Art. 99 — Giudizio di opposizione
L'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e' cosi' modificato:
- a)la parola "pretore" e' sostituita, ovunque compaia, dalla parola "giudice";
- b)il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini previsti dall'articolo 163-bis del codice di procedura civile.";
- c)nell'undicesimo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile.".
Testo vigente dal 31 dicembre 1999
