L'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298 e' cosi' modificato:

  • a)nel primo comma le parole "e' punito a norma dell'articolo 348 codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso un'altra violazione delle disposizioni del presente articolo o dell'articolo 46, accertata con provvedimento esecutivo.";
  • b)il secondo comma e' soppresso;
  • c)nel terzo comma le parole "e' punito con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni."; e' altresi' soppresso il secondo periodo;
  • d)dopo il terzo comma e' inserito il seguente: "Alle violazioni di cui al primo comma consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, con l'osservanza delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.". L'articolo 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298 e' cosi' modificato:
  • a)nel primo comma le parole "e' punito con la reclusione da uno a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a lire seicentomila" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso un'altra violazione delle disposizioni del presente articolo o dell'articolo 26, accertata con provvedimento esecutivo.";
  • b)il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Alle violazioni di cui al comma precedente consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, ovvero, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.". L'articolo 60 della legge 6 giugno 1974, n. 298 e' cosi' modificato:
  • a)nella rubrica e nel primo comma le parole "accertamento dei reati" sono sostituite dalle seguenti: "accertamento degli illeciti";
  • b)dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: "Per le violazioni amministrative previste dagli articoli 26 e 46 non e' ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.". Nel comma 6 dell'articolo 83 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole "con le sanzioni previste dall'articolo 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298" sono sostituite dalle seguenti: "con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 46, primo e secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298". Nel comma 3 dell'articolo 88 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole "con le sanzioni previste dalla legge 6 giugno 1974, n. 298" sono sostituite dalle seguenti: "con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 46, primo e secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298".

Testo vigente dal 31 dicembre 1999

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 18, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 99/2002

    Questione inammissibile
    10 aprile 2002

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, coordinato con l'art. 100 dello stesso decreto legislativo, nella parte in cui non si prevede che le disposizioni del citato decreto legislativo n. 507 del 1999 "si applichino anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del decreto stesso solo se più favorevoli rispetto a quelle precedentemente in vigore". Infatti, nel rimettere la questione, il giudice 'a quò non fornisce alcuna indicazione sulla fattispecie al suo esame né minimamente motiva circa la rilevanza, ai fini del decidere, della stessa questione. - V., analogamente, ordinanze n. 391/1997 e n. 8/2000.

    Art. 18 Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio · Art. 1 Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario · Art. 100 Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507~art18 · fonte del testo

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