Applicabilita' delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non e' previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale. Ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto non puo' essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale. A tali fatti non si applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente decreto, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie.

Testo vigente dal 22 gennaio 2016

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 8, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 26715/2025

    3 ottobre 2025

    In tema di depenalizzazione del reato di guida senza patente, non può essere assoggettato alle sanzioni amministrative introdotte dall'art. 1, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 8 del 2016, per fatti commessi prima della sua entrata in vigore, chi, a tale data, sia stato già condannato sentenza o con decreto divenuti irrevocabili per la contravvenzione di cui all'art. 116, comma 15, c.d.s., ciò in quanto, non rientrando tale ipotesi tra quelle per cui è stata dettata la disciplina transitoria di cui agli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 8 del 2016, si applica la regola ermeneutica di carattere generale secondo cui non sono in linea di principio applicabili le sanzioni amministrative a fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge depenalizzatrice, alla luce del principio di legalità, enunciato dall'art. 1 della l.n. 689 del 1981.

    Art. 8 · Art. 1 Modifiche al sistema penale · Art. 2 c.p. · Art. 116 c.d.s.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 49 ↗

Tutte le 9 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di ottobre 2025 ↗.

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 96/2020

    Questione infondata
    20 maggio 2020

    Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, commi 1 e 3, e 9, comma 1, del d.lgs. n. 8 del 2016, basata sull'assunto che nel giudizio a quo , instaurato per una violazione poi depenalizzata, il giudice non deve fare applicazione delle norme censurate. L'accoglimento delle questioni determinerebbe infatti il venir meno dell'obbligo di trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente, che altrimenti grava sul rimettente ai sensi del citato art. 9 e che rinviene la sua giustificazione proprio nella denunciata retroattività delle sanzioni amministrative prevista, in generale, dall'indicato art. 8. ( Precedente citato: sentenza n. 109 del 2017 ).

    Art. 8 Disposizioni in materia di depenalizzazione · Art. 9 Disposizioni in materia di depenalizzazione · Art. 2 Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 127/2017

    Questione infondata
    26 maggio 2017

    Benché non sia illustrato dall'ordinanza di rimessione, è di tutta evidenza il rapporto di subordinazione logica esistente tra le questioni di costituzionalità dell'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 8 del 2016, censurato in quanto esclude dalla c.d. depenalizzazione "cieca" il reato di cui all'art. 392 cod. pen., e quelle sollevate avverso l'art. 8, comma 1, del medesimo d.lgs., nella parte in cui prevede l'applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative dettate per gli illeciti depenalizzati. Solo l'accoglimento delle questioni aventi ad oggetto l'art. 1, comma 3, renderebbe rilevanti quelle concernenti l'art. 8, comma 1, mentre l'eventuale inammissibilità o non fondatezza delle prime comporterebbe l'irrilevanza delle altre. Ne consegue che la risposta all'eccezione di inammissibilità rivolta alle questioni subordinate va rinviata alla soluzione delle questioni principali.

    Art. 1 Disposizioni in materia di depenalizzazione · Art. 2 Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili · Art. 3 cost. · Art. 8 Disposizioni in materia di depenalizzazione

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 109/2017

    Questione inammissibile
    11 maggio 2017

    Sono dichiarate inammissibili - per contraddittorietà tra premesse ed esito del percorso motivazionale del rimettente - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, commi 1 e 3, e 9 del d.lgs. n. 8 del 2016, censurati dal Tribunale di Varese, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., in quanto prevedono che le sanzioni amministrative per l'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali di importo annuale non superiore ad euro 10.000 si applichino retroattivamente anche alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo di depenalizzazione, per un importo non superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'art. 135 cod. pen. Rispetto alla premessa da cui muove il rimettente, secondo cui l'art. 25, secondo comma, Cost. non si applica alle sanzioni amministrative, è contraddittorio utilizzare i criteri Engel per ritenere che la scelta discrezionale del legislatore di qualificare una sanzione come amministrativa sia puramente nominale e che siano pertanto ad essa applicabili le tutele predisposte dal diritto nazionale per i soli precetti e le sole sanzioni che l'ordinamento interno considera, secondo i propri principi, espressione della potestà punitiva penale dello Stato. Tale scopo è del tutto diverso da quello che il ricorso ai criteri Engel lascerebbe attendere, cioè l'estensione alla sanzione amministrativa delle sole garanzie convenzionali (in particolare di quelle enucleate dall'art. 7 CEDU) in via interpretativa ovvero sollevando questione di costituzionalità della norma interna per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. ( Precedenti citati: sentenze n. 281 del 2013, n. 487 del 1989 e ordinanze n. 125 del 2008, n. 434 del 2007, n. 319 del 2002, n. 33 del 2001, n. 159 del 1994, sulla pertinenza esclusiva dell'art. 27 Cost. alle sanzioni propriamente penali; sentenze n. 276 del 2016, n. 104 del 2014 e n. 196 del 2010, sui caratteri che accomunano le pene in senso stretto alle sanzioni amministrative a contenuto punitivo-afflittivo ).

    Art. 8 Disposizioni in materia di depenalizzazione · Art. 9 Disposizioni in materia di depenalizzazione · Art. 2 Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili · Art. 3 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-15;8~art8 · fonte del testo

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