Corte costituzionale

Ordinanza n. 116/2000

Altra decisione · depositata il 21/04/2000 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 663-bis del codice penale, 5 della legge 8 febbraio 1948,

n. 47 (Disposizioni sulla stampa) e 45 della legge 3 febbraio 1963,

n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), promosso con

ordinanza emessa il 24 marzo 1999 dal pretore di Livorno nel

procedimento penale a carico di Impallazzo Alessandra, iscritta al

n. 314 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno

1999.

Visto l'atto di costituzione di Impallazzo Alessandra, nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di una

imputata del reato di divulgazione di stampa clandestina ex

art. 663-bis cod. pen., il pretore di Livorno, con ordinanza del 24

marzo 1999, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del

combinato disposto degli artt. 663-bis cod. pen., 5 della legge 8

febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) e 45 della legge 3

febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista)

in riferimento agli artt. 21, 3, 4 e 18 della Costituzione;

che, a giudizio del rimettente, in ordine alla rilevanza, il

reato contestato sarebbe ipotizzabile ove manchi uno dei presupposti

richiesti dalla legge sulla stampa e in particolare quello

dell'iscrizione del direttore responsabile all'ordine dei

giornalisti;

che, nel merito, le norme denunciate violerebbero l'art. 21

della Costituzione, che garantisce la libertà di manifestazione del

pensiero in genere e la libertà di stampa in particolare;

che sarebbe altresì violato il principio di uguaglianza

(art. 3 Cost.), in quanto la profonda evoluzione degli strumenti di

informazione avrebbe determinato l'obsolescenza della legge sulla

stampa che detta disposizioni sulla pubblicazione e sulla diffusione

dei periodici;

che l'obbligo di iscrizione all'albo violerebbe l'art. 18

della Costituzione atteso che la libertà di associazione, per

giurisprudenza di questa Corte, si riferisce sia al diritto di

associarsi liberamente, sia a quello di non associarsi; le previsioni

della legge sulla stampa, quindi, negherebbero il diritto di

associazione, perché imporrebbero ai giornalisti professionisti e al

direttore responsabile l'obbligo di associarsi ove intendano

esercitare il diritto di informazione;

che, infine, le disposizioni di cui sopra violerebbero

l'art. 4 della Costituzione, che nel riconoscere il diritto al lavoro

prescriverebbe che, per il relativo esercizio, non possono essere

imposti dalla legge ordinaria limiti se non in relazione ad un

interesse costituzionalmente protetto quale potrebbe essere, nel

sistema disegnato dalla legge sulla stampa, la libertà di

manifestazione del pensiero, sotto la specie del diritto

all'informazione ex art. 21 Cost.;

che si è costituita la parte privata, nel presente giudizio

di legittimità costituzionale, insistendo per l'accoglimento della

questione;

che nel presente giudizio di legittimità costituzionale è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per

l'infondatezza della questione.

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è

intervenuto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507

(Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema

sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999,

n. 205) che all'art. 47 ha depenalizzato la contravvenzione di cui

all'art. 663-bis del codice penale in attuazione della delega

legislativa contenuta nell'art. 7, comma 1, lett. c) della citata

legge n. 205 del 1999, anch'essa successiva all'ordinanza del giudice

a quo;

che della sopravvenuta disposizione richiamata deve essere

valutata l'incidenza nel giudizio che ha dato origine alla presente

questione di costituzionalità anche alla luce dell'art. 100 del

decreto legislativo n. 507 del 1999 che disciplina l'applicabilità

delle sanzioni amministrative alle violazioni commesse anteriormente

all'entrata in vigore del citato decreto;

che, pertanto, gli atti devono essere restituiti al giudice

rimettente per una nuova valutazione della rilevanza della questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al pretore di Livorno.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 aprile 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:116 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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