, comma 2,

del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione

dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi

dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205);

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 100 del decreto legislativo

n. 507 del 1999, sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli,

con le ordinanze in epigrafe;

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di

legittimità costituzionale dell'art 101, comma 2, del decreto

legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dal magistrato di sorveglianza di

Macerata, con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di

legittimità costituzionale del medesimo art. 101, comma 2, del

decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, dal magistrato di

sorveglianza di Avellino, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 31 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:169 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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