Corte costituzionale

Ordinanza n. 99/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/04/2002 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 18, comma 2,

e 100 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507

(Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema

sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999,

n. 205), promosso, con ordinanza emessa il 25 gennaio 2001, dal

giudice di pace di Pistoia, nel procedimento civile vertente tra

Maccanti Giuseppe, ed altro, e la Polizia Stradale di Pistoia,

iscritta al n. 252 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, 1a serie speciale,

dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice

relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, con ordinanza del 25 gennaio 2001, il giudice di

pace di Pistoia ha sollevato, in relazione all'art. 25 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 18,

comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507

(Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema

sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999,

n. 205), "coordinato con l'art. 100 dello stesso decreto

legislativo";

che il rimettente, premesso che con il verbale oggetto di

gravame è stata irrogata la sanzione di cui all'art. 18, comma 2,

del decreto legislativo n. 507 del 1999, in forza di quanto dispone

l'art. 100 del decreto in parola, il quale prevede l'applicabilità

delle disposizioni in esso contenute anche alle violazioni commesse

anteriormente all'entrata in vigore del medesimo, osserva che il

citato art. 100 appare censurabile per violazione dell'art. 25 della

Costituzione, nella parte in cui non prevede che le disposizioni del

citato decreto legislativo n. 507 del 1999 "si applichino anche alle

violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del decreto

stesso solo se più favorevoli rispetto a quelle precedentemente in

vigore";

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale

ha concluso per l'inammissibilità e la manifesta infondatezza della

questione.

Considerato che l'ordinanza di rimessione non fornisce alcuna

indicazione sulla fattispecie all'esame del giudice a quo né

minimamente motiva circa la rilevanza, ai fini del decidere, della

proposta questione;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile (ordinanze n. 391 del 1997 e n. 8 del 2000).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

innanzi la Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 2, del decreto

legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati

minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1

della legge 25 giugno 1999, n. 205), "coordinato con l'art. 100 dello

stesso decreto legislativo", sollevata, con riferimento all'art. 25

della Costituzione, dal giudice di pace di Pistoia con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 aprile 2002.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:99 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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