Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di ((sessanta giorni)) dal ricevimento della comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento e' dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre. 21 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, gli esiti del controllo automatizzato effettuato ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, sono comunicati, rispettivamente, al sostituto d'imposta e al contribuente entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione. Nelle more del ricevimento della comunicazione il sostituto o il contribuente puo' provvedere spontaneamente al pagamento rateale delle somme dovute a titolo di ritenute o di imposta, nella misura di almeno un ventesimo per ciascun trimestre solare. La prima rata e' versata entro il termine indicato nel comma 1 degli articoli 10-bis e 10-ter e le rate successive sono versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo. Dopo il ricevimento della comunicazione, il pagamento rateale prosegue secondo le disposizioni del presente articolo. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle somme da versare a seguito del ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. ((In questo caso, l'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.)) 21 12 14 15

Gli interventi su questo articolo(6)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111

9

Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 24, comma 7) che "Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, si applicano alle somme dovute a norma del presente articolo. Le garanzie previste dal predetto articolo 3-bis del decreto legislativo n. 462 del 1997 non sono dovute nel caso in cui l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato verifichi che la fideiussione gia' presentata dal soggetto passivo di imposta, a garanzia degli adempimenti dell'imposta unica, sia di importo superiore rispetto alla somma da rateizzare".

10

Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 10, comma 13-undecies) che le modifiche al presente articolo si applicano altresi' alle rateazioni in corso "alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159

12

Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso: a) al 31 dicembre 2014, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462; b) al 31 dicembre 2013, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462; c) al 31 dicembre 2012, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a seguito della liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi di cui all'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo che per le somme dovute relativamente ai redditi di cui all'articolo 21 del medesimo testo unico, per le quali le disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013".

D.L. 19 maggio 2020, n. 34

14

Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l'art. 144, comma 1) che "I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il giorno antecedente l'entrata in vigore del presente decreto, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020". Ha inoltre disposto (con l'art. 144, comma 2) che "I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente decreto e il 31 maggio 2020, possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi".

15

Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, ha disposto (con l'art. 3-ter, comma 1) che "I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 e non eseguiti, a norma dell'articolo 144 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, entro il 16 settembre 2020 ovvero, nel caso di pagamento rateale, entro il 16 dicembre 2020, possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2021, senza l'applicazione di ulteriori sanzioni e interessi. Non si procede al rimborso di quanto gia' versato".

D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108

21

con decorrenza dal 1 gennaio 2025

Il D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108 ha disposto (con l'art. 3, comma 7) che le presenti modifiche si applicano alle comunicazioni elaborate a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Testo vigente dal 6 agosto 2024 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 3-bis, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 13386/2026

    9 maggio 2026

    In tema di pagamento rateale delle somme dovute a seguito di controlli automatici e formali, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 4, del d.lgs. n. 462 del 1997 (nel testo anteriore alla sostituzione ex art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2015, vigente ratione temporis), l'iscrizione a ruolo per sanzioni in misura piena, in caso di mancato pagamento della rata, si riferisce all'intero debito originario, ivi comprese le rate già adempiute, senza che ciò comporti una violazione del principio di proporzionalità della sanzione, poiché la decadenza dalla rateazione, conseguente all'inadempimento, determina l'inapplicabilità ab origine della sanzione in misura ridotta e la riespansione di quella in misura piena, ordinariamente prevista per l'omesso versamento dell'intero dovuto.

    Art. 3-bis · Art. 2 Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione

    Rassegna di maggio 2026, p. 233 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 13242/2026

    7 maggio 2026

    In tema di concordato preventivo introdotto con ricorso ex art. 161, comma 6, l. fall. (c.d. concordato con riserva), il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari, di cui all'art. 168 l. fall., non preclude all'Amministrazione finanziaria l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella di pagamento, tuttavia, dal deposito del ricorso, opera il regime di "spossessamento attenuato" di cui all'art. 167 l. fall., sicché il pagamento di debiti anteriori, compresi quelli tributari oggetto di rateazione, integra atto di straordinaria amministrazione consentito solo previa autorizzazione del giudice, con la conseguenza che l'omesso pagamento delle relative rate dovuto al rispetto di tale vincolo non costituisce inadempimento colpevole né legittima l'applicazione o il recupero delle sanzioni conseguenti alla decadenza dal beneficio della rateazione.

    Art. 3-bis · Art. 161 fallimento · Art. 167 fallimento · Art. 168 fallimento

    Rassegna di maggio 2026, p. 231 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 4093/2026

    23 febbraio 2026

    In tema di violazioni di norme tributarie, la fattispecie del "lieve inadempimento" di cui all'art. 15-ter, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 del d.lgs. n. 159 del 2015, in vigore dalla data del 22 ottobre 2015 e non avente efficacia retroattiva) esclude la decadenza dalla rateazione, ricorrendone i presupposti, nelle sole ipotesi di somme dovute ai sensi degli artt. 2, comma 2, e 3, comma 1, del richiamato decreto ovvero di versamento in un'unica soluzione degli importi stabiliti in sede di accertamento con adesione ex art. 8 del d.lgs. n. 218 del 1997, mentre non concerne il diverso caso previsto all'art. 15 del decreto medesimo.

    Art. 3-bis · Art. 15-ter Riscossione imposte sul reddito · Art. 8 Accertamento con adesione · Art. 15 Accertamento con adesione

    Rassegna di febbraio 2026, p. 143 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 20301/2025

    20 luglio 2025

    L'abrogazione per la generalità dei contribuenti dell'obbligo di prestare fideiussione per debiti superiori ad euro 50.000, ai fini della rateizzazione prevista dall'art. 3 bis del d.lgs. n. 462 del 1997, non fa venir meno l'obbligo per il concessionario abilitato alla raccolta delle scommesse relative al gioco, che voglia usufruire del beneficio della rateizzazione del proprio debito nei confronti dell'Erario, di adeguare - ove si riveli incapiente - la garanzia già prestata per lo svolgimento della propria attività ex art. 24 del d.l. n. 98 del 2011.

    Art. 3-bis · Art. 24 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 369 ↗

Tutte le 5 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗, febbraio 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

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Versioni nel tempo

12 versioni dal 2008

2008oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 6 agosto 2024 — 1 gennaio 2027in vigoreper 2 anni
  3. 29 giugno 2024 — 6 agosto 2024per un mese
  4. 1 gennaio 2023 — 29 giugno 2024per un anno
  5. 21 dicembre 2021 — 1 gennaio 2023per un anno
  6. 19 maggio 2020 — 21 dicembre 2021per un anno
  7. 22 ottobre 2015 — 19 maggio 2020per 5 anni
  8. 29 aprile 2012 — 22 ottobre 2015per 3 anni
  9. 28 dicembre 2011 — 29 aprile 2012per 4 mesi
  10. 17 luglio 2011 — 28 dicembre 2011per 5 mesi
  11. 13 luglio 2011 — 17 luglio 2011per 4 giorni
  12. 1 gennaio 2008 — 13 luglio 2011testo originarioper 4 anni

Che cosa è cambiato dal 6 agosto 2024

Confronto con la versione in vigore dal 29 giugno 2024 al 6 agosto 2024. 1 parola tolta, 21 parole aggiunte.

… di pari importo. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di tolto: trenta aggiunto: sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi, … della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separataaggiunto: . In questo caso, l'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108

    Il D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108 ha disposto (con l'art. 3, comma 7) che le presenti modifiche si applicano alle comunicazioni elaborate a decorrere dal 1° gennaio 2025.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;462~art3bis · fonte del testo

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